MINTURNO – Dal 1 giugno, nel Comune di Minturno, sarà vietato conferire il secco residuo nelle buste nere e potranno essere usate solo buste semitrasparenti. Per i trasgressori sono previste sanzioni fino a 500 euro. E’ quanto contenuto nell’ordinanza 27 del 21 aprile 2021. Le buste – fanno sapere dal Comune – saranno distribuite gratuitamente alle utenze domestiche e non domestiche al Centro Comunale di Raccolta di Recillo oppure nelle giornate ecologiche previste nel mese di maggio.
La novità ha creato non poche polemiche, in particolare per la violenza della privacy dovuta alla trasparenza delle buste. Il caso è stato sollevato dall’avvocato Simona Santorsola, che ha inviato una lettera al sindaco Gerardo Stefanelli, all’assessore all’ambiente Piernicandro D’Acunto e anche al Garante per la protezione dei dati personali, richiedendo la revoca dell’ordinanza.
“Premesso che – si legge nella lettera – con ordinanza sindacale n. 27 del 21 aprile 2021 (punto n.2), recante disposizioni urgenti in materia di raccolta differenziata, si portava a conoscenza della cittadinanza del Comune di Minturno che, a partire dal 01.06.2021, sarebbe stato vietato conferire il secco residuo nelle buste nere, dovendosi utilizzare solo buste “semitrasparenti”, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa fino a 500,00 euro;
con provvedimento del 14 luglio 2005, il Garante della Privacy, affrontando, tra le altre questioni, quella relativa alla legittimità dell’imposizione, da parte di alcuni Comuni, dell’ utilizzo di sacchetti trasparenti nella raccolta differenziata, dichiarava “in caso di raccolta porta a porta, anziché di conferimento in contenitori dislocati in strada, deve considerarsi, in termini generali, non proporzionata la prescrizione contenente l’obbligo di utilizzare un sacchetto trasparente. In tal caso, chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o, comunque, nello spazio antistante l’abitazione posto in condizione di visionare agevolmente il contenuto esteriore”;
tale modalità, infatti, è fortemente lesiva del diritto alla riservatezza, in quanto nei rifiuti finiscono moli effetti personali (corrispondenza, estratti conto bancari, fatture telefoniche con i numeri chiamati), ma anche relativi alla sfera della salute come le scatole dei farmaci, le prescrizioni mediche, pannoloni od anche relativi a convinzioni politiche o religiose, cioè tutte quelle informazioni che fanno parte di ogni individuo e della sua identità e che non possono essere sottoposte neppure a sguardi indiscreti;
appare evidente come l’ordinanza sindacale n. 27 del 21.04.2021, al punto n.2, che qui si contesta, adotti volutamente il termine “semitrasparente” riferito al sacchetto, al fine di aggirare il summenzionato provvedimento del Garante, che utilizza il termine “trasparente”;
risibile, infatti, appare la differenza tra sacchetto trasparente e semitrasparente quando la finalità di questa Amministrazione è proprio quella di intercettarne il contenuto al fine di verificare l’esatto conferimento da parte dell’utente del servizio;
il Comune di Minturno già impone l’utilizzo del sacchetto trasparente per la plastica, con seri dubbi di conformità ai principi richiamati dal provvedimento del Garante della Privacy 14 luglio 2005. Tale pratica, in uso per la plastica, non costituisce tacito assenso all’imposizione generalizzata della stessa;
E’ palese che, sia il multimateriale (plastica, vetro, metallo) che il secco residuo, entrambi prelevati una sola volta a settimana, non entrino, nella quasi totalità dei casi, interamente nel mastello e, dunque, vadano riposti ed esposti all’esterno dello stesso;
D’altro canto, la non conformità del rifiuto non dipende dal tipo di sacchetto utilizzato, ma dal senso civico degli utenti dei quali, pur tuttavia, vanno rispettati i diritti e le libertà fondamentali;
l’irrogazione della sanzione è illegittima, vista l’illegittimità del punto 2 dell’ ordinanza presupposta;
Tanto ciò premesso, la scrivente, in proprio, chiede la revoca del provvedimento adottato con l’ordinanza sindacale n. 27 del 21 aprile 2021, relativamente al controverso punto 2, per palese violazione delle disposizioni del Garante per il trattamento dei dati personali in materia di modalità di gestione della raccolta differenziata da parte dei Comuni, poste a tutela della riservatezza dei cittadini. Diversamente conclude la lettera – si procederà a formale reclamo”.