GAETA – Fu corretta – almeno per il momento – la procedura utilizzata dal comune di Gaeta per lo svolgimento, dal 19 ottobre 2022 in poi, del concorso per l’assunzione di un “istruttore direttivo-assistente sociale” categoria giuridica D. A dichiararlo, dopo un’attesa iniziata il 19 luglio scorso (giorno in cui c’era stata la discussione del ricorso presentata dalla candidata Lena Errante contro la vincitrice del concorso Stefania Maria Grazia Bucalo) , è stata martedì la prima sezione del Tar del Lazio-sezione di Latina. Il primo grado della magistratura amministrativa, almeno per il momento, non ha ancora depositato le motivazioni della sentenza con cui ha “respinto” il ricorso presentato per conto della dottoressa Errante dall’avvocato Luca Scipione.
“Ma non ci fermiamo qui – ha fatto sapere il legale formiano – Appena saranno pubblicate le motivazioni proporrò appello davanti il Consiglio di Stato”. E Scipione ha anche aggiunto come non si discosterà molto dal ricorso presentato al Tar davanti il quale il comune si era costituito attraverso gli avvocati Daniela Piccolo e Annamaria Rak. La candidata Errante, innanzitutto, aveva impugnato l’efficacia del verbale della commissione d’esame con cui venne approvato innanzitutto l’ elenco dei candidati non ammessi alla seconda prova (tra cui figurava al numero 19, con il punteggio di 10, la signora Errante) e la determinazione numero 1120 del 1 dicembre 2022 del dirigente del Dipartimento “Pianificazione e Sviluppo Organizzativo” del Comune di Gaeta, Annamaria De Filippis, con cui venne, invece approvata la graduatoria finale del concorso vinto dalla ciociara (ma catenese d’origine) Stefania Maria Grazia Bucalo.
Il giudizio di merito era stato chiesto al Tar anche per monitorate la posizione della vincitrice del concorso bandito dal comune di Gaeta ed il ruolo della commissione formata, tra gli altri, dal direttore del consorzio per i servizi “Aipes” Maurizio Loreto Ottaviani e dalla dipendente Silvia Tatangelo, rispettivamente di Fontana Liri e di Sora, conterranei della vincitrice residente a Campoli Appennino.
Lena Errrante aveva scoperto, spulciando nell’albo pretorio informatico del consorzio “Aipes”, la circostanza in base alla quale la candidata Stefania Maria Grazia Bucalo, aveva partecipato alla procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la copertura di sei posti di categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale “Istruttore Direttivo Assistente Sociale”, indetta proprio dal consorzio ciociaro con un bando approvato con determinazione numero 414 del 28 luglio 2020 firmata proprio del Dottor Ottaviani (all’ epoca Responsabile Area Finanziaria del consorzio stesso).
La vincitrice del concorso al comune di Gaeta – aveva fatto rilevare la dottoressa Errante – era stata assunta poche settimane prima, il 5 settembre 2022, con la determinazione numero 618 a firma proprio di Ottaviani, divenuto nel frattempo direttore dello stesso “Aipes”. “In pratica, dalle determinazioni del Consorzio Aipes emerse in modo chiaro ed evidente – avevano scritto nel ricorso al Tar l’avvocato Luca Scipione ed il compianto papà Aldo – che i componenti della commissione di valutazione del concorso pubblico indetto dal Comune di Gaeta quando si erano insediati e avevano stabilito i criteri e i subcriteri di valutazione dei titoli e delle prove (il 18 ottobre , il giorno prima si conobbero i nomi dei candidati in lizza) sapevano che tra i partecipanti alla procedura vi era pure la contro interessata Bucalo Stefania Maria Grazia, assunta dal Consorzio Aipes ma nel frattempo legittimamente firmataria della domanda di partecipazione al concorso pubblico al comune di Gaeta”.
La signora Errante ha sempre sostenuto come i criteri e sub-criteri di valutazione dei titoli e delle prove stabiliti dalla commissione di valutazione al concorso che l’ha vista esclusa subito dopo la prima prova scritta “apparirono sostanzialmente analoghi, a tratti identici, a quelli stabiliti dal dottor Maurizio Loreto Ottaviani col bando di concorso del Consorzio Aipes, al quale ha partecipato la candidata e contro interessata Bucalo”, la stessa vincitrice della prova gaetana con il punteggio finale di 91,75.
I legali della ricorrente denunciarono, a tal riguardo, la violazione dell’articolo 12 del Dpr numero 487 del 9 maggio 1994 secondo il quale …“le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi stabiliti alle singole prove”. Nel concorso del Comune di Gaeta per l’aggiudicazione di un posto di assistente sociale il 19 ottobre 2022 ciò non sarebbe dunque avvenuto e dunque la prova concorsuale sarebbe stata orfana di “un imparziale svolgimento e di un buon andamento” con il rischio di “favorire o sfavorire alcuni concorrenti, rispettivamente, in danno o a vantaggio di altri”.
In sintesi il 19 ottobre 2022, giorno inaugurale di questo controverso concorso, non sarebbero stati definiti (quella mattina) i criteri di valutazione dei titoli “nella prima seduta della commissione giudicatrice, prima dell’esame delle domande”. Con una finalità: i criteri di valutazione dei titoli e delle prove andavano definiti “prima di aver preso conoscenza del nominativo dei candidati”. E invece al comune di Gaeta – e lo si apprese nei motivi integrativi aggiunti dalla signora Errante nel suo ricorso al Tar – la commissione esaminatrice del concorso, formata da un dirigente e da una dipendente del Conorzio Aipes – ha “determinato i criteri e sub-criteri di valutazione dei titoli e delle prove essendo pienamente a conoscenza – dal 18 ottobre – dei nominativi dei candidati partecipanti alla procedura.
