VENTOTENE – “Una maggioranza amica e complice degli evasori”. I consiglieri comunali di opposizione al comune di Ventotene hanno preannunciato la presentazione di un dossier al neo Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella dopo l’annunciata, l’altro giorno, mancanza del numero legale nella seduta del consiglio comunale convocato con un solo argomento all’ordine. Era stato proposto il 17 settembre scorso dalla stessa minoranza di “Buona onda” perché a Ventotene la gestione tariffaria della Tari – il tributo comunale sul ciclo dei rifiuti – sta diventando un’emergenza economica (per gli alti costi affrontati da cittadini ed operatori economici) e anche sociale per via della illegittima e mancata applicazione dello stesso regolamento comunale sulla stessa Tari. L’argomento si preannunciava molto caldo e sensibile e, alla presenza di un discreto numero di cittadini piombati nell’aula consiliare, la maggioranza che sostiene il sindaco (ed ex segretario comunale) Carmine Caputo ha preferito disertare la convocazione richiesta venti giorni fa dai consiglieri di opposizione Gerardo Santomaro, Pasquale Bernardo e Domenico Malingieri.
Ma cosa chiedevano al punto che la maggioranza ha deciso “volutamente” di disertare i lavori consiliari? Le minoranza sollecitavano, in sostanza, l’applicazione con effetto retroattivo dell’articolo 34 dello stesso regolamento comunale sulla Tari – approvato con la delibera consiliare numero 2 del 12 aprile 2023 con i voti della stessa maggioranza Caputo – al 1 gennaio 2021. Ma non è finita. L’articolo 4 – commi 4 e 9 – dello stesso regolamento dispone che la tassazione ai fini della Tari a carico dei concessionari demaniali marittimi avvenga, al di fuori delle previsioni specifiche della legge istitutiva, mediante due coppie di autocertificazioni prodotte dagli stessi titolari, obbligati a sottoscrivere un’autocertificazione con cui dimostrare di aver avuto, da aprile a settembre, un determinato numero di barche ormeggiate e di fare altrettanto nel periodo ottobre- marzo successivo “così da permettere all’Ente di calcolare una media di barche ormeggiate per l’intero anno solare.”
Naturalmente una diversa applicazione e gestione del regolamento della Tari per le minoranze di “Uniti per il Bene di Ventotene-Buona Onda” aveva un facile bersaglio politico da attaccare; l’ex vice sindaco ed ex assessore al demanio del comune di Ventotene Modesto Sportiello che, considerato il sindaco ombra della seconda isola pontina, gestisce attraverso una società di famiglia i remunerativi pontili. Per i consiglieri Santomauro , Bernardo e Malingieri la maggioranza ha volutamente dato forfait l’altro giorno in consiglio per una questione delicatissima, sul piano penale ed erariale, al vaglio della Procura della Repubblica di Cassino e di quella regionale presso la Corte dei Conti. L’avevano messo per iscritto gli stessi esponenti di opposizione nella loro richiesta di convocazione del consiglio comunale.
“La Tari a carico dei concessionari demaniali marittimi, così come prevista e disciplinata dal regolamento comunale, oltre ad integrare una illegittima disparità di trattamento per situazioni analoghe rispetto alla stagionalità delle attività economiche turistiche esercitate sull’isola, integra altresì il mancato rispetto della Legge istitutiva della Tari. La tariffa, ai sensi dell’articolo 1 comma 652 delle legge 147/13, è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all’art. 15 del d.lgs. 36/2003. Il tributo, ai sensi dell’art. 1 comma 650 L. 147/2013, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare”.
Tradotto: la Tari a Ventotene viene applicata illegittimamente per la sola superfice occupata dalle banchine di attracco dalle imbarcazioni da diporto. Invece il tributo – hanno chiaramente scritto i consiglieri Santomauro, Bernardo e Malingieri – deve essere applicato anche per la superfice dello specchio acqueo oggetto della concessione demaniale rilasciata dal comune di Ventotene. In effettui gli elementi utili per il calcolo della Tari sono i seguenti: le superficie in metri quadri, il periodo di riferimento (anno intero365 giorni), la tariffa annua (tariffa parte fissa + tariffa parte variabile) e la quota addizionale provinciale (TEFA) pari al 5% dell’imponibile. E invece il comune di Ventotene per i concessionari demaniali (e dunque anche per le società riconducibili all’ex vice sindaco Sportiello ?) “continua ad utilizzar per l’applicazione della tassa come parametro di riferimento il “numero delle barche ormeggiate” e non la superficie complessiva occupata come rilevabile dagli atti amministrativi di concessione demaniale.
