Cronaca

Formia / Concorso assunzione Vigili Urbani: presentato ricorso, il Tar condanna il Comune

FORMIA – Fu illegittimo a monte il concorso pubblico indetto dal 2020 finalizzato a dar vita ad una graduatoria cui il comune di Formia avrebbe dovuto attingere per l’assunzione di istruttore di Polizia municipale della categoria C. E le irregolarità commesse sarebbero state davvero tante che il Tar del Lazio-sezione di Latina ha deciso di bloccare l’intero tecnico-amministrativo seguito sinora recependo un preciso ricorso che, promosso da uno dei partecipanti a quel concorso, Alberto Mercandetti, è stato sottoscritto dall’avvocato Marco Tomassi.

I giudici amministrativi hanno bloccato tutto, a cominciare dalla deliberazione della Giunta municipale di Formia numero 258 del 5 settembre 2019 che, avente ad oggetto la modifica del piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2020 per l’annualità 2019, prevedeva l’indizione di un concorso pubblico per la formazione di una graduatoria di durata triennale da utilizzare per l’assunzione di personale a tempo determinato, per un totale di 56 mesi per ogni annualità, con profilo di istruttore di vigilanza categoria C. Veniva stabilito che la procedura concorsuale si sarebbe svolta per soli esami mediante svolgimento di un colloquio mentre un’eventuale prova preselettiva sarebbe stata necessaria nel caso di un numero elevato di partecipanti.

Un primo colpo di scena c’è stato quando un giudizio di non idoneità nei confronti di Mercandetti venne espresso dalla commissione di concorso all’esito del colloqui orale svolto il 29 giugno 2020. Il 21 luglio di due anni fa venne pubblicata la graduatoria finale che, approvando gli atti della procedura concorsuale, venne dichiarato il via libera all’assunzione dei primi 11 classificati e non – come detto – del ricorrente. Operativamente questa selezione divenne operativa il 1 ed il 5 febbraio 2021 quando il comune di Formia decise con due distinti dirigenziali di assumere complessivamente 12 candidati per la durata di due mesi. Mercandetti – e l’ha scritto l’avvocato Tomassi nel ricorso – aveva partecipato al concorso pubblico che prevedeva soltanto una prova orale svolta il 29 giugno 2020. Riportò una votazione finale di 14,67/30, non sufficiente ai fini del superamento del colloquio e del conseguente inserimento nella graduatoria finale di merito che richiedeva un punteggio minimo di 21/30. In seguito a questo esito negativo, ha impugnati tutti gli atti del concorso, denunciando – come detto – diverse irregolarità. Tra queste, un “eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, perché è stata scelta quale modalità selettiva per l’assunzione a tempo determinato di istruttori di vigilanza il solo colloquio orale e non anche prove scritte o pratiche”.

A dire del ricorrente il comune non rispettò le prescrizioni contenute negli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 e nel Dpr numero 487/1994 Il Tar ha bocciato l’operato all’epoca del comune, accusato di altre inadempienze normative. Innanzitutto la commissione esaminatrice non ha previsto la partecipazione nella commissione esaminatrice di un esperto in materie giuridiche nominato dalla Regione, su designazione dell’assessore regionale competente, le dichiarazioni di incompatibilità dei membri della commissione d’esame non furono “rese in forma cumulativa e non individuale” e – cosa molto grave – i “criteri e le modalità di valutazione dell’unica prova concorsuale prevista sono stati fissati non nella prima seduta della commissione giudicatrice, svoltasi in data 14 gennaio 2020, ma soltanto il 18 giugno 2020, dopo lo svolgimento della prova preselettiva e la pubblicazione della relativa graduatoria”.

Il comune di Formia, attraverso l’avvocato Sabrina Agresti dell’avvocatura interna, aveva chiesto di rigettare il ricorso definendo “infondate” le motivazioni avanzate da Mercandetti . Il Tar nella sentenza di mercoledì 23 febbraio nella decisione di merito ha confermato quando aveva sentenziato con un’ordinanza cautelare del 7 ottobre 2020 che, riscontrando diversi elementi di legittimità del ricorso, ha richiesto ulteriori approfondimenti e ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito approvata con determinazione dirigenziale numero 1098 del 21 luglio 2020, essendo state “proposte anche censure idonee, in caso di accoglimento, ad invalidare l’intera procedura concorsuale”.

Questi chiarimenti ci sono stati ma l’operato del comune su questa controversia è stato nuovamente bocciato. A cominciare dalla mancata corretta composizione della commissione esaminatrice, un vizio “idoneo cioè a travolgere, a cascata, tutti i giudizi da essa resi, incluso quello riguardante il ricorrente”. L’articolo 14 della legge regionale numero 1/2005 prevede che i “concorsi e le selezioni relativi all’accesso ai ruoli della polizia locale sono disciplinati con regolamento degli enti locali, nel rispetto della normativa statale vigente e delle norme contenute nella presente legge. Alle commissioni di concorso partecipa un esperto in materie giuridiche nominato dalla Regione, su designazione dell’assessore regionale competente in materia di polizia locale, salva diversa disposizione del regolamento dell’ente locale”. Da qui la decisione del Tar – presidente Antonio Vinciguerra, consigliere Roberto Maria Bucchi ed estensore Valerio Torano – di annullare tutti gli atti impugnati dall’avvocato Tomassi per conto di Mercandetti e di condannare il comune Formia al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in 4000 euro, oltre agli accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.

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