Gaeta / Concorso assistente sociale, fissata udienza del Consiglio di Stato dopo ricorso di un’esclusa

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GAETA – Si svolgerà il prossimo 28 novembre davanti la quinta sezione del Consiglio di Stato del discussione del ricorso presentato dalla dottoressa Lena Errante contro la sentenza del Tar che lo scorso febbraio ha legittimato l’operato del comune di Gaeta per lo svolgimento, dal 19 ottobre 2022 in poi, del concorso per l’assunzione di un “istruttore direttivo-assistente sociale” categoria giuridica D. La dottoressa Errante si è rivolta ai giudici amministrativi di palazzo Spada per tentare di ribaltare il provvedimento del Tar che – come si ricorderà – aveva confermato l’esito finale della procedura concorsuale (iniziata il 19 luglio 2022) con la vittoria della candidata Stefania Maria Grazia Bucalo. Nel ricorso al Consiglio di stato la dottoressa Errante, assistita dall’avvocato Luca Scipione, ha di nuovo impugnato l’efficacia del verbale della commissione d’esame con cui venne approvato innanzitutto l’elenco dei candidati non ammessi alla seconda prova (tra cui figurava al numero 19, con il punteggio di 10, la stessa candidata) e la determinazione numero 1120 del 1 dicembre 2022 del dirigente del Dipartimento “Pianificazione e Sviluppo Organizzativo” del Comune di Gaeta, Annamaria De Filippis, con cui venne, invece, approvata la graduatoria finale del concorso vinto dalla ciociara (ma catenese d’origine) Stefania Maria Grazia Bucalo.

I giudici amministrativi di secondo grado sono stati sollecitati a verificare non solo la posizione della vincitrice del concorso bandito dal comune di Gaeta ma soprattutto il ruolo della commissione d’esame formata, tra gli altri, dal direttore del consorzio per i servizi “Aipes” Maurizio Loreto Ottaviani e dalla dipendente Silvia Tatangelo, rispettivamente di Fontana Liri e di Sora, conterranei della vincitrice residente a Campoli Appennino. Nel ricorso al Consiglio di Stato naturalmente sono riportate le varie fasi di questa prova concorsuale ma anche di un’altra procedura selettiva pubblica che, promossa dal consorzio “Aipes”, aveva visto la candidata Bucalo partecipare ad un concorso per titoli ed esami per la copertura di sei posti di categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale “Istruttore Direttivo Assistente Sociale”.

La prova era stata indetta proprio dal consorzio ciociaro con un bando approvato con determinazione numero 414 del 28 luglio 2020 firmata proprio del Dottor Ottaviani (all’ epoca Responsabile Area Finanziaria del consorzio stesso). La dottoressa Bucalo – è una delle prime rimostranze dell’ex candidata Errante – era stata assunta poche settimane prima, il 5 settembre 2022, con la determinazione numero 618 a firma proprio di Ottaviani, divenuto nel frattempo direttore dello stesso “Aipes”. Il ricorso calendarizzato al Consiglio di Stato rinnova una perplessità: dalle determinazioni del Consorzio Aipes i componenti della commissione di valutazione del concorso pubblico indetto dal Comune di Gaeta quando si erano insediati e avevano stabilito i criteri e i sub-criteri di valutazione dei titoli e delle prove (il 18 ottobre 2022 , il giorno prima che si conoscessero i nomi dei candidati in lizza) avrebbero già saputo che tra i partecipanti alla procedura vi era pure la contro interessata Bucalo Stefania Maria Grazia, “assunta dal Consorzio Aipes ma nel frattempo legittimamente firmataria della domanda di partecipazione al concorso pubblico al comune di Gaeta”.

La candidata Errante fu esclusa dopo la prima prova scritta e nel ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che le diede torto rinnova altre sue perplessità di naturale procedurale: i criteri e sub-criteri di valutazione dei titoli e delle prove stabiliti dalla commissione di valutazione al concorso “apparirono sostanzialmente analoghi, a tratti identici, a quelli stabiliti dal dottor Maurizio Loreto Ottaviani col bando di concorso del Consorzio Aipes, al quale ha partecipato la candidata e contro interessata Bucalo”, la stessa vincitrice della prova svolta al comune di Gaeta con il punteggio finale di 91,75.

I magistrati del consiglio di Stato il prossimo 28 novembre sono stati invitati a far rispettare invece l’articolo 12 del Dpr numero 487 del 9 maggio 1994 secondo il quale …“le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi stabiliti alle singole prove”. Ma questa prova il 19 ottobre di due anni fa sarebbe stata espletata regolarmente? Secondo la ricorrente e l’avvocato Scipione scrivono di no, nel senso che la selezione sarebbe stata condizionata da “un imparziale svolgimento e di un buon andamento” con il rischio di “favorire o sfavorire alcuni concorrenti, rispettivamente, in danno o a vantaggio di altri”. E non è finita. La mattina del 19 ottobre 2022, giorno inaugurale di questo controversa selezione, non sarebbero stati definiti i criteri di valutazione dei titoli “nella prima seduta della commissione giudicatrice, prima dell’esame delle domande”. Essi sarebbero dovuti essere definiti “prima di aver preso conoscenza del nominativo dei candidati”. E invece al comune di Gaeta – e lo si legge nel corso al Consiglio di Stato – la commissione esaminatrice del concorso, formata da un dirigente e da una dipendente del Consorzio Aipes – avrebbe “determinato i criteri e sub-criteri di valutazione dei titoli e delle prove essendo pienamente a conoscenza – dal 18 ottobre – dei nominativi dei candidati partecipanti alla procedura. Per la ricorrente sarebbe stata violata la normativa sulla trasparenza, quella disciplinata dalla legge 241/1990 sulla trasparenza e imparzialità del procedimento amministrativo, nel senso che i componenti della commissione concorsuale, subito dopo l’ insediamento, “presa visione dell’ elenco dei partecipanti, sottoscrissero la dichiarazione che “non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti”. E se invece doveva essere certificato il contrario ai sensi del Dpr 487/1994 e, cioè, la presunta sussistenza di una “situazione di incompatibilità tra essi e (alcuni) concorrenti?”.

