VENTOTENE – Il comune di Ventotene operò una “palese forzatura” disponendo il 18 agosto 2023, nel cuore della stagione turistica dello scorso anno, la nullità e la decadenza della concessione demaniale numero 01 del 21 maggio 2010 ai danni di Daniele Bernardo. Lo ha deciso la seconda sezione del Tar di Latina (presidente Davide Soricelli, consigliere Ciro Daniele Piro e Benedetta Bazuro) bacchettando platealmente l’operato del responsabile del settore dell’area tecnica del comune isolano nel momento in cui lo scorso anno aveva inibito improvvisamente, dopo 13 anni, a Daniele Bernardo di gestire un pontile nella zona del porto romano di Ventotene. Se secondo molti la decadenza della concessione demaniale numero 01/2010 sarebbe stato indirettamente un gesto ‘ritorsivo” nei riguardi dello zio di Bernardo, l’ex assessore al bilancio e attuale consigliere comunale di opposizione Pasquale, il Tar ha accolto quasi completamente il contenuto del ricorso presentato per conto dell’imprenditore ventotenese lo scorso 5 novembre dagli avvocati Lorenzo Silvestrini e Raffaele Perrone (il comune si è difeso attraverso dall’avvocato Renato Ciamarra).
In concreto, il comune di Ventotene il 21 maggio 2010 autorizzava Daniele Bernardo a subentrare in una concessione demaniale marittima rilasciata a un terzo. Successivamente, il 1 marzo 2021, l’amministrazione comunale avviava un procedimento di riesame del titolo rilasciato 11 anni prima “a causa della mancanza di autorizzazione al subingresso da parte della competente Capitaneria di Porto di Gaeta ai sensi dell’articolo 46 codice della navigazione”. Bernardo presentò le sue osservazioni ma nella sua difesa il comune di Ventotene ha fatto rilevare come alla data del rilascio fosse esso stesso “privo di attribuzione” in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime in quanto la Regione Lazio aveva “consegnato il materiale necessario alla gestione della concessione con relativa acquisizione e dei documenti utili alla regolare e legittima gestione dei procedimenti” soltanto in data 8 giugno 2010, venti giorni dopo la data di rilascio della concessione demaniale numero 01.
Questa mancanza di “attribuzione” avrebbe determinato non un vizio di legittimità della concessione assentita al ricorrente ma una sua radicale “inesistenza giuridica” implicante la radicale “nullità” ai sensi dell’articolo 21 della legge sulla trasparenza degli atti amministrativi, la numero 241/1990. Da qui la decisione di Bernardo di ricorrere al Tar che ha pesantemente censurato l’operato tecnico-amministrativo dell’ufficio demanio del comune di Ventotene arrivando a definire “fondato e assorbente il dedotto vizio di difetto di presupposti” arrivando a dichiarare come alla del 21 maggio 2010 “il comune fosse già (e da tempo) titolare della competenza in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime”. Come è noto la competenza in materia di gestione delle concessioni demaniali marittime, aventi finalità turistico-ricreative – originariamente attribuita al ministero della marina mercantile e esercitata attraverso le autorità marittime periferiche (in pratica le capitanerie di porto), fu attribuita (delegata) alle regioni dall’articolo 59 del Dpr 616 del 24 luglio 1977. Con il successivo decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995 furono individuate le aree esclude dalla delega (cioè quelle relative a “porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima”.
Successivamente l’articolo 105 del decreto legislativo numero 112 del 31 marzo 1998 conferì alle Regioni le funzioni relative al “rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia” . Le regioni avrebbero dovuto poi nel termine di sei mesi disciplinare, mediante una propria legge, le funzioni “conferite” stabilendo quali mantenere e quali trasferire o delegare ai comuni. “Non avendo le regioni provveduto, successivamente l’articolo 42 del decreto legislativo numero 96 del 30 marzo 1999 stabilì – e lo rimarca la sentenza del Tar con cui è stato accolto il ricorso degli avvocati Silvestrini Perrone – che “sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative previste dall’articolo 105 del decreto legislativo numero 112 del 31 marzo 1998 con decorrenza dal 1 luglio 1999″.
E non è finita . Secondo il Tar il comune di Ventotene avrebbe dimenticato di applicare quanto prescrive, a sua volta, l’articolo 77 della legge regionale numero 14 del 6 agosto 1999 che attribuiva proprio ai comuni la competenza in ordine ai “provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l’utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative”. Se questa competenza in capo ai comuni si ritrova per effetto di successive modifiche normative, alla data del 21 maggio 2010 “il comune di Ventotene non poteva quindi dirsi privo di attribuzione, cioè del “potere concessorio” essendo questa competenza attribuita ai comuni sia dalla legge statale che da quella regionale”. Il Tar – come già anticipato – non ha accolto completamente l ricorso di Bernardo che, dopo l’illegittimo annullamento della concessone demaniale numero 01/2010 provvedimento amministrativo – può ravvisarsi in capo al ricorrente risultando quindi infondata la relativa eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal comune.
E non è ancora finita. Il Tar di Latina ha definito davvero punitivo il provvedimento di annullamento della concessione demaniale di 14 anni fa: “Il comune di Ventotene, divenuto competente in materia dall’8 giugno 2010, avendo curato pacificamente il rapporto concessorio per anni (oltretutto con proroghe), avrebbe semmai dovuto valutare – in corrispondenza della evidente condizione di qualificato affidamento del ricorrente in ordine alla regolarità della propria posizione –la possibilità di una sanatoria. Tanto basta a ritenere che il provvedimento impugnato sia illegittimo con conseguente suo annullamento”.
Il ricorso di Bernardo non è stato accolto completamente solo per un’eccezione avanzata da Bernardo. L’imprenditore aveva avanzato la richiesta di risarcimento dei danni che il Tar ha rigettato “per la sua assoluta genericità non essendo chiarito quali danni il ricorrente abbia subito dal provvedimento numero 4482 del 18 agosto scorso”. In altri termini “non solo non risulta ma nemmeno viene affermato che il ricorrente abbia in corrispondenza del provvedimento interrotto la sua attività”. La sentenza del Tar di fatto ha censurato il chiaro doppiopesismo amministrativo del comune nella gestione di una concessione demaniale ai danni di un apprezzato imprenditore che ha dovuto (forse) subire pegno a causa dei suoi rapporti di natura familiare. Il Tar l’ha fatto emergere con l’inoppugnabile sentenza numero 00290/2024 e non a caso ha condannato il comune di Ventotene al pagamento delle spese di giudizio che ha liquidato in duemila euro “oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata”.
Mentre il comune di Ventotene attraverso il responsabile unico del procedimento sembra accanirsi contro la famiglia Bernardo con provvedimenti definiti dal Tar illegittimi, tace colpevolmente su un’altra concessione demaniale a dubbio di legittimità come accertato attraverso una richiesta di accesso agli atti e denunciato dal consigliere Bernardo con altri rappresentanti della precedente consiliatura. Questa questione appare in tutta la sua gravità se si considera che la concessione a dubbio di legittimità è di proprietà di uno dei più autorevoli e influenti consiglieri della maggioranza Capuo. “Ora – assicura terminando Bernardo.- la questione sarà portata all’attenzione dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e della magistratura penale di Cassino”.