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Ventotene / Regolamento Tari pieno di irregolarità, la minoranza chiede di correggere la delibera

VENTOTENE – Una delibera da correggere in fretta. L’Amministrazione comunale di Ventotene ha approvato un regolamento che così come è stato approvato può creare non pochi danni all’erario comunale. A dirlo o, meglio a scriverlo apertamente al revisore unico dei conti del comune isolano Carlo Di Cicco è l’ex assessore al bilancio della Giunta Santomauro, l’attuale capogruppo consiliare della lista “Uniti per il bene di Ventotene-Buona Onda” Pasquale Bernardo. Nel suo mirino è finito il contenuto della delibera consiliare numero 2 del 12 aprile che approvava il regolamento di disciplina della Tari, il tributo comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti.

“Dall’attenta lettura del documento approvato emerge la non conformità di alcuni articoli alla normativa applicabile alla disciplina della Tari – esordisce subito l’ex assessore Bernardo. Rileva l’illegittimità dell’articolo 34 laddove prevede come il “presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entri in vigore il 1 gennaio 2021. Bernardo specifica come i regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe della Tari debbano essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali. Per acquisire poi efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di Tari devono, poi, essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. “Ogni difformità rispetto alle norme indicate interdicono l’entrata in vigore del regolamento approvato e in tal caso trova applicazione il regolamento adottato per gli anni precedenti – osserva l’ex assessore al bilancio del comune di Ventotene

Il capogruppo d’opposizione di “Uniti per il bene di Ventotene-Buona onda”, poi, censura l’articolo 4 del regolamento Tari in cui specifica come per le aree oggetto di concessione demaniale la superficie tassabile sia calcolata mediante due coppie di autocertificazioni prodotte dai medesimi titolari mentre per le banchine ed i pontili galleggianti la parte calpestabile è cosi calcolata in ragione della lunghezza degli stessi considerata la larghezza convenzionale di 1 metro lineare”.

Con l’entrata in vigore di questo articolo 4 la norma regolamentare sulle aree in concessione demaniale viola principi cardine della tassa ovvero il principio “chi inquina paga” e il calcolo della tariffa sulla base delle quantità e qualità di rifiuti prodotti per unità di superficie. L’applicazione della Tari, come prevista per legge, è basata sulla potenziale produzione e non sull’effettiva produzione. Il principio “chi inquina paga” è stato introdotto dalla Comunità Europea e costituisce un riferimento importante per gli ordinamenti interni.

Per Bernardo sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. Il legislatore stabilisce che il presupposto applicativo della Tari è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, specificando nella norma i casi estromessi dalla tassazione: aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Ne deriva che sono soggette alla Tari tutte le aree scoperte ad eccezione di quelle escluse espressamente dalla norma a prescindere dal fatto che in concreto esse producano effettivamente rifiuti o meno. Sul punto dottrina e giurisprudenza consolidate hanno affermato questi principi.

La sentenza della Cassazione numeri 3773 del 15 febbraio 2013 ha sancito il principio che sono tassabili gli specchi d’acqua utilizzati per l’ormeggio delle barche. La Cassazione ha richiamato il proprio orientamento secondo cui per aree scoperte costituenti il presupposto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si devono intendere tute le estensioni o superficie spaziali comunque utilizzabili da una comunità umana a prescindere dal supporto – solido o liquido – di cui l’estensione stessa è composta e conseguentemente dal mezzo – terreste o navale – utilizzabile per fruire di quella estensione.

Per l’ex assessore Bernardo Il principio dell’applicazione della tariffa della tassa sulla base della estensione dell’area in concessione, ai sensi del diritto positivo oggi applicabile, è insuperabile ed è illegittimo ogni procedimento di calcolo che assume una superficie disponibile inferiore a quella occupata. “Lo stesso emendamento all’articolo 4 presentato dal gruppo di maggioranza conferma e rafforza – aggiunge – la prognosi di illegittimità del disposto in argomento specificando che il calcolo della tassa applicabile dovrebbe avvenire a consuntivo sulla base del numero medio delle barche ormeggiate e non già almeno sugli spazi occupati suscettibili di produrre rifiuti per unità di superficie. Diversa cosa sarebbe l’utilizzo dello strumento dell’agevolazione riducendo di una percentuale la superficie dell’area scoperta, ma, in questo caso, la copertura di questa riduzione, non essendo quest’ultima prevista dal comma 659 articolo 1 della Legge 147/2013, dovrà necessariamente avvenire mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune a norma del comma 660 articolo 1 della legge 147

Il capogruppo della lista d’opposizione “Uniti per il bene di Ventotene- Buona Onda” evidenzia inoltre come il regolamento effettui un’illegittima disparità di trattamento tra situazioni analoghe. “Tutte le attività di natura turistica esercitate a Ventotene sono condizionale dalla forte stagionalità quindi non è errato obiettare che anche la superficie potenzialmente tassabile di alberghi e ristoranti rimane in parte inutilizzata per il periodo autunno-inverno. Una riduzione della tassa non solo andrebbe finanziata con la fiscalità e contribuzione generale del Comune ma, altresì, andrebbe adeguatamente motivata”.

Intanto numerosi contribuenti isolani hanno interpellato il gruppo di minoranza preannunciando ricorso amministrativo al regolamento Tari approvato dal consiglio comunale il 12 aprile scorso. “E’ necessario ed urgente che il Revisore unico dei Conti del Comune Di Cicco – conclude Pasquale Bernardo – valuti le questioni segnalate assumendo conseguenti determinazioni al fine di evitare danni all’Ente anche per il sostenimento di spese legali evitabili riconducendo il regolamento conforme alle previsioni di legge”.

Anche il consiglio comunale di Ventotene, con leggero ritardo, approverà nelle prossime settimane il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2022 e Bernardo si affida al revisore unico dei conti “per la verifica della regolarità dei risultati gestionali alla luce dell’acquisizione delle pezze d’appoggio abilitanti ad iscrivere entrate certe nel conto residui attivi e a verificare la corretta allocazione delle spese nei conti oltre alla corretta quantificazione del risultato finale con la completa quantificazione e conseguente iscrizione delle parti accantonate e delle parti vincolate nel risultato di amministrazione per scongiurare – conclude l’ex assessore al bilancio del bilancio – l’emersione di disavanzi e qualora sussistenti suggerire interventi adeguati per la messa in sicurezza dei conti.”

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