FORMIA – Emergono nuovi particolari sulla sentenza del Tar del Lazio-sezione di Latina che martedì ha eccepito l’effetto di giurisdizione a fronte del ricorso dell’ex Comandante della Polizia Locale del comune di Formia, Rosanna Picano, contro la decisione della Giunta di centro destra di sollevarla, attraverso un decreto del sindaco Gianluca Taddeo, dall’incarico svolto per anni e di attribuirle soltanto la responsabilità del settore “Affari generali”. La ricorrente, di fatto, aveva impugnato soprattutto la delibera di Giunta 135/2000 riguardante l’“approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’ente, nella parte in cui dispone il superamento del corpo di Polizia Municipale, istituendo il settore 3 comprendente contratti, CUC, Polizia amministrativa, Polizia stradale, Affari Legali”, la deliberazione del Consiglio Comunale numero 24/2022 circa l’“approvazione del documento unico di programmazione 2022/2024”, limitatamente ai riflessi sulla medesima della deliberazione Giunta comunale n 135 del 31 maggio 2022, nella parte in cui, ingloba il corpo della Polizia Municipale” e, inoltre, la deliberazione di Giunta comunale numero 67/2022 relativamente alla “ridefinizione dell’assetto organizzativo”.
A chiedere al Tar di non pronunciarsi sull’efficacia di questi tre atti amministrativi è stato il legale nominato dal comune di Formia. Si tratta dell’ avvocato Maurizio Danza del Foro di Roma, docente di diritto del Lavoro presso l’Università Mercatorum. Davanti i giudici amministrativi di Latina –ripete ora – “ho sempre sostenuto nelle mie memorie il difetto di giurisdizione in le delibere impugnate dalla ricorrente non intaccherebbero la posizione lavorativa della stessa e essa àncora il proprio interesse a ricorrere al declassamento e demansionamento questa via”. E il professor Danza lo tiene a precisare ulteriormente.
Il decreto legislativo 165 del 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (il cosiddetto Testo unico del pubblico impiego), detta puntuali disposizioni sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario, prevedendo, in particolare, all’articolo 63, comma 1, nel sancire la regola generale dell’attrazione nell’ambito della giurisdizione della gestione delle controversie relative al pubblico impiego privatizzato, che siano “devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”.
“Al di dà dei tecnicismi – a dire del professor Danza – il Tar ha fatto bene ad eccepire il difetto di giurisdizione perché il dimensionamento di un dirigente – come avvenuto per l’ex comandante della Polizia Locale del comune di Formia – è materia di pronunciamento del giudice ordinario del lavoro e a ribadirlo sono state diverse sentenze della Cassazione, non ultima quella sezione Unite della Cassazione civile del 19 aprile 2023”.
La dottoressa Picano ha preso atto in questi giorni del pronunciamento del Tar di Latina (ma l’attesa è iniziata lo scorso 19 luglio) e ha confermato di aver avviato con la sua assistenza legale una verifica sulle prossime iniziative da intraprendere contro i summenzionati provvedimenti amministrativi della Giunta formiana. E alla richiesta di pronunciamento del giudice del lavoro del Tribunale di Cassino potrebbe affiancarsi finanche un ricorso al Consiglio di Stato contro la tardiva sentenza del Tar di Latina.