MINTURNO – Sarà la Soes di Telese Terme a gestire per l’intero 2022 sul territorio del comune di Minturno i servizi della sosta a pagamento, del noleggio degli autovelox e di quello di notifica delle sanzioni per le violazioni al norme del Codice della strada. Lo ha confermato il comune aurunco all’indomani della decisione nel merito del Lazio – sezione del Lazio che, annullando l’iter tecnico amministrativo promosso dal Comando della Polizia Locale, ha accolto invece il ricorso promosso dalla società che si classificò seconda al termine della gara d’appalto terminata con il conferimento dell’incarico il 30 aprile scorso.
La Giunta Stefanelli, alla vigilia delle vittoriose elezioni amministrative svolte poi il 3 ed il 4 ottobre, decise di promuovere la gara d’appalto per la durata di un solo anno per non “impegnare” l’amministrazione vincitrice del voto. Se la gara d’appalto sino al ribaltamento del Tar fu aggiudicata all’associazione temporanea d’impresa formata dall’Open Software srl, Engine srl e Kcity srl, il comune di Minturno decise di prorogare sino al 31 dicembre 2021 il servizio alla Soes in attesa del pronunciamento dei giudici amministrativi. Ora che è arrivato, la gara d’appalto di un anno, nel frattempo “congelata”, partirà ufficialmente il prossimo 1 gennaio e scadrà il 31 dicembre 2022 e a gestirla sarà, appunto, la Soes. Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ha annunciato che la futura gestione delle strisce blù sarà decisa sul piano politico subito dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2022. Di sicuro il servizio, tramontata l’ipotesi di realizzare una municipalizzata, sarà ancora una nuova esternalizzato per un periodo di almeno quattro-cinque anni. Una duplice prerogativa caratterizzerà il suo affidamento dopo l’applicazione del capitolato: il suo potenziamento tecnologico e migliore funzionalità da parte ci residenti, turisti e attività economiche di Minturno.
Il Tar, in effettti, aveva accolto essenzialmente due riserve procedurali avanzate dalla Soes attraverso l’avvocato Cristian Lombardi. Nel senso che il Comune, in sede di aggiudicazione di gara, non avrebbe rispettato quanto stabilito da esso stesso nel capitolato di gara espletato nelle ultime settimane del 2020. E cioè che i due motivi di esclusione dalla gara sarebbero stati il mancato deposito dei manuali d’uso degli autovelox e che la stessa offerta tecnica non avrebbe dovuto superare le cinquanta pagine. L’avvocato Lombardi ha certificato che l’Ati, composta dall’Open Software srl (mandataria), Engine srl e Kcity srl (mandanti), ha prodotto una relazione tecnica lunga 98 pagine. Secondo l’avvocato Daniele Marrana, il legale della nuova società appaltatrice del servizio, la lunghezza di questa relazione veniva giustificata dal fatto che comprendesse una trentina di pagine con le indicazioni riguardanti l’utilizzo dei rilevatori automatici fissi delle infrazioni previste dagli articoli 142 e 146 del Codice della strada.
Il Tar ha deciso di annullare tutti gli atti della procedura di gara (bando, capitolato, nomuna commissione selezionatrice e disciplina) e soprattutto la determina dirigenziale numero 123 del 30 aprile scorso del Comandante Di Nardo con cui – come detto – veniva aggiudicata definitivamente questi servizi ad un’Ati formata da imprese campane e venete.
La Soes nel vittorioso ricorso al Tar aveva ravvisato anche un conflitto d’interessi tra la Engine Srl ed il concorrente Rti tra Tecno Parking Srl e cooperativa “Rosa dei Venti”, terzo classificato “dal momento che i dispositivi rilevatori presentati nell’offerta di quest’ultimo sono prodotti e forniti dalla Engine”. La società di Telese Terme aveva contestato anche il tempo di valutazione delle offerte in gara impiegato dalla commissione esaminatrice, solo 195 minuti, definito “incongruamente basso per la mole dei documenti da esaminare (nel complesso 503 pagine, compresi i manuali d’uso dei rilevatori)”, come pure il monte ore lavorativo nell’offerta presentata. Al ricorso dell’azienda di Telese si sono costituiti in giudizio sia la Open Software, che ha proposto anche un ricorso incidentale avverso la posizione di Soes, contestando l’illegittimità dell’ammissione della medesima a soccorso istruttorio per colmare le lacune del Documento di Gara Unico Europeo circa i requisiti tecnico/professionali.
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