Un’altra presunta anomalia procedurale sulla quale è stato sollecitato un diverso pronunciamento ai giudizi di palazzo Spada riguarda la fase inziale della prova avvenuta la mattina del 19 ottobre 2022 . La commissione di concorso, insediatasi grazie alla nomina avvenuta poco prima con la determinazione dirigenziale numero 936 della segretaria comunale Patrizia Cinquanta, in poco più di 24 minuti, dalle 9.20 alle 9.44, avrebbe fatto tantissime cose. E, più precisamente, avrebbe “esaminato tutta la documentazione inerente la prova concorsuale con particolare riferimento al bando di concorso e all’ elenco dei 66 candidati ammessi con riserva; proceduto alla lettura attenta dei dati anagrafici dei 66 candidati aspiranti per verificare la ricorrenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado; compilato e sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, i criteri di valutazione dei titoli; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, i criteri di valutazione dei punteggi da assegnare alla prima prova scritta ( furono proposti trenta quesiti a risposta multipla mediante un sorteggio) e il tempo (45 minuti) assegnato ai candidati per lo svolgimento di tale prova; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, i criteri di valutazione della seconda prova scritta; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, le modalità di svolgimento della prova orale e i criteri di valutazione di quest’ ultima; deciso e stabilito, con dettagliata verbalizzazione, i criteri di punteggio per ritenere il superamento delle singole prove da parte dei candidati; la verifica delle buste e dei fogli predisposti precedentemente dagli uffici per le due prove scritte per ogni candidato; deciso e stabilito, come dettagliata verbalizzazione, le regole di espletamento delle prove scritte da parte dei candidati; la predisposizione di tre serie riportanti ciascuna 30 quesiti a risposta multipla”.

Da qui la richiesta, contrariamente a quanto avvenuto davanti al Tar, ad intervenire da parte del Consiglio di Stato: “Si tratta di adempimenti ed attività che, unitamente alla stesura del relativo verbale numero 1, non possono sicuramente essere compiute in soli ventiquattro minuti, richiedendo ognuna una attività preliminare di esame, valutazione e decisione collegiale per cui si rende ragionevolmente necessario un tempo di gran lunga superiore, con la conseguenza che il poco tempo impiegato evidenzia una palese irragionevolezza della ‘qualità’ del potere esercitato dalla commissione di valutazione nel compimento di tutti gli adempimenti e le attività preliminari e propedeutiche allo svolgimento delle prove del concorso”.

L’avvocato Luca Scipione considera questi episodi “plurimi elementi fortemente indizianti sulla mancanza di trasparenza e imparzialità che ha caratterizzato nel suo complesso lo svolgimento e l’ esame di un concorso indetto “senza una preventiva deliberazione del Comitato Istituzione dei sindaci circa il fabbisogno del distretto socio sanitario LT/5, dopo la conclusione di una procedura di mobilità e con una mera rettifica di un bando approvato con una determina del 21 dicembre 2021. E non mancano neppure rilievi di natura sostanziale circa l’andamento della prima prova scritta. Ai candidati sarebbero state – come detto – proposte le tre serie di trenta domande a risposta multipla “ma la commissione dimenticò di fornire la risposta corretta corrispondente palesando la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione dei candidati. La commissione, secondo prevede l’ articolo 8 (prove e programma di esame) del bando di concorso, aveva stabilito, inoltre, il punteggio massimo per la prima prova scritta di 30 punti, stabilendo l’ attribuzione di 1 punto per ogni risposta corretta. Quelle da sottoporre ai candidati sarebbero dovute essere inevitabilmente 30 domande valide. E invece i quesiti a risposta multipla somministrati ai candidati – si legge nel ricorso al Consiglio di Stato della dottoressa Errante – sono stati 29… uno in meno rispetto a quelli previsti.

E l’ormai consolidata giurisprudenza è categorica quando stabilisce come i quesiti a risposta multipla “debbano essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta”. E invece “dalla lettura piana dei quesiti a risposte multiple predisposte dalla commissione e somministrate, previo sorteggio, ai 66 partecipanti alla prima prova scritta emerse che molti dei trenta quesiti sottoposti ai candidati partecipanti sono stati formulati in maniera ambigua, così da non consentire l’univocità delle risposte da parte di tutti i candidati”.

Il ricorso al Consiglio di Stato arriva inesorabilmente ad una conclusione: il concorso bandito dal comune di Gaeta per l’assunzione di un “istruttore direttivo-assistente sociale” categoria giuridica D va annullato. La dottoressa Errante fu ingiustamente esclusa al termine della prima prova che poi si sarebbe svolta “nei peggiori dei modi”.