LATINA – Licenziamento nullo per discriminazione di genere. La sua colpa? Essersi assentata per sposarsi. Il giudice del lavoro Umberto Maria Costume del Tribunale di Latina ha confermato l’illegittimità del primo provvedimento cautelare con cui era stata licenziata nel 2019 una lavoratrice in servizio presso l’azienda metalmeccanica “Sermometal srl” di Latina.
E’ stato accolto, nello specifico, il ricorso del legale della donna, l’avvocato Fabio Leggiero, che aveva eccepito il licenziamento, definito discriminatorio, poiché adottato in violazione del Codice sulle pari opportunità nei rapporti sul luogo di lavoro tra uomo e donna. La lavoratrice fu allontana per “presunte gravi mancanze” che l’azienda le contestò al rientro da un congedo matrimoniale richiesto nel rispetto della legge e del contratto collettivo.
Il Tribunale di piazza Buozzi ha annullato il licenziamento perchè adottato in violazione, oltre che degli articoli 3 e 37
“Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro opera sia il generale principio di eguaglianza “senza distinzione di sesso”, proclamato dall’articolo 3, primo comma, della Costituzione, sia il principio di eguaglianza nel lavoro, che è quello espresso dall’articolo 37, primo comma, della stessa Carta, laddove proclama che “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore” – ha commentato l’avvocato Leggiero – Da ciò discende un generale divieto di discriminazione di genere, arricchito da un generale obbligo di protezione della “essenziale funzione familiare” e di madre della donna lavoratrice.
Questo apparato di tutele raggiunge una maggiore incisività grazie alle disposizioni contenute nella legislazione ordinaria e, in particolare, nel Codice delle Pari Opportunità (decreto legislativo 198\2006), che si connota altresì per un’ampia e dettagliata formulazione del divieto didiscriminazione di genere – ha aggiunto il giuslavorista di Latina – In un momento storico in cui più forte si deve gridare all’intera collettività a cui apparteniamo ed in maniera trasversale la parità di genere, anche il datore di lavoro ha dunque l’obbligo di rispettare il principio generale di uguaglianza fra i sessi nella costituzione, nello svolgimento e nella cessazione del rapporto di lavoro, con il conseguente divieto di ogni forma di discriminazione, sia essa diretta o indiretta”.