FORMIA – L’attesa è terminata. O almeno. Una sentenza- considerata innovativa del Consiglio di Stato del 14 ottobre – per chiedere la ripetizione del ballottaggio del 17 e 18 ottobre in almeno 18 dei 30 seggi del comune. L’ha allegata il candidato sindaco sconfitto Amato La Mura nel ricorso numero 794 del 18 novembre scorso con cui ha chiesto mercoledì 9 febbraio al Tar del Lazio – sezione di Latina di autorizzare eventualmente un nuovo secondo turno delle elezioni amministrative al termine del quale per soli 37 voti Gianluca Taddeo divenne il neo sindaco di Formia. Il ricorso al Tar (chiamato oggi a verificare l’esito delle amministrative al comune di Latina dello scorso ottobre) fa leva su una sentenza del Consiglio di Stato, di cui si chiede ora l’applicazione, è stata emessa il 14 ottobre scorso, tre giorni prima del ballottaggio tra Taddeo e La Mura. I giudici di secondo grado della magistratura amministrativa avevano disposto la ripetizione del secondo turno relativamente ad una sezione nel comune di Postiglione, in provincia di Salerno, che elesse il proprio sindaco alle amministrative del settembre 2020.
Ecco la motivazione: “La violazione delle regole poste a presidio di legittimità, trasparenza e regolarità della votazione e dello scrutinio può implicare l’annullamento delle operazione di voto anche indipendente dalla circostanza che il ricorrente riesca a dare la prova che le irregolarità rilevate siano stati tali da aver effettivamente e concretamente inciso sul risultato elettorale finale”. In sintesi, davanti al più elementare dubbio, si torni dai cittadini. Alcuni di loro (Pietro Zerri, Antonio Bernardi, Francesco Paolo Conte, Enrico D’Angelis, Marilena Terreri, Giuseppe Racca) hanno affiancato l’infettivologo La Mura a sottoscrivere il ricorso nel frattempo dichiarato ammissibile. Tra gli iniziali sottoscrittori due hanno nel frattempo cambiamo idea: addirittura un consigliere comunale, Francesco Di Nitto, Formiamo il Futuro, ed il manager Giancarlo Asilo che, a quasi due mesi dalla sua firma, ha dichiarato candidamente di ignorare il contenuto di una delega che pacificamente firmò.
Al termine del secondo turno – come si ricorderà – il candidato sindaco di Forza Italia, di Fratelli d’Italia e di altre quattro liste civiche prevalse per 7497 voti, pari al 50,13%, contro i 7460 (49,87%) dell’infettivologo dell’Asl. La Mura,invece, sfiorò una miracolosa rimonta: recuperò 1833 preferenze a Taddeo che, rispetto al primo turno del 3 e 4 ottobre, non ottenne la riconferma elettorale di 47 cittadini. Il Tar ora sarà chiamato a valutare la legittimità del verbale dell’ufficio centrale elettorale con cui furono proclamati, a seguito del ballottaggio, il neo sindaco di Formia e i neo 24 consiglieri comunali.
E’ stato anche sollecitato l’annullamento dei verbali delle operazioni elettorali compiute – come detto – in 18 dei 30 seggi in cui i formiani si recarono per prendere parte al ballottaggio. Sono i numeri 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 e 30. Si trovano ubicate a macchia di leopardo sull’intero territorio comunale, dalla centralissima via Rubino alle frazioni di Maranola e Trivio passando per la scuola elementare De Amicis nel quartiere diMola. Il firmatario del ricorso al Tar è l’avvocato Evaristo Maria Fabrizio, un amministrativista di Roma indicato al candidato sindaco La Mura dall’ex sottosegretario di Stato al Mef e coordinatore regionale della Lega Claudio Durigon. Semplicemente perché l’avvocato Fabrizio lavora e collabora con lo stesso studio legale dei Parioli di cui è (stato) titolare il successore al Mef dello stesso Durigon, Federico Freni. L’avvocato Fabrizio contesta una serie di illegittimità nella procedure elettorali nel senso che – a suo dire – ci sarebbe stata, su tutte, un’incongruenza numerica tra il numero dei votanti e la differenza tra le schede votate e quelle autenticate in occasione dell’apertura dei seggi sabato 16 ottobre.
Nel suo ricorso l’avvocato Fabrizio non esclude che la tornata elettorale di Formia possa essere stata “influenzata – dato l’alto numero di schede autenticate ma non utilizzate di cui non v’è traccia – dalla cosiddetta ‘scheda ballerina’”. Anche una sola, formalmente “è idonea a viziare, nell’arco di una giornata elettorale, anche più di una decina di voti …sì da ledere irrimediabilmente la genuità del risultato elettorale”.
Il ricorso, poi, invita il Tar ad entrare nel merito relativamente a quanto avvenuto la mattina del 18 ottobre presso la sezione numero 20, presso la scuola elementare nel quartiere di San Giulio. Il suo presidente, un avvocato di Formia, venne cautelativamente sospeso dopo essere stato sorpreso da un’agente di Polizia a ritirare una tessera elettorale (e non una scheda vera e propria) dal genitore di una candidata nella coalizione di La Mura. Il professionista si è sempre giustificato in questo modo: ricevette quella tessera per verificare se il suo titolare, una persona anziana, ospite di un fratello con il quale non intratteneva alcun tipo di rapporto, avesse o meno esercitato il diritto al voto.
