CASSINO – Il comune di Cassino difende un moroso dal distacco dell’acqua, ma il tar di Latina lo boccia. Con una propria ordinanza il sindaco di Cassino aveva ingiunto all’Acea, gestore del servizio idrico integrato dell’Ato 5, di riallacciare l’acqua in favore di un’utenza domestica. Per il comune l’Acea si era comportata illegittimamente, non potendo procedere al distacco completo della fornitura, ma, al più, a ridurre il flusso. A sostegno del provvedimento, il primo cittadino aveva addotto motivi socio – sanitari. Non sono state ritenute rilevanti nemmeno le affermazioni contenute nell’ordinanza secondo cui “l’utente avrebbe contestato la morosità, nonché il consumo abnorme registrato dal contatore e l’insorgenza di una perdita occulta, ed avrebbe subito l’asportazione del contatore di sua proprietà senza alcuna notifica”.
L’entità del debito, circa 20.000 euro ed i molteplici solleciti inviati per ottenerne la restituzione, avevano convinto L’Acea a far valere le proprie ragioni anche il sede giudiziarie. Ed il giudice amministrativo di primo grado gli ha dato ragione. Nella sentenza breve il collegio chiarisce che l’ordinanza non è lo strumento giuridico adatto a “vietare al gestore del servizio idrico l’interruzione della fornitura nei confronti di singoli utenti morosi, poiché in questo caso si realizza uno sviamento di potere, che vede il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore – utente, impedire al medesimo gestore di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa, e ciò a prescindere dall’imputabilità di siffatto inadempimento a ragioni di ordine sociale”. A Catanzaro c’era stata una sentenza di segno opposto ma, in quel caso, tra i debitori c’era anche il comune.