Gaeta / Concorso assistente sociale, il Tar blocca la decisione dopo presentazione motivi integrativi

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GAETA – Va annullato immediatamente il concorso che si svolse il 19 ottobre scorso al comune di Gaeta per l’assunzione di un “istruttore direttivo-assistente sociale” categoria giuridica D. Se non bastassero quelli contenuti nel ricorso numero 706/2022 presentato a fine novembre, ecco nuovi motivi integrativi che non depongono per la legittimità della prova vinta tra le polemiche dalla signora Stefania Maria Grazia Bucalo. Quando era tutto pronto per la discussione del ricorso proposto dalla signora Lena Errante e firmato dagli avvocati Luca e Aldo Scipione con il relativo esame della memoria difensiva dell’avvocatura del comune di Gaeta il Tar-sezione di Latina ha deciso, con l’immancabile colpo di scena, di rinviare l’udienza.

La ricorrente – esclusa al termine della prima prova scritta – ha deciso di impugnare davanti il primo grado della magistratura amministrativa tutto quanto era lecito fare. Innanzitutto i verbali della commissione di concorso con cui erano stati fissati e determinati i criteri e i subcriteri di valutazione dei titoli e delle prove e, in particolar modo, della prima che, tenutasi il 19 ottobre scorso, è finita nel mirino della dottoressa Errante. Al Tar sono stata impugnate ora l’efficacia del verbale della commissione d’esame con cui venne approvato l’ elenco dei candidati non ammessi alla seconda prova (tra cui figura al numero 19, con il punteggio di 10, la ricorrente Lena Errante) e la determinazione numero 1120 del 1 dicembre del dirigentedel Dipartimento Pianificazione e Sviluppo Organizzativo dell’ Ente del Comune di Gaeta, Annamaria De Filippis, con cui venne approvata la graduatoria finale del concorso vinto appunto dalla ciociara (ma catenese d’origine) Stefania Maria Grazia Bucalo.

Lena Errante, di fatto, ha chiesto ed ottenuto che il Tar rinviasse la discussione del suo ricorso perché rispetto alla prima stesura ha avanzato “deduzioni maggiormente dettagliate, i vizi di legittimità già propugnati e di seguito ampliati, nonché ulteriori violazioni”. Naturalmente sono state monitorate la posizione della vincitrice del concorso bandito dal comune di Gaeta ed il ruolo della commissione formata, tra gli altri, dal direttore del Consorzio per i servizi Aipes Maurizio Loreto Ottaviani e dalla dipendente Silvia Tatangelo, rispettivamente di Fontana Liri e di Sora, conterranei della vincitrice della prova che risiede a Campoli Appennino. La signora Errrante accedendo all’albo pretorio informatico ha scoperto che la candidata Stefania Maria Grazia Bucalo, partecipò alla procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la copertura di sei posti di categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale “Istruttore Direttivo Assistente Sociale”, indetta proprio dal consorzio AIPES con un bando approvato con determinazione numero 414 del 28 luglio 2020 firmata proprio del Dottor Ottaviani (all’ epoca Responsabile Area Finanziaria del consorzio AIPES).

La vincitrice del concorso al comune di Gaeta era stata assunta poche settimane prima, il 5 settembre 2022, con la determinazione numero 618 a firma proprio di Ottaviani, divenuto nel frattempo Direttore del consorzio Aipes. Ecco la drastica conclusione cui è giunta davanti il Tar la candidata esclusa al termine della prima prova del 19 ottobre:”In pratica, dalle determinazioni del Consorzio Aipes è emerso in modo chiaro ed evidente quanto già dedotto col ricorso principale proposto ovverosia che i componenti della commissione di valutazione del concorso pubblico indetto dal Comune di Gaeta quando si sono insediati e hanno stabilito i criteri e i subcriteri di valutazione dei titoli e delle prove (il 18 ottobre , il giorno prima si conoscevano i nomi dei candidati in lizza) erano pienamente al corrente che tra i partecipanti alla procedura vi era pure la contro interessata Bucalo Stefania Maria Grazia, assunta dal Consorzio Aipes ma nel frattempo legittimamente firmataria della domanda di partecipazione al concorso pubblico al comune di Gaeta. E non è finita.

