Latina / Licenziamento ex-direttore Motolose, la Federlazio impugna sentenza del Tar

LATINA – La Federlazio ha impugnato davanti la sezione lavoro della Corte d’appello di Roma la sentenza numero 424 del 25 marzo 2021 del Tribunale di Latina con cui era stata condannata per l’ingiusto licenziamento notificato il 22 maggio 2018 all’ex direttore della sede di Latina Saverio Motolese. Il processo inizierà il 16 febbraio prossimo e la Federlazio, attraverso l’avvocato Francesco Sconocchia, tenterà di ribaltare la sentenza di primo grado con cui il licenziamento di Motolese – nonostante quest’ultima fosse destinatario di una cospicua indennità economica di buonuscita– venne definito ingiustificato. Il Tribunale di Latina rigettò la domanda riconvenzionale avanzata da Federlazio che venne condannata al pagamento delle spese di lite. Motolese ha definito “ingiusto” il suo licenziamento perché non sarebbe mai stato avallato dai soci aderenti a Federlazio.

L’associazione di categoria ha sempre affermato il contrario avanzando la contestazione secondo la quale Motolese , insieme all’ex dirigente Giampaolo Olivetti, avrebbe dato vita ad un’associazione di categoria parallela – si chiama “Impresa” – e dunque, concorrenziale alla Federlazio. Le accuse che furono mosse all’epoca dalla presidenza regionale delle piccole e medie imprese furono gravi. Motolese e Olivetti “abusivamente si sarebbero introdotti più volte nel sistema informatico della Federlazio nonostante fosse protetto da misure di sicurezza. Avrebbero copiato i dati identificativi con gli indirizzi degli associati di Latina, avrebbero chiuso la pagina facebook della stessa Federlazio e avrebbero cancellato gli archivi e tutta la corrispondenza elettronica i cui dati venivano sottratti all’Associazione di categoria per costituirne una nuova in Latina”.

La stretta attualità vede la Federlazio impugnare il pronunciamento di primo grado del giudice del lavoro del Tribunale di Latina che, al termine di un contenzioso durato come detto tre anni, aveva stabilito come il “licenziamento di Motolese si fondasse su una serie di contestazioni, tutte risultate viziate da evidenti criticità, vuoi per la genericità dei fatti contestati, vuoi per l’assoluta carenza di condotte di rilievo disciplinare.” Nessuna delle contestazioni mosse nei confronti di Saverio Motolese dalla Direzione generale di Federlazio, “riusciva – si legge nella sentenza di primo grado – a fare emergere una inadeguatezza di Motolese rispetto a legittime aspettative datoriali, al ruolo assegnatogli e rispetto ai risultati auspicabili in termini oggettivi.”

Anzi, “sono rimaste totalmente incontestate tutte le circostanze dedotte da Motolese nel ricorso, in riferimento all’andamento positivo della sede di Federlazio Latina”, nel lungo periodo in cui ha rivestito il ruolo di Direttore. Elemento, questo, di assoluto rilievo. Se ne deduce che Motolese, ex direttore di Federlazio Latina, malgrado i risultati positivi conseguiti dall’associazione sul territorio, sia stato allontanato con una serie di motivazioni che, a parere del giudice del lavoro, sono apparse pretestuose e inconsistenti.”

La sentenza – ha dichiarato l’avvocato di Motolese Giuseppe Ibello “ha segnato e certificato la fine di un percorso che ha trovato il riconoscimento del valore della prestazione del dottor Motolese sul territorio, sia nelle sua veste di Direttore dell’associazione, sia come punto di riferimento di una parte del mondo dell’imprenditoria del nostro territorio”. Inoltre, il giudice aveva rigettato la domanda riconvenzionale della Federlazio con la quale aveva chiesto “la condanna di Motolese al pagamento risarcitorio di 126.463 euro, pari al valore della somma delle quote associative delle 95 aziende dimesse, subito dopo il suo licenziamento.”

Federlazio, aveva tentato, senza alcun risultato, di contestare il fatto che a seguito dell’avvenuto licenziamento di Motolese, numerose imprese associate si erano dimesse per aderire in una nuova compagine, seguendo lo stesso Motolese e l’allora Presidente di Federlazio di Latina, Giampaolo Olivetti, provocando così all’associazione un danno per la perdita delle quote associative riferite alle aziende dimesse. Ma il giudice aveva ritenuto che questa condotta addebitata al Motolese “non avesse provocato alcun pregiudizio lamentato da Federlazio, tanto meno la fuoriuscita dall’associazione di un numero consistente di imprese associate.”

La conclusione del giudice del lavoro fu emblematica: “Le imprese ex associate a Federlazio, avevano deciso in piena autonomia di “seguire” Olivetti e Motolese in una nuova esperienza di rappresentanza imprenditoriale, stante anche la natura fiduciaria del rapporto associativo”. In sintesi la mancata adesione di molte imprese a Federlazio fu un segnale incontrovertibile della non condivisione del licenziamento dello stesso Motolese.

Gestione cookie