Gaeta / Proroga concessioni balneari: pronti altri sette progetti di finanza, la contrarietà delle Minoranze

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GAETA – “Cosa succederà ora? Un’amministrazione seria si sarebbe fermata avrebbe compiuto una riflessione su quanto di sbagliato sta combinando sulla gestione pasticciata legata alla gestione delle concessione demaniali legate agli stabilimenti balneari. Cosa mi aspetto ora? Che quanto prima sarà convocato il consiglio comunale per continuare il pasticcio iniziato il 24 agosto e per approvare ulteriori sette progetti di finanza finalizzati ad ottenere da parte di altrettanti imprenditori di Gaeta il rinnovo delle concessioni a favore dei rispettivi stabilimenti balneari”. E’ caustico ma anche duro il consigliere comunale di minoranza e presidente della commissione controllo e garanzia Franco De Angelis dopo la pubblicazione della sentenza della seconda sezione di Latina del Tar del Lazio che, annullando la delibera numero 250 del 21 dicembre 2023, ha definito illegittima la decisione della Giunta di quasi un anno che prorogava sino al 31 dicembre prossimo le concessioni demaniali turistico-ricreative sulla scorta della valutazione del comune che davo atto della ‘scarsità della risorsa spiaggia”.

Secondo il consigliere De Angelis, nonostante questa palese stroncatura dell’operato del comune di fatto rilevare nel puntuale ricorso presentato dall’avvocato Paola Rozzano per conto dell’Autorità garante della concorrenza e del libero mercato, l’amministrazione Leccese andrà avanti e approverà altri sette progetti di finanza per allinearli agli altri cinque istruiti nei giorni a cavallo del ferragosto ed approvati dal consiglio comunale il 24 agosto scorso.

“Mi rendo conto che ora gli ‘Avanti tutta’ – riferendosi alla maggioranza che sostiene il sindaco Leccese – non potranno fermarsi ma sono obbligati ad andare avanti perché se lo facessero presterebbe il fianco a contenziosi di naturale risarcitoria e penale”. Il Tar nelle nove cartelle sottoscritte dal presidente Ines Simona Immacolata Pisano e dal giudice estensore Massimiliano Scalise è arrivato alla conclusione che è stata la stessa riproposta in un’altra sentenza contro il Comune di Formia: le due amministrazione comunali del Golfo, entrambe a guida Forza Italia, non avrebbero potuto prorogare di un anno lo scorso dicembre le concessioni demaniali (e dunque l’attività balneare) che, secondo le severe disposizioni comunitarie Bolkestein, andavano riassegnate dopo una regolare licitazione pubblica. Insomma – e l’ha sentenziato il Tar – la balneazione sulle spiagge di Formia e Gaeta è stata svolta illegittimamente ma il consigliere De Angelis ha fatto ricorso ad una massima popolare , “passato lo santo gabbata la festa”, per definire la situazione venutasi a creare.

La maggioranza Leccese ha deciso – secondo quanto ha annunciato il presidente della commissione “Controllo e Garanzia” – di premere sull’acceleratore nonostante non sia affatto servito all’avvocatura del comune di Gaeta, rappresentata dagli avvocati Daniela Piccolo e Annamaria Rak, presentare nel ricorso dell’Agcm alcune note integrative contenenti, appunto, le delibere del 24 agosto riguardanti l’approvazione in consiglio comunale – secondo le minoranze semmai andavo licenziate dalla Giunta che “qualcuno dall’esterno ha voluto preservare da eventuali ricorsi e richieste di risarcimento danni” – dei cinque progetti di finanza.

I giudici amministrativi li ha ritenuti ininfluenti rispetto alla proroga, illegittima, delle concessioni demaniali sino al 31 dicembre 2024 per valutare, appunto, la violazione della direttiva Bolkestein avvenuta con le proroghe per l’estate appena trascorsa. Il giudice Pisano è implacabile in un passaggio della sua sentenza quando dichiara che…La disapplicazione della proroga in argomento si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, in quanto, anche qualora si dimostrasse che in alcuni casi specifici non vi sia scarsità di risorse naturali, le suddette disposizioni, essendo di natura generale e assoluta, paralizzano senza giustificazione alcuna l’applicazione della direttiva 2003/126/CE e precludono in assoluto lo svolgimento delle gare”. Eppure l’Agcm aveva provato, nonostante le ragioni rivendicate, a chiedere – hanno condiviso l’istanza i legali del comune – il rinvio della trattazione del merito per valutare (appunto) una serie di documenti rihiesti e forniti dal comune e per la necessità di attendere la riconversione del decreto legge numero 131/2024 approvato dal governo Meloni agli inizi dello scorso settembre. Ma il Tar ha respinto l’istanza perché “nel caso di specie non risulta sussistente alcun caso eccezionale e per l’assenza di qualsivoglia elemento idoneo a comprovare l’esistenza di straordinari eventi”.

Il Tar ha catechizzato poi la difesa del comune di Gaeta nel momento in cui aveva sollevato la carenza di interesse dell’Agcm a impugnare la delibera di Giunta di proroga delle concessioni demaniali per l’intero 2024 in cui la stessa avvocatura comunale aveva allegato la delibera 131 del giugno con cui la Giunta, definendo le linee guida, dava il ‘la’ all’approvazione, dopo due mesi, dei primi cinque progetti di finanza. Anche qui il Tar l’Autorità ad impugnare la delibera relativa alla proroga in via “automatica e generalizzata” le cinque demaniali in forza di disposizioni normative contrastanti con il diritto comunali secondo quanto sentenziatio dalla sentenza numero 4480/2024 della settima sezione del Consiglio di Stato. Secondo il Tar di Latina “c’è un interesse sostanziale a fronte del quale l’Autorità può chiedere il corretto funzionamento del mercato che assume i connotati dell’interesse a un bene della vita che continua ad essere vulnerato. Il comune di Gaeta per motivare la proroga automatica approvata 11 mesi aveva – come detto – fatto ricorso alla scarsità della risorsa spiaggia. Ma Il Tar ha risposto in questi termini: Oltre tutto, la valutazione, compiuta dal Comune di Gaeta nella delibera numero 179/2023 sulla scarsità della risorsa naturale, essendosi limitata a far perno sui soli dati “sulla percentuale di arenili lasciati in concessione”, senza alcun approfondimento del profilo qualitativo e senza tener conto del possibile interesse transfrontaliero della risorsa stessa, risulta disallineata rispetto alle ormai consolidate coordinate individuate dalla Corte di Giustizia Europea”.

Insomma, infine, tutte le proroghe sono illegittime e anche in caso di carenza della risorsa spiagge la normativa impone la “procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e preclude l’affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti”.