Tra i motivi integrativi al concorso numero 706/2022 in discussione mercoledì scorso nel ricorso davanti il Tar del Lazio ce ne sono stati interessanti. La signora Errante sostiene come i criteri e sub-criteri di valutazione dei titoli e delle prove stabiliti dalla commissione di valutazione al concorso che l’ha vista esclusa subito dopo la prima prova scritta “appaiono sostanzialmente analoghi, a tratti identici, a quelli stabiliti dal Dott. Maurizio Loreto Ottaviani col bando di concorso del Consorzio AIPES, al quale ha partecipato la candidata e contro interessata Bucalo”, la stessa vincitrice della prova gaetana con il punteggio finale di 91,75. Gli avvocati Aldo e Luca Scipione denunciano, a tal riguardo, la violazione dell’articolo 12 del Dpr 487 del 9 maggio 1994 secondo il quale “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare neirelativi verbali, al fine di assegnare i punteggi stabiliti alle singole prove”.

Nel concorso del Comune di Gaeta per l’aggiudicazione di un posto di assistente sociale il 19 ottobre ciò non sarebbe dunque avvenuto e dunque la prova concorsuale sarebbe stata orfana di “un imparziale svolgimento e di un buon andamento” con il rischio di “favorire o sfavorire alcuni concorrenti, rispettivamente, in danno o a vantaggio di altri”.

In sintesi – e questa circostanza dovrà appurarla il Tar sulla scorta della memoria difensiva presentata dall’avvocato Annamaria Rak del comune di Gaeta – il 19 ottobre, giorno inaugurale di questo controverso concorso, non sarebbero stati definiti (quella mattina) i criteri di valutazione dei titoli “nella prima seduta della commissione giudicatrice, prima dell’esame delle domande”. Con una finalità: i criteri di valutazione dei titoli e delle prove andavano definiti “prima di aver preso conoscenza del nominativo dei candidati”. E invece al comune di Gaeta – e lo si legge nei motivi integrativi aggiunti dalla signora Errante nel suo ricorso al Tar – la commissione esaminatrice del concorso, formata da un dirigente e da una dipendente del Conorzio Aipes – ha “determinato i criteri e sub-criteri di valutazione dei titoli e delle prove essendo pienamente a conoscenza – dal 18 ottobre – dei nominativi dei candidati partecipanti alla procedura.

Il 19 ottobre sarebbe successo dell’altro. La signora Errante, ravvisando la violazione della legge 241 sulla trasparenza e imparzialità del procedimento amministrativo, ha allegato al Tar un verbale nel quale i componenti della commissione, subito dopo l’ insediamento, “presa visione dell’ elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti”. Per la ricorrente sarebbe dovuto invece avvenire il contrario e, cioè ai sensi del Dpr 487/1994, avrebbero dovuto certificare la sussistenza di una “situazione di incompatibilità tra essi e (alcuni) concorrenti.