E poi il 19 ottobre scorso sarebbe successo dell’altro. La signora Errante, ravvisando la violazione della legge 241/1990 sulla trasparenza e imparzialità del procedimento amministrativo, allegò al Tar un verbale nel quale i componenti della commissione, subito dopo l’ insediamento, “presa visione dell’ elenco dei partecipanti, sottoscrissero la dichiarazione che “non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti”. Per la ricorrente sarebbe dovuto invece avvenire il contrario e, cioè ai sensi del Dpr 487/1994, avrebbero dovuto certificare la sussistenza di una “situazione di incompatibilità tra essi e (alcuni) concorrenti.
E ancora. La mattina del 19 ottobre 2022 la fretta al comune di Gaeta avrebbe contribuito a far partorire i gattini ciechi. La commissione di concorso, insediatasi grazie alla nomina avvenuta la stessa mattina con la determinazione dirigenziale numero 936 della segretaria comunale Patrizia Cinquanta in poco più di 24 minuti, dalle 9.20 alle 9.44, avrebbe “esaminato tutta la documentazione inerente la prova concorsuale con particolare riferimento al bando di concorso e all’ elenco dei 66 candidati ammessi con riserva; proceduto alla lettura attenta dei dati anagrafici dei 66 candidati aspiranti per verificare la ricorrenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado; compilato e sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, i criteri di valutazione dei titoli; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, i criteri di valutazione dei punteggi da assegnare alla prima prova scritta ( furono proposti trenta quesiti a risposta multipla mediante un sorteggio) e il tempo (45 minuti) assegnato ai candidati per lo svolgimento di tale prova; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, i criteri di valutazione della seconda prova scritta; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, le modalità di svolgimento della prova orale e i criteri di valutazione di quest’ ultima; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, i criteri di punteggio per ritenere il superamento delle singole prove da parte dei candidati; la verifica delle buste e dei fogli predisposti precedentemente dagli uffici per le due prove scritte per ogni candidato; deciso e stabilito, come dettagliata verbalizzazione, le regole di espletamento delle prove scritte da parte dei candidati; la predisposizione di tre serie riportanti ciascuna 30 quesiti a risposta multipla”.
Ecco la conclusione, al momento non accolta, avanzata ai giudici amministrativi di Latina del Tar: “Si tratta di adempimenti ed attività che, unitamente alla stesura del relativo verbale numero 1, non possono sicuramente essere compiute in soli ventiquattro minuti, richiedendo ognuna una attività preliminare di esame, valutazione e decisione collegiale per cui si rende ragionevolmente necessario un tempo di gran lunga superiore, con la conseguenza che il poco tempo impiegato evidenzia una palese irragionevolezza della “qualità” del potere esercitato dalla commissione di valutazione nel compimento di tutti gli adempimenti e le attività preliminari e propedeutiche allo svolgimento delle prove del concorso”.
In effetti dal 19 ottobre 2022 il Comune di Gaeta, sempre a corredo di questo concorso pubblic, avrebbe prodotto una “pioggia” di determine, atti e verbali della commissione.
Per l’avvocato Luca Scipione “costituiscono plurimi elementi fortemente indizianti sulla mancanza di trasparenza e imparzialità che ha caratterizzato nel suo complesso lo svolgimento e l’ esame di un concorso indetto “senza una preventiva deliberazione del Comitato Istituzione dei sindaci circa il fabbisogno del distretto socio sanitario LT/5, dopo la conclusione di una procedura di mobilità e con una mera rettifica di un bando approvato con una determina del 21 dicembre 2021.
In ordine, poi, allo svolgimento della prima prova scritta ai candidati furono – come detto – proposte le tre serie di trenta domande a risposta multipla ma la commissione dimenticò di fornire la risposta corretta corrispondente palesando la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione dei candidati. La commissione, in ragione di quanto previsto dall’ articolo 8 (prove e programma di esame) del bando di concorso, aveva stabilito, inoltre, il punteggio massimo per la prima prova scritta di 30 punti, stabilendo l’ attribuzione di 1 punto per ogni risposta corretta.
“Al riguardo, è evidente come le domande da sottoporre ai candidati dovessero essere inevitabilmente 30 domande valide. E invece i quesiti a risposta multipla somministrati ai candidati – si lesse nel supplemento del ricorso della signora Errante – sono stati 29… Vi venne fatto rilevare altresì – come chiarito oramai dalla giurisprudenza – come i quesiti a risposta multipla debbano essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta. E invece “dalla lettura piana dei quesiti a risposte multiple predisposte dalla commissione e somministrate, previo sorteggio, ai 66 partecipanti alla prima prova scritta emerse che molti dei trenta quesiti sottoposti ai candidati partecipanti sono stati formulati in maniera ambigua, così da non consentire l’univocità delle risposte da parte di tutti i candidati”.
Tanti presunti pasticci, dunque, che portarono gli avvocati Scipione a raggiungere una conclusione nel loro ricorso al Tar, ora “respinto” dal Tar: la loro assistita non andava esclusa al termine della prima prova e, soprattutto, va annullato lo svolgimento di un concorso che, concepito male, è terminato – secondo la versione della signora Errante – nei peggiori dei modi. A sentenziarlo o meno sarà ora il Consiglio di Stato.