Da questo momento – secondo il ricorso al Tar – le operazioni elettorali sull’intero territorio del comune di Formia sarebbe state condizionate negativamente da una illegittimità prevista dalla normativa vigente: la violazione – o meglio – l’interruzione del silenzio elettorale. A fare il resto furono i social al punto che venne veicolata una falsa notizia: l’arresto per brogli elettorali del candidato sindaco La Mura e del primo degli eletti della lista “Prima Formia” Antonio Di Rocco.
Queste fak news – secondo i ricorrenti – avrebbero condizionato la parte conclusiva del ballottaggio disorientando l’elettorato facendogli cambiare idea su chi votare o disertando le urne. Fu una strategia studiata a tavolino, “una campagna denigratoria – lo scrive l’avvocato Fabrizio – per bloccare la ventilata rimonta di La Mura”. Ancora il legale dell’infettivologo dell’Asl: “Questa palese azione di disturbo fu posta essere dalla coalizione di controparte e ha condizionato il voto di una buona parte del corpo elettorale. E’ stata montata proprio per arginare il trend che vedeva il ricorrente (Amato La Mura,ndr) in netto recupero rispetto al contro interessato, poi eletto”.
In effetti ogni consultazione elettorale propone vizi procedurali che la giurisprudenza considera “risolvibili” con la cosiddetta prova di resistenza. A Formia – secondo l’avvocato Fabrizio – sarebbe avvenuto qualcosa di più grave. O almeno a suo dire. Ha chiesto ora al Tar l’applicazione della sentenza del Consiglio Stato del 14 ottobre scorso che davanti anche alla minima perplessità circa il legittimo, trasparente e regolare svolgimento delle operazioni elettorali impone il ricorso di nuovo ai cittadini.
Per evidenziare la legittimità della sua vittoria elettorale il neo sindaco di Formia Gianluca Taddeo si è affidato ad una difesa di 31 pagine sottoscritte dall’avvocato Aldo Scipione. Sono pressochè analoghe a quelle approntate dal dirigente dell’avvocatura del comune di Formia, l’avvocato Domenico Di Russo. Il neo sindaco di Formia Taddeo offre la sua versione ricorrendo ai verbali sottoscritti dall’allora commissario Prefettizio Tizzano e dal segretario generale del comune, l’avvocato Alessandro Izzi, in un report sottoscritto venti giorni più tardi, l’11 novembre 2021. E cioè che ” le operazioni di voto in corso presso la suddetta sezione elettorale (la numero 20), contrariamente a quanto prospettato in fatto dai ricorrenti, sono proseguite senza nessuna interruzione…. Le operazioni di voto, tramite il Vice Presidente, la dottoressa Lepizzera Maela, proseguirono sino alla chiusura del Seggio”. Per Taddeo il ricorso, semmai l’avesse dovuto menzionare, deve essere dichiarare nullo perchè i suoi sottoscrittori “hanno impugnato soltanto il verbale del 19 ottobre 2021 di proclamazione del Sindaco, ma non quello del 21 ottobre 2021 di proclamazione dei consiglieri comunali eletti, con la conseguenza che il ricorso è improcedibile ed inammissibile per carenza di interesse”.
Insomma il ricorso è inammissibile per la mancata notificata a tutti i consiglieri comunali controinteressati. Del resto, soltanto i consiglieri comunali sono considerati i “titolari di un interesse qualificato derivante dalla posizione giuridica di vantaggio attribuita loro dalla avvenuta elezione e correlativa proclamazione da parte dell’ Ufficio Centrale Elettorale e, giammai, del sindaco, la cui posizione giuridica di vantaggio gli è attribuita dall’ elezione e dalla proclamazione avvenuta nella specie con separato ed autonomo verbale di proclamazione del 19 ottobre scorso, La Mura e gli altri firmatari del ricorso avevano dichiarato illegittima l’elezione del sindaco Taddeo “in considerazione del fatto che in più del 60% delle sezioni di voto si sono riscontrate gravi violazioni della normativa elettorale e che un così alto numero di illegittimità è certamente idoneo ad alterare la validità del risultato finale e di aver inciso sulla reale volontà degli elettori”.
La conclusione finale di sindaco di Formia è stata la seguente. In gran parte delle 19 sezioni elettorali in cui sarebbero state compiute irregolarità (12 per la precisione) c’era stata l’affermazione parziale del candidato La Mura. “E’ di palmare evidenza, quindi, che le presunte irregolarità dei verbali delle predette 19 sezioni elettorali non hanno minimamente inciso e condizionato, diversamente da quanto pretenziosamente argomentato dai ricorrenti, il voto degli elettori e la reale volontà di questi ultimi. Né gli stessi i ricorrenti – scrivono concludendo gli avvocati Aldo Scipione e Domenico Di Russo, quest’ultimo per conto del sindaco di Formia – hanno fornito un qualsivoglia principio di prova idoneo a rappresentare, riguardo specificatamente alle 7 sezioni elettorali dove il Taddeo è risultato vincitore, in quali termini le dedotte presunte irregolarità hanno inciso ovvero condizionato il risultato elettorale. E ciò senza ignorare pure che il voto complessivo dei 19 seggi in discussione è stato superiore per il candidato a sindaco Amato La Mura, avendo riportato quest’ ultimo un totale di 4745 voti e il dottor Taddeo 4681 voti.”