E poi la mattina del 19 ottobre la fretta regnò sovrana. La commissione di concorso, insediatasi grazie alla nomina “last minute” avvenuta la stessa mattina con la determinazione dirigenziale numero 936 della segretaria comunale Patrizia Cinquanta in poco più di 24 minuti, dalle 9.20 alle 9.44, avrebbe “esaminato tutta la documentazione inerente la prova concorsuale con particolare riferimento al bando di concorso e all’ elenco dei 66 candidati ammessi con riserva; proceduto alla lettura attenta dei dati anagrafici dei 66 candidati aspiranti per verificare la ricorrenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado; compilato e sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, i criteri di valutazione dei titoli; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, i criteri di valutazione dei punteggi da assegnare alla prima prova scritta ( furono proposti trenta quesiti a risposta multipla mediante un sorteggio) e il tempo (45 minuti) assegnato ai candidati per lo svolgimento di tale prova; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, i criteri di valutazione della seconda prova scritta; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, le modalità di svolgimento della prova orale e i criteri di valutazione di quest’ ultima; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, i criteri di punteggio per ritenere il superamento delle singole prove da parte dei candidati; la verifica delle buste e dei fogli predisposti precedentemente dagli uffici per le due prove scritte per ogni candidato; deciso e stabilito, come dettagliata verbalizzazione, le regole di espletamento delle prove scritte da parte dei candidati; la predisposizione di tre serie riportanti ciascuna 30 quesiti a risposta multipla”.

Ecco la conclusione avanzata ai giudici amministrativi di Latina del Tar: “Si tratta di adempimenti ed attività che, unitamente alla stesura del relativo verbale numero 1, non possono sicuramente essere compiute in soli ventiquattro minuti, richiedendo ognuna una attività preliminare di esame, valutazione e decisione collegiale per cui si rende ragionevolmente necessario un tempo di gran lunga superiore, con la conseguenza che il poco tempo impiegato evidenzia una palese irragionevolezza della “qualità” del potere esercitato dalla commissione di valutazione nel compimento di tutti gli adempimenti e le attività preliminari e propedeutiche allo svolgimento delle prove del concorso”.

E poi dal 19 ottobre il Comune di Gaeta, sempre a corredo di questo concorso pubblico del cui svolgimento si sta occupando con un’indagine parallela il gruppo di Formia della Guardia di Finanza, avrebbe prodotto una “pioggia” di determine, atti e verbali della commissione. Per gli avvocati Aldo e Luca Scipione “costituiscono plurimi elementi fortemente indizianti sulla mancanza di trasparenza e imparzialità che ha caratterizzato nel suo complesso lo svolgimento” e l’ esame di un concorso indetto “senza una preventiva deliberazione del Comitato Istituzione dei sindaci circa il fabbisogno del distretto socio sanitario LT/5, dopo la conclusione di una procedura di mobilità e con una mera rettifica di un bando approvato con una determina del 21 dicembre 2021″.

In ordine, poi, allo svolgimento della prima prova scritta ai candidati furono – come detto – proposte le tre serie di trenta domande a risposta multipla ma la commissione dimenticò di fornire la risposta corretta corrispondente palesando la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione dei candidati. La commissione, in ragione di quanto previsto dall’ articolo 8 (Prove e Programma di esame) del Bando di Concorso, aveva stabilito, il punteggio massimo per la prima prova scritta di 30 punti, stabilendo l’ attribuzione di 1 punto per ogni risposta corretta.

“Al riguardo, è evidente come le domande da sottoporre ai candidati dovessero essere inevitabilmente 30 domande valide. E invece i quesiti a risposta multipla somministrati ai candidati – si legge nel supplemento del ricorso della signora Errante – sono stati 29… Vi viene fatto rilevare altresì – come chiarito oramai dalla giurisprudenza – come i quesiti a risposta multipla debbano essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta. E invece “dalla lettura piana dei quesiti a risposte multiple predisposte dalla commissione e somministrate, previo sorteggio, ai 66 partecipanti alla prima prova scritta emerge che molti dei trenta quesiti sottoposti ai candidati partecipanti sono stati formulati in maniera ambigua, così da non consentire l’univocità delle risposte da parte di tutti i candidati”.

Tanti presunti pasticci, dunque, che hanno portato gli avvocati Scipione a raggiungere una conclusione: la loro assistita non andava esclusa al termine della prima prova e, soprattutto, va annullato lo svolgimento di un concorso che, concepito male, è terminato – secondo la versione della signora Errante – nei peggiori dei modi.