Cronaca

Frosinone / Omicidio Willy Monteiro Duarte, depositate le motivazioni della Cassazione

FROSINONE – ”Deve prendersi atto, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, che questa statuizione si rivela affetta da motivazione viziata per contraddittorietà interna e per sua strutturale carenza rispetto all’esigenza di fornire una giustificazione puntuale e adeguata delle conclusioni raggiunte in senso difforme rispetto a quelle a cui era approdata la Corte di assise’’. E’ quanto scrivono i giudici della prima sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 9 aprile hanno disposto un Appello bis nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020, limitatamente alle attenuanti generiche per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi. I supremi giudici con la sentenza avevano riconosciuto per tutti la responsabilità penale per omicidio volontario.

Marco e Gabriele Bianchi erano stati condannati in appello a 24 anni, dopo l’ergastolo comminato in primo grado. Definitive invece erano state le condanne per gli altri due imputati, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Ai fratelli Bianchi in Appello erano state concesse le attenuanti generiche, facendo scendere la condanna dall’ergastolo a 24 anni. Ora dopo la pronuncia della Cassazione i due rischiano nuovamente la condanna del carcere a vita. Per i supremi giudici quindi ‘’merita di essere accolto il ricorso proposto dal Procuratore generale territoriale che ha denunciato la violazione di legge e il vizio della motivazione alla base della riforma parziale della sentenza di primo grado decisa dalla Corte di assise di appello nella parte in cui ha riconosciuto a Gabriele Bianchi e Marco Bianchi le circostanze attenuanti generiche con la corrispondente mitigazione del relativo trattamento sanzionatorio.

I giudici di primo grado avevano negato agli imputati le attenuanti considerando che, per un verso, nessun aspetto connesso all’incontestabile gravità del fatto, concretatosi nella brutale uccisione di un giovane inerme, era suscettibile di determinare attenuazioni di pena. D’altra canto è stata negativa la valutazione della loro pronunciata capacità a delinquere, essendo gravati da carichi pendenti per reati inerenti a violenza e condannati in secondo grado per spaccio di sostanze stupefacenti, persone note nel loro contesto come picchiatori, facenti parte della chat denominata ‘La gang dello scrocchio’, dotati di personalità allarmante, privi di attività lavorativa eppure connotati da tenore di vita elevato, nonché protagonisti di un comportamento post factum dimostrativo dell’assenza di qualsiasi revisione critica del loro gravissimo operato deviante’’ sottolineano i giudici della Cassazione.

Nelle 107 pagine di motivazioni i supremi giudici evidenziano anche come ‘’il giudice di appello, in punto di principio, poteva senz’altro ribaltare la sentenza di primo grado nella parte in cui la Corte di assise aveva negato il riconoscimento delle attenuanti generiche ai Bianchi, individuando elementi ritenuti adeguati a fondare tale approdo e, allo stesso tempo, spiegando le ragioni per le quali i fattori esposti dai giudici di primo grado non fossero ostativi all’applicazione dell’articolo 62-bis del codice penale in senso favorevole ai suddetti imputati, cosi da offrire una giustificazione puntuale e adeguata delle conclusioni raggiunte in senso difforme da quelle espresse dalla Corte di assise. La motivazione resa, tuttavia, non presenta questi requisiti’’ hanno aggiunto i giudici della Suprema Corte.

I quali sono andati oltre: ‘’Ulteriore punto di crisi fondatamente segnalato dal Procuratore generale territoriale ricorrente è quello riferito al clamore mediatico come elemento di attenuazione dello spessore della personalità negativa dei due imputati, per come tratteggiata dai mezzi di comunicazione o emergente dalle forme di comunicazione, quali la chat suindicata. I giudici di appello paiono avere ascritto alla Corte di assise di avere recepito quali dati di segno deteriore alcune manifestazioni dei comportamenti di Gabriele Bianchi e di Marco Bianchi di incerta natura, da ritenersi piuttosto elementi di carattere soltanto etico o semplicemente estetico: però, la motivazione non ha spiegato quali fossero i comportamenti aventi valenza soltanto etica o estetica, da essere ininfluenti sotto il profilo, qui influente, della rilevanza penale”.

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