Gaeta / Tarsu: richiesto tardivamente pagamento alla Soes, la Cassazione boccia il Comune

Attualità Cronaca Gaeta

GAETA – Il comune di Gaeta non potrà mai più incassare 636mila euro per il pagamento della Tarsu, il vecchio tributo sulla raccolta dei rifiuti, da parte della precedente concessionaria del servizio della sosta a pagamento, la Soes. L’ha sentenziato la sezione civile tributaria della Corte di Cassazione che con altre tre ordinanze ha annullato gli atti impositivi con il comune di Gaeta pretendeva dalla Soes il riconoscimento della Tarsu per la gestione delle strisce blù relativamente al triennio 2007-2009. I giudici tributari della Suprema Corte hanno riproposto il contenuto di una loro precedente ordinanza del 29 aprile 2020 che, riferita all’annualità 2006, ha censurato la lentezza e la tardività del comune di Gaeta a chiedere il versamento del tributo.

In sintesi gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. E le richieste del comune di Gaeta sono state notificate oltre tempo massimo e, dunque, per la Cassazione sono diventate illegittime sulla scorta dei ricorsi presentati per conto della Soes da parte degli avvocati Christina Lombardi e Vincenzo Fontanarosa. La Soes aveva gestito le strisce blù a Gaeta dal 20 maggio 2003 agli inizi del 2014 e contro i ritardi del comune a chiedere la Tarsu ha altri ricorsi pendentti davanti la Cassazione e la commissione regionale tributaria

Il contenuto delle ultime tre ordinanze dunque ha cristallizzato un importante principio che potrebbe essere applicato a tanti atti impositivi notificati da molti Enti, sempre fuori termine. E sommando le tre ordinanze degli ultimi giorni a quella dell’aprile 2020, il Comune di Gaeta vede sfumare la possibilità di introitare la cospicua somma di 636 mila euro che il comune negli anni 2006-2009 pensava ottimisticamente di incassare.

I fatti. Per la prima volta, alla fine del 2012, sulla base di una precedente ordinanza della Cassazione che riguardava il Comune di Formia, il Comune di Gaeta intimava alla Soes al pagamento della Tarsu per l’anno 2006 avvalendosi del disposto dell’articolo 70 del decreto legislativo 507/1993 relativo al termine di decadenza in caso di omessa denuncia da parte del contribuente. La situazione risultò subito (in punto di fatto ma non di diritto), comunque, surreale: il Comune dava al gestore le aree su cui esercitare il servizio e, successivamente,usava un cavillo giudico (legittimo) per contestare al gestore che non le aveva dichiarato ai fini del riconoscimento della Tarsu per le aree di cui essa stessa le aveva concesso la gestione. Chiaramente il Comune di Gaeta procedette annualmente alla notifica di un avviso di accertamento per un anno successivo. E così nel 2013 notificava l’avviso di accertamento per l’anno 2007; nel 2014 l’avviso di accertamento per l’anno 2008 e così via, fino alla notifica, nell’anno 2017, in un’unica soluzione degli anni 2011, 2012, 2013 e parte del 2014. Gli avvisi di accertamento sono stati tutti impugnati con alterne vicende innanzi le Commissioni Tributarie Provinciali (I grado) e Regionali (II grado).

Prevalentemente le Commissioni Provinciali hanno dato ragione alla Soes escludendo che le aree potessero essere assoggettate al pagamento della Tarsu. In II grado, la Commissione Regionale, Sezione Staccata di Latina, ha sempre dato ragione al Comune di Gaeta, mentre la sezione di Roma, in un unico precedente ha ritenuto che la società di Telese terme fornisse un servizio e non dovesse pagare la Tarsu . Inoltre ha ritenuto che, ai sensi dell’articolo 15 della Codice della Strada, non si può imputare alla Soes la produzione di rifiuti che questo stesso articolo espressamente vieta con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

I conti di cui ha tenuto a più riprese la Cassazione. In occasione del primo accertamento (anno 2006) il Comune di Gaeta chiedeva il pagamento 210.134,47 euroo alla luce di una superficie disponibile (non giustificata in alcun modo) di 30.996 metri quadrati (pari a 4100 stalli per tutto l’anno

Per il secondo accertamento (anno 2007), il Comune di Gaeta chiedeva il pagamento di 136.924,90 euro (in forma ridotta 92.309,98) ancorando il numero degli stalli “come da planimetria elaborata dalla stessa ditta e prodotta in fase di gara d’appalto “e quantificando in 3857 gli stalli adibiti al servizio. Per il terzo accertamento Tarsi relativo all’anno 2008 notificato il 02 febbraio 2015 veniva intimato il pagamento 138.446,73 euro (importo accertamento per intero) oppure 92.994,09 euro (importo accertamento ridotto). Anche in occasione del quarto accertamento per l’anno 2009, notificato il 12 gennaio 2016, venne chiesto alla Soes il pagamento di 150.827,63 euro quale importo per intero oppure 100.828,94 euro quale importo parziale

Il primo giudizio, arrivato a sentenza innanzi la Corte di Cassazione, ha riguardato il canone Tarsu 2009. Con ordinanza 8275 del 2020 la Cassazione diede ragione alla Soes anche se solo sotto il profilo del mancato rispetto del termine per la notifica dell’atto. Ed infatti, il Comune di Gaeta ha notificato l’accertamento alla fine del sesto anno dopo l’anno di accertamento secondo un’ interpretazione non condivisa dalla Cassazione che, nel caso di un servizio iniziato precedentemente all’anno di imposizione (il servizio è iniziato nel 2003) ritiene che il termine di notifica da considerarsi è di 5 anni. Anche le recenti ordinanze 17874 e 18070 della Casaszione hanno accolto il ricorso per lo stesso identico motivo. L’ulteriore ordinanza n numero 17875 del 24 giugno scorso 2021 ha rigettato invece il ricorso proposto dal Comune di Gaeta sull’unica sentenza di II grado in cui la Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione alla Soes .