SPERLONGA – Ci sarà bisogno di un pronunciamento in sede di camera di consiglio da parte del Tar – già fissato al prossimo 10 settembre – sul ricorso presentato dalla proprietà dell’ Hotel “Grotta di Tiberio” contro l’annullamento di tutti gli amministrativi adottati dal comune di Sperlonga nelle ultime settimane finalizzati a promuovere le procedure di confisca o di demolizione della stessa struttura ricettiva. I legali della “Chinappi Aldo Erasmo&C Società in Accomandita Semplice”, il professore Alfonso Celotto e l’avvocato Alfredo Zaza D’Aulisio, avevano infatti chiesto la sospensiva ed anche l’annullamento del verbale di accertamento di inottemperanza dell’ordine di demolizione firmato dal Comune il 5 aprile 2024, la conseguente sanzione pecuniaria per l’inottemperanza, il verbale di accesso ai luoghi risalente al 30 aprile scorso e l’ulteriore verbale di accertamento della inottemperanza alla demolizione del 14 maggio oltre che il verbale del 15 maggio con cui l’amministrazione ha avviato la procedura di confisca.
E invece ieri, mercoledì 3 luglio, lo stesso presidente del Tar di Latina Davide Soricelli ha respinto l’istanza finalizzata all’emissione di un provvedimento monocratico essenzialmente per due motivi. Innanzitutto l’attività ricettiva ha cessato i battenti per effetto della esecuzione del provvedimento di sequestro eseguito dai Carabinieri del Nipaf e convalidato in sede penale dal Gip del Tribunale di Latina Giuseppe Cario. Secondo il Tar, inoltre, il danno derivante dalla cessazione dell’attività sarebbe comunque suscettibile di integrale riparazione per equivalente qualora il ricorso, ma il 10 settembre 2024, venisse accolto.
Il presidente Soricelli ha evidenziato come l’eventuale danno non sia direttamente riconducibile agli atti impugnati con il ricorso all’esame essendo piuttosto la conseguenza del “mancato spontaneo adeguamento della ricorrente” a quanto deciso dalle sentenze del Tar (aprile 2023) e del Consiglio di Stato (5 febbraio 2024) che hanno certificato l’abuso dell’albergo, definito una struttura da abbattere o eventualmente da acquisire al patrimonio del Comune. Soricelli è durissimo nella sua ordinanza di rigetto quando la “Chinappi Aldo Erasmo&C Società in Accomandita Semplice” chiede l’apertura dell’albergo per la stagione turistica in corso lamentando il gravissimo danno economico subito con le conseguenti effetti di natura occupazionale e d’immagine.
Per il Tar di Latina già “a partire dal 5 febbraio 2024” quando ci fu la prima sentenza del Consiglio di Stato (che, certificato l’abuso edilizio, invitò il comune di Sperlonga ad avviare le procedure per la confisca o la demolizione dell’hotel “la ricorrente era ben consapevole della situazione giuridica del compendio e la continuazione dell’attività – oltretutto a mezzo di un soggetto distinto ( la gestione dal 4 aprile è stata affidata alla società Maraki srl) – è il frutto delle sue scelte così come il danno di cui ora essa si duole”.