Itri / Delitto Serena Mollicone, la difesa dell’appuntato Suprano commenta le motivazioni della sentenza

ITRI – Ha avuto un’eco anche a Itri negli ultimi giorni il deposito delle motivazioni della sentenza, articolata in ben 635 pagine, del processo con cui il 15 luglio scorso furono assolti per non aver commesso il fatto e per insufficienza di prove i cinque imputati (Franco, Marco e Annamaria Mottola, Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano) protagonisti nel dibattimento per l’omicidio e occultamento del cadavere di Serena Mollicone. All’epoca dei fatti – il 1 giugno 2021 – l’appuntato Suprano, 54enne appuntato dei Carabinieri originario di Itri prima di trasferirsi a Sora, prestava servizio presso la caserma dell’Arma di Arce dove – secondo la tesi della Procura di Cassino – sarebbe stata uccisa la studentessa di 18enne all’ultimo anno dell’istituto magistrale.

Con la riapertura delle indagini il 13 maggio 2016 l’appuntato di Itri dopo alcune dichiarazioni rese presso i Carabinieri del Comando provinciale di Frosinone venne accusato di favoreggiamento nell’omicidio di Serena. In sintesi – secondo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal sostituto procuratore Maria Beatrice Siravo -. Suprano avrebbe affermato il falso o taciuto su quanto a sua conoscenza con l’intento di aiutare gli autori del delitto e eludere le indagini dell’autorità giudiziaria. Soprattutto l’appuntato di Itri, su indicazione del suo comandante Franco Mottola, avrebbe nascosto la porta del bagno dell’alloggio sfitto della caserma dei carabinieri di Arce contro la quale Serena Mollicone avrebbe sbattuto la testa e sarebbe deceduta successivamente per asfissia meccanica.

Suprano il 15 luglio era stato assolto in base al secondo comma dell’articolo 530 del codice di procedura penale (il fatto non sussiste) dopo che la pubblica accusa in sede di requisitoria aveva chiesto per lui quattro anni di carcere. Ora le motivazioni della sentenza a pagina 233 del dispositivo depositato dai giudici togati (Massimo Capurso e Vittoria Sodani) e popolari della Corte d’assise del Tribunale di Cassino dicono esattamente il contrario. A loro dire “appare priva di qualsiasi spiegazione logica la circostanza che Suprano da un lato si sarebbe attivato, per timore di una richiesta di risarcimento danni, per spostare “quantomeno dal 2006” la porta quale ‘arma del delitto’ presso il suo appartamento e dall’altro avrebbe assunto un atteggiamento di superficialità e noncuranza lasciando la stessa porta nelle medesime condizioni senza quantomeno attivarsi per ripararla”.

La stessa Procura di Cassino dal 2016 in poi ha accusato Suprano di essere falsamente uscito il 1 giugno 2001, dalle 13.30 alle 14.30, dalla caserma di Arce insieme al comandante Mottola per effettuare un servizio di pattuglia e, quando era ancora nello stabile, sino alle 19.30 di quel giorno, di non aver visto o sentito nulla nei minuti in cui “Serena era ancora agonizzante o appena deceduta”. L’altra accusa mossa a Suprano è stata questa: di aver suggerito a Santino Tuzi (il brigadiere di Sora suicida nell’aprile 2009 nei giorni in cui avrebbe dovuto confermare in Procura la circostanza di aver visto Serena entrare nella caserma di Arce dell’Arma) di modificare le dichiarazioni rese inizialmente il 28 marzo di quell’anno. Nelle motivazioni della sentenza Suprano la conclusioni sono state le seguenti: l’appuntato di Itri non ha falsificato l’ordine di servizio numero 2 (quello di essere uscito c on Mottola nel primo pomeriggio del 1 giugno di 22 anni fa), le dichiarazioni di Tuzi sono da considerarsi “inattendibili” e, poi, “non è emerso alcun elemento dal quale possa ricavarsi che Suprano abbia visto o sentito qualcosa nel servizio reso in caserma il pomeriggio del 2 giugno 2001”.

Ora, dopo alcuni giorni, hanno formalizzato le loro dichiarazioni per commentare le motivazioni della sentenza del processo di primo grado anche i legali dell’appuntato Suprano. Gli avvocati Cinzia Mancini ed Emiliano Germani si dicono “soddisfatti delle motivazioni della sentenza, poiché coincidenti con quanto da sempre sostenuto da Suprano, circa l’estraneità ai fatti contestati.” Quanto alla presunta falsità dell’ordine di servizio numero 2 del 1 giugno 2001, paventata dalla accusa, gli avvocati Mancini e Germani sottolineano come “non solo non possa ritenersi provata la falsità, ma in senso opposto, dalle risultanze dibattimentali è emersa la veridicità dello stesso, attraverso le dichiarazioni testimoniali, ulteriormente riscontrate dai tabulati telefonici, che dimostrano l’assenza di telefonate in entrata ed in uscita nella fascia oraria di svolgimento del servizio di pattuglia esterno. La porta, poi, non è stata occultata dal nostro assistito innanzitutto per due ragioni: l’hanno innanzitutto evidenziato numerosi testi confermando così le spiegazioni rese a più riprese da Suprano agli inquirenti e perché la stessa porta non è risultata essere l’arma del delitto….”

Intanto è di notizia di giovedì della decisione del Procuratore capo di Cassino Luciano D’Emmanuele di aver avocato a se i fascicoli che hanno caratterizzato la prova della pubblica accusa nel processo di primo grado terminato il 15 luglio scorso. L’orientamento è chiaro: proporre appello contro la maxi sentenza di assoluzione entro i 45 giorni previsti dal Codice di procedura penale. In attesa delle scelte della Procura, anche in rapporto al nome del Pm che firmerà il ricorso davanti la Corte d’Assise d’appello Francesco Suprano e i suoi legali Cinzia Mancini e d Emiliano Germani concludono affermando di “continuare a confidare nel vaglio della magistratura, già espresso in senso favorevole a tutti gli imputati. Il silenzio mantenuto fin ora è stato motivato dal grande rispetto che un rappresentante delle Forze dell’Ordine, qual è l’appuntato Suprano, ha avuto nei confronti della Magistratura requirente e giudicante, nonché verso i familiari della vittima”.

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