GAETA – Prenderà regolarmente il via lunedì al comune di Gaeta la prova orale del concorso pubblico per titoli ed esame per la copertura di un posto di “istruttore direttivo-assistente sociale categoria D”? O la stessa potrebbe subire un rinvio “tecnico-organizzativo” a causa di una sopravvenuta indisposizione fisica, tipica della stagione autunnale, per qualche membro della commissione selezionatrice? Gli interrogativi rappresentano molto più di un obbligo alla luce di un ricorso presentato al Tar da uno dei 66 candidati partecipanti ad una prova che, ricca di diverse anomalie procedurali, sostanziali e formali, sarà al centro di una richiesta di sospensiva in discussione nella prima decade di dicembre da parte dei giudici amministrativi della sezione di Latina. A chiedere uno stop a questo concorso è la dottoressa Lena Errante che si è rivolta all’avvocato formiano Luca Scipione per tentare di bloccare una prova concorsuale finita anche sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Cassino dopo alcuni esposti presentati al gruppo di Formia della Guardia di Finanza.
Questo concorso, arrivato ai decisivi titoli di coda, è figlio di un’altra selezione bandita il 31 dicembre 2021 dal dirigente “Cultura e Benessere sociale” del comune di Gaeta. All’epoca si decideva di mettere a concorso 19 posti per assistenti sociali per le esigenze del distretto socio sanitario Latina 5 – è lo stesso numero dei candidati che ironia della sorte sono attesi lunedì dalla decisiva prova orale – ma senza che si “pronunciassero i sindaci degli altri comuni facenti parte dello stesso Consorzio: Formia, Minturno, Itri, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene”. Il comune di Gaeta – si legge nel ricorso al Tar- assunse due atti unilaterali senza chiedere il nulla osta agli altri comuni nel primo concorso per 19 posti e nel secondo – ora contestato dalla signora Errante – con la trasformazione (grazie alla determina dirigenziale 643 del 12 luglio) dei posti disponibili: da 19 ad uno soltanto. Il comune di Gaeta amministrativamente si comportò anche in quest’ultima circostanza senza chiedere il nulla agli altri comuni aderenti al Consorzio socio sanitario. Decise con una microscopica rettifica che.. “la graduatoria dei candidati idonei, per il periodo di validità, sarà utilizzata in via prioritaria anche per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato di pari profilo”. Tradotto: un assistente sociale lavorerà a tempo pieno ed indeterminato, gli altri 18 a tempo determinato…in base alle oggettive richieste e necessità.
In questa vicenda, sulle quali dovrà pronunciarsi il Tar di Latina, sono determinanti le date. Il 29 settembre la dirigente del Dipartimento “Pianificazione e Sviluppo Organizzativo dell’ Ente” – quello che un tempo era il mitologico ufficio personale del comune – stabilì le date delle due prove scritte (alle ore 9 del 19 ed il 21 ottobre 2022) e di quella orale (alle ore 9 del 26 ottobre scorso).
Al concorso furono ammessi con riserva tutti i candidati che chiesero di parteciparvi inviando le rispettive Pec . Ma qualcosa di anomalo si verificò la mattina del 19 ottobre, giorno della prima prova scritta. Quando i 66 partecipanti erano già al loro posto presso il Palazzo della cultura per eseguire il compito d’esordio, la dirigente pro tempore dell’ufficio personale, la segretaria comunale Patrizia Cinquanta, con la determinazione dirigenziale numero 936 del 19 ottobre nominò tardivamente i componenti della commissione di valutazione: “Il tutto mentre alle ore 9 – denuncia l’avvocato Luca Scipione – veniva svolta la prima prova scritta della procedura concorsuale”. Il giorno dopo, il 20 ottobre, venne pubblicato l’ esito della prima prova scritta e furono ammessi, con relativo punteggio, alla seconda prova scritta i 19 candidati (stranamente è lo stesso numero di candidati titolari ad affrontare lunedì l’orale), mentre tutti gli altri candidati, compresa la signora Errante, non furono ammessi senza alcuna indicazione ulteriore”.
Il ricorso al Tar evidenzia un altro vulnus niente male: il 19 ottobre la commissione stabilì i criteri e subcriteri di valutazione solo durante lo svolgimento della prima prova e, dunque, dopo essere venuta a conoscenza dei nominativi dei partecipanti. La signora Lena Errante nel ricorso al Tar è eloquente: “Io non ho ricevuta nessuna comunicazione sui criteri di valutazione. Mi hanno solo informata di non essere stata ammessa alla seconda prova”.
Misteriosamente la prova orale prevista per il 26 ottobre prima e per il 28 ottobre poi non si è mai tenuta alla luce di alcune vibrate polemiche politiche (soprattutto da parte dell’ex consigliere comunale di Demos Franco De Angelis e dell’attuale capogruppo del Pd Emiliano Scinicariello) e per il fatto che lo svolgimento di questo complicatissimo concorso veniva ad essere ‘attenzionato’ da parte di alcuni organi d’informazione.
