Castelforte / Licenziamento ingiusto, il Comune condannato al reintegro dell’operaio disabile

CASTELFORTE – Una discriminazione dovuta alla disabilità del lavoratore. Il giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino Raffaelle Iannucci ha intimato il Comune di Castelforte a reintegrare un lavoratore di 45 anni, P.E., che, iscritto presso il centro per l’impiego di Formia e partecipante ad una selezione pubblica, su assunto il 4 luglio 2023 come operaio presso il locale cimitero a tempo indeterminato part time per 18 ore settimanali. L’uomo in precedenza superò una prova selettiva teorico-pratica ed orale fu dichiarato idoneo al lavoro ma con la precisa prescrizione e limitare di evitare “una prolungata stazione eretta statica” e “sforzi gravosi”. Il rapporto tra il lavoratore ed il comune furono davvero impronti alla massima collaborazione relativamente agli interventi di decoro di manutenzione del locale camposanto e dello sfalcio del verde dei marciapiedi di via delle Terme, nella frazione di Suio ma anche in Piazza San Rocco, Via Fratelli Mattei e Via Alcide De Gasperi.

Il rapporto di lavoro – secondo il Tribunale di Cassino – si è interrotto illegittimamente durante il periodo di prova, nel corso dell’estate 2023, perché il lavoratore, portatore di handicap, si rifiutò di salire su un’Apecar di proprietà del comune di Castelforte sprovvista – a suo dire – della frizione automatica. La responsabile del servizio, di fronte a questo rifiuto, licenzio l’operaio castelfortese ed un altro dipendente, G.L.M.(il cui procedimento è tuttora pendente) perché “mostravano resistenza alle disposizioni” della responsabile di servizio. Per il Tribunale di Casino il recesso è stato determinato da un motivo illecito, costituito dalla discriminazione per la disabilità da cui risultava affetto il lavoratore. Per il giudice Iannitti il comune di Castelforte, difeso dall’avvocato Gianfranco Testa, avrebbe dovuto permettere al giovane di lavorare e di farlo, nonostante non ne fosse munito, con un mezzo speciale…dotato di frizione speciale, semplicemente perché il 45 enne avrebbe dovuto effettuare le sue prestazioni lavorative “in luoghi diversi dal cimitero comunale”.

All’uomo, difeso dall’avvocato Daniele Lancia, oltre alla riassunzione sono state riconosciute le indennità economiche maturate dal giorno del licenziamento, il 30 agosto dello scorso anno, ed il pagamento delle spese di giudizio (oltre 7300 euro)affrontate.

Nel suo circostanziato ricorso l’avvocato Lancia ha sottolineato come il suo assistito abbia “sempre ottemperato alle disposizioni della responsabile dell’area di assegnazione senza mai opporre rimostranze e incorrere in richiami o rimproveri, ricevendo anzi ringraziamenti per la fattiva collaborazione. Si è recato a lavoro utilizzando la propria autovettura provvista di adattamenti per la propria condizione di disabile; ha dato la propria disponibilità a prestare servizio finanche nei giorni di riposo e festivi; l’avviso pubblico di selezione non prevedeva alcun requisito relativo alla capacità di guida né requisiti specifici in tal senso erano previsti dalle prove selettive; il ricorrente è stato giudicato dal medico competente idoneo al lavoro specifico, con limitazioni/prescrizioni afferenti alla necessità di evitare la prolungata stazione eretta e sforzi gravosi; è stata positivamente superata la prova selettiva consistente nel colloquio orale e nella prova teorico pratica. Il recesso datoriale per mancato superamento della prova è illegittimo allorché il lavoratore fornisca la prova di avere superato positivamente la prova e che il recesso è stato determinato esclusivamente da un motivo estraneo al rapporto di lavoro”.

L’avvocato Lancia ha chiesto ed ottenuto l’applicazione della tutela reintegratori piena prevista nel caso di licenziamento discriminatorio intimato a motivo della disabilità del lavoratore. Il comune di Castelforte, nel corso del giudizio, attraverso l’avvocato Gianfranco Testa, invece, aveva chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso di E. P. e comunque di rigettarlo perché infondato in fatto e in din questa motivazione: nel caso sia stato pattuito nel contratto di lavoro subordinato un periodo di prova, il datore di lavoro è titolare “di un diritto potestativo di recedere discrezionalmente dal rapporto nel suddetto periodo”. E invece il Tribunale di Cassino nelle 15 pagine della sostenuto la nullità radicale del licenziamento “in quanto determinato esclusivamente da un motivo illecito e comunque estraneo alla funzione del patto di prova. L’asserito mancato superamento della prova dissimula un intento discriminatorio, in quanto il licenziamento è stato irrogato per estromettere il lavoratore in ragione della sua condizione di disabilità.

Il comune di Castelforte ha eccepito come E.P. guidasse regolarmente la sua auto e poi si fosse rifiutato di portare l’Apecar del Comune aurunco. Per il giudice Iannucci questa motivazione è “apparsa ugualmente pretestuosa e del tutto strumentale adotta nell’intento di estromettere il lavoratore . E.P. è titolare di una patente di guida speciale e che lo abilita alla guida di un veicolo con adattamenti per la propria condizione di salute. La patente speciale di guida prevede, nello specifico, una particolare disposizione dei comandi di guida, con pedale acceleratore spostato a sinistra del freno, entrambi azionabili dall’arto valido inferiore sinistro, oltre che la presenza di servofrizione o cambio automatico”.

La sentenza di condanna del comune è severa quando il Tribunale ricorda come il 45enne, nonostante non potesse guidare l’Ape car dell’ente, avesse “regolarmente svolto tutti compiti assegnatigli anche fuori del cimitero comunale con la propria autovettura ..”. E poi “tra i requisiti del bando non era previsto il possesso di una patente di guida per la conduzione del mezzo aziendale, né tale requisito può ritenersi intrinsecamente necessario per svolgere le mansioni per le quali il ricorrente è stato assunto, come dimostrato dal fatto che questi non aveva alcuna difficoltà a svolgerle utilizzando la propria autovettura per recarsi sul luogo di lavoro e nelle aree del Comune di Castelforte di volta in volta individuate dal responsabile”. Insomma il Comune di Castelforte ha violato apertamente l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori ed il refrain cui giunge il giudice Iannucci è stato uno soltanto: il licenziamento è nullo perché “determinato dall’intento dell’amministrazione comunale di estromettere il lavoratore della sua condizione di soggetto disabile, dunque per un motivo discriminatorio . E questo illecito è del tutto estraneo al profilo casuale del’esperimento lavorativo”

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