Il dato di partenza legittimo per la determinazione del carico tributario è la tariffa, quota fissa e variabile, applicabile alla superficie utilizzata ed eventualmente concedere riduzioni tariffarie da disciplinare con regolamento. Quindi, illegittimo si appalesa il carico tributario calcolato riducendo arbitrariamente la dimensione della superficie occupata e concessa in uso con l’atto amministrativo emanato dall’Autorità Pubblica”. Sono considerazioni gravi, se confermate, sul piano penale ed erariale, per le quali sarà chiesto il coinvolgimento del neo Prefetto di Latina”. La richiesta di consiglio comunale, rinviato a data da destinarsi per la mancanza del numero legale da parte della maggioranza, chiedeva di fatto di cancellare dal regolamento Tari l’articolo 34 in cui si prevede la sua retroattività – precisando che lo stesso regolamentare entra in vigore dal 01 gennaio 2023 ovvero dall’anno di deliberazione – e i commai4 e 9 dell’articolo 4 “pronunciando l’applicazione della tassa con la determinazione degli elementi utili previsti dalla legge ed eventualmente disciplinare agevolazioni ed esenzioni Tariffarie secondo le previsioni dell’articolo1 della legge 147/2013 garantendo parità di condizioni agevolative per fattispecie analoghe”. Le minoranze sono convinte che, mancando il numero legale in occasione dell’ultimo consiglio, hanno ottenuto un risultato politico in rapporto all’ipotetico svolgimento, che non c’è stato, della stessa seduta consiliare richiesta…
CONCESSIONI DEMANIALI NEGATE, COMUNE CONDANNATO
Intanto due imprenditrici di Ventotene impegnate nel dorato settore della nautica da diporto sono hanno messo all’angolo stesso comune di Ventotene per il mancato assentimento in concessione di due specchi acquei nel porto isolano. A condannare l’amministrazione Caputo è stato la sezione di Latina del Tar che ha recepito le istanze delle due imprenditrici “escluse”, gli avvocati Alfredo Zaza D’Aulisio e Jessica Quatrale. Le opposizioni ai “rifiuti” del comune sono state accolte favorevolmente dai giudici amministrativi che hanno evidenziato come le richieste siano state correttamente pubblicate dalla Capitaneria di Porto di Gaeta a fronte di nessuna osservazione presentata da un ipotetico concorrente.
Il Tar ha dato ragione alle due imprenditrici che avevano contestato l’esito di una conferenza di servizi circa il mancato parere favorevole per il rilascio delle altrettante concessioni demaniali. In effetti la vicenda è lunga e tortuosa nel senso che il Consiglio di Stato che non ha sospeso la pronuncia del Tar al quale si sono rivolte le due ricorrenti chiedendo il giudizio di ottemperanza per sollecitare il comune ad onorare i propri obblighi istituzionali. Anche qui la risposta è stata negativa ed il Tar è stato costretto a nominare quale commissario ad acta il responsabile del Servizio Patrimonio e Demanio del Comune di ….Latina. E la reazioone del comune di Ventotene? Ha dichiarato improcedibili le istanze per l’assenza – a suo dire – del Pua, il Piano di utilizzazione degli arenili che impedirebbe l’assenso a nuove concessioni richieste da parte delle due imprenditrici. La Giunta Caputo ha fatto rilevare nella discussione del contenzioso come le due imprenditrici non avessero risposto al bando pubblicato dal Comune per l’affidamento – in sub gestione – di altrettanti pontili . Il Tar ha sonoramente bacchettato l’operato del comune isolano e – definendo inidonee le sue istanze a sostenere la legittimità del provvedimento impugnato – l’ha condannato al pagamento delle spese liti per un importo di tremila euro.