Ma torniamo alla commissione di valutazione. Era corretta quella istituita dalla segretaria Cinquanta con la frettolosa determina dirigenziale numero 936 adottata all’alba del 19 ottobre scorso? Secondo l’avvocato Luca Scipione la dottoressa Cinquanta, all’epoca responsabile pro tempore dell’ufficio personale del Comune di Gaeta, avrebbe violato niente meno che l’articolo 11 del regolamento sull’ ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Gaeta. Prevede testualmente che “le commissioni esaminatrici sono presiedute dal dirigente del settore in cui è inquadrato il posto messo a concorso”. In sintesi, la commissione sarebbe dovuta essere nominata da un altro dirigente, quello del settore Politiche sociali del comune di Gaeta, la dottoressa Annamaria De Filippis che invece diventò la sua presidente con l’apporto, quali componenti, di Maurizio Loreto Ottaviani, esperto del consorzio “Aipes”, della dottoressa ed istruttore direttivo Silvia Tatangelo (assistente Sociale del sempre presente consorzio Aipes” e, in qualità di segretario verbalizzante, della dottoressa Maria La Posta, istruttore Direttivo ed Assistente Sociale del distretto Socio Sanitario LT/5. Nel ricorso al Tar la determinazione dirigenziale numero 936 viene definita “illegittima” per “la violazione e la falsa applicazione della norma regolamentare dello stesso comune di Gaeta, per eccesso di potere per inosservanza di una norma interna e per incompetenza, nonché per vizio del procedimento”. Per l’avvocato Scipione da questa illegittimità ne deriva “l’ illegittimità” dell’intero procedimento amministrativo successivo: dal verbale di determinazione dei criteri e dei subcriteri di valutazione dei titoli e delle prove agli atti e ai verbali con cui è stata disposta la non ammissione della signora Errante alla seconda prova scritta
E’ considerato, poi, un motivo di invalidazione del concorso – come detto – la tardiva definizione dei criteri di valutazione dei partecipanti. Lo prevede l’articolo 12 del Dpr 487 del 9 maggio 1994 secondo il quale “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi stabiliti alle singole prove”.
A dire dell’avvocato Scipione il comune di Gaeta non ha garantito “l’imparziale svolgimento ed il buon andamento della procedura concorsuale”. La definizione temporale dei criteri può creare il sospetto “che gli stessi siano stati finalizzati a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, rispettivamente, in danno o a vantaggio di altri. Ne deriva che la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli – scrive il legale della signora Lena – deve essere effettuata nella prima seduta della commissione giudicatrice, prima dell’esame delle domande, al fine di garantire la regolarità del procedimento valutativo e di evitare che la cognizione preventiva dei titoli posseduti dai ricorrenti determini criteri non obiettivi”. Il ricorso fa molto leva su questo aspetto e non caso è ricco di moltissimi pronunciamenti giurisprudenziali e di diverse sentenze della magistratura amministrativa. Una di queste è del Tar della Sicilia – sezione di Catania che il 30 luglio 2018 scriveva testualmente “Nei concorsi pubblici, al fine di garantire la regolarità del procedimento valutativo e di evitare che la cognizione preventiva dei titoli posseduti dai ricorrenti determini criteri non obiettivi, che la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli vada effettuata in astratto e nella prima seduta della commissione giudicatrice” .
La signora Errante, infine, ha chiesto al Tar di bloccare il concorso per un’altra, l’ennesima, violazione normativa, quella riguardante l’articolo 3 della legge 241/1990 sulla trasparenza degli atti amministrativi. Aveva appreso della sua non ammissione alla seconda prova scritta con la ….pubblicazione dell’ esito della prima prova scritta di concorso svolta. La candidata afferma a caratteri cubitali di non aver ricevuto da parte del comune “nessun provvedimento o atto in ordine alla non ammissione alla seconda prova scritta disposta dalla commissione esaminatrice”. Insomma l’aspirante assistente sociale del comune di Gaeta aveva saputo che la sua partecipante era terminata al termine della prima prova scritta in maniera decisamente brusca e poco elegante sul piano amministrativo: “L’unico atto relativo alla non ammissione alla seconda prova scritta della ricorrente è costituito dalla nota del 20 dicembre con cui è stato pubblicato l’ esito dei candidati partecipanti alla prima prova scritta del 19 ottobre nel quale non figura nessun punteggio o valutazione, bensì soltanto l’ indicazione, riguardo alla candidata Errante Lena, di “N.A.” (Non Ammissione)”.
La conclusione del ricorso, che si snoda in 14 lunghe ed incalzanti pagine, è una sola: questo concorso va annullato con una considerazione che non sembra ammettere interpretazioni: “Non v’è chi non veda come l’ incalzante avvicendarsi il 19 ottobre di determine, atti e verbali della commissione costituisca una serie di plurima di elementi dai connotati fortemente indizianti sulla mancanza di trasparenza e imparzialità…”.