SPERLONGA – Violazione di giurisdizione interna o, più semplicemente, una decisione assunta oltre le rispettive competenze in materia. E’ l’elemento comune denominatore che campeggia nel ricorso di 27 pagine che la società proprietaria dell’albergo “Grotta di Tiberio” di Sperlonga, attraverso il professor Alfonso Celotto e l’avvocato Alfredo Zaza D’Aulisio, ha presentato in Cassazione contro la storica ordinanza, la numero 01188/2024, della seconda sezione del Consiglio di Stato che, dichiarando la struttura ricettiva abusiva, ne disponeva l’emissione di una nuova ordinanza di demolizione o l’avvio della procedura di acquisizione al patrimonio immobiliare del comune di Sperlonga.
E invece “la Chinappi Aldo Erasmo & C” ha deciso di chiedere il pronunciamento di legittimità della Suprema Corte sulla decisione dei giudici di palazzo Spada che, confermando il verdetto del Tar del Lazio sezione di Latina dell’aprile 2020, avevano ribadito l’efficacia dell’annullamento di tutti i titoli edilizi firmati dal dirigente del settore urbanistica del Comune di Sperlonga Pietro D’Orazio il 9 maggio 2022. Il proprietario dell’albergo, l’85enne Erasmo Chinappi, il suocero del sindaco di Sperlonga e due volte presidente della Provincia di Latina Armando Cusani, ha deciso, a fronte di due pronunciamenti della magistratura amministrativa, di contestare la decisione del Consiglio di Stato che nelle 45 pagine della sua sentenza aveva ripercorso quanto è avvenuto in 38 anni, da quando il 6 novembre 1985 la società Tiberiade s.r.l. presentò, ai sensi della legge regionale 47, due domande di sanatoria per opere ad uso non residenziale
Lo stesso Consiglio di Stato- l’udienza c’era stata il 28 novembre scorso ma la sentenza è stata notificata alle parti il 5 febbraio scorso – aveva legittimato l’operato della sezione urbanistica del comune di Sperlonga relativamente all’efficacia e alla validità di una precedente ordinanza di demolizione e all’annullamento dei permessi a costruire rilasciati nel 2004 e nel 2005 e di una concessione edilizia rilasciata nel lontano 1992… La proprietà del “Grotta di Tiberio” avrebbe potuto presentare anche un appello alla Corte di giustizia europea o ricorrere ad una costosissima fiscalizzazione con la quale versare all’erario il doppio del valore catastale delle volumetrie dichiarate abusive (circa 864,60 metri cubi).
E invece ha optato per il ricorso alla Corte di Cassazione che non si pronuncerà subito. E dunque, nonostante il recente sequestro degli atti da parte del Nipaf dei Carabinieri presso la ripartizione urbanistica del comune, la rinomata struttura ricettiva potrà restare aperta per la prossima stagione turistica. Proprio nella giornata di lunedì la neo dirigente del Dipartimento “Territorio ed ambiente del comune, l’avvocato Vittoria Maggiarra, con l’ordinanza numero 1 aveva elevato una sanzione di 20mila euro alla proprietà del “Grotta di Tiberio” per la mancata applicazione della sentenza del Consiglio di Stato notificata al comune poco più di due mesi fa.
L’avvocato Maggiarra, come sempre, è stata inappuntabile. Ha ricordato come il decreto “Sblocca Italia” di quasi dieci anni fa abbia inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione”. Ma come nasce l’ordinanza numero 1 della dirigente Maggiarra? Il 2 aprile scorso, a quasi due mesi dalla notifica della sentenza del Consiglio di Stato, invitava il comando della Polizia Locale (nota inviata per conoscienza alla Prefettura di Latina) ad accedere all’interno del’hotel “Grotta di Tiberio” (che nel frattempo aveva già riaperto i battenti e, attraverso il sito web, aveva deciso di accogliere le prenotazioni per l’estate 2024) “entro e non oltre tre giorni “dal ricevimento dell’atto “per effettuare un idoneo sopralluogo e conseguentemente redigere ilk relativo verbale di accertamento”.
I vigili del Comune di Sperlonga sono stati assai tempestivi perché il 5 aprile ha dovuto prendere atto come la “Chinappi Aldo Erasmo & C” (nell’ordinanza dell’avvocato Maggiarra il nome è surrogato dai tradizionali omissis)non avesse – come detto – ottemperato all’ordine di demolizione dell’intero corpo di fabbrica non provvedendo alla rimozione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello stato die luoghi” . Ora la dirigente del settore urbanistica del comune di Sperlonga definisce l’ordine di demolizione “un provvedimento vincolato e doveroso, ancora esclusivamente alla sussistenza di opere abusive realizzate in zona soggetta a vincolo paesaggistico ed ambientale e nell’ambito della fascia di rispetto della strada regionale Flacca”. La sanzione di 20mila euro deve essere pagata entro novanta giorni dalla sua notifica ma anche in questa circostanza il comune è arrivato in leggero ritardo dopo che il privato legittimamente ha deciso di ricorrere in Cassazione…Capita.