SANTI COSMA E DAMIANO – Accolto il ricorso del Comune contro l’Agenzia delle Entrate riguardo l’accertamento dell’Iva relativo all’anno 2009. La questione riguarda l’assoggettabilità ad IVA del
rimborso delle rate di ammortamento dei mutui per il finanziamento degli investimenti versate dai Comuni appartenenti all’ATO4 da parte della Società di gestione (Acqualatina S.p.a.) del Servizio Idrico Integrato, in quanto (secondo la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate) assumono la natura di corrispettivo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha accolto il ricorso del Comune di Santi Cosma e Damiano, difeso dal noto professionista locale dott. Ernesto Testa, incaricato dall’ente stesso, e dall’Avv. Raffaele Scirè, del foro di Latina, incaricato dall’Ato 4. Il procedimento è sorto a seguito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza presso la Società Acqualatina S.p.a. in cui i militari della Fiamme Gialle avrebbero acquisito elementi per provare il mancato assoggettamento ad IVA degli importi corrisposti dal gestore del servizio Idrico Integrato agli Enti Locali a titolo di rimborso della rata dei mutui; in conseguenza di ciò, la Guardia di Finanza ha notificato
verbali di constatazione nei confronti di diversi Comuni dell’Ato 4, tra cui il Comune di Santi Cosma e Damiano.
A fronte di tale accertamento, l’Ente sancosmese si è difeso, attraverso il noto professionista Ernesto Testa, dapprima invitando l’Agenzia delle Entrate, attraverso la presentazione di una ricca memoria difensiva, ad
annullare l’accertamento in autotutela, e successivamente presentando ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina. Nella memoria difensiva, sono stati evidenziati diversi motivi per i quali veniva eccepita e contestata l’illegittimità dell’accertamento. Tra questi particolare rilevanza veniva data alla violazione dell’art. 2
comma 3 lett a) DPR 633/72, in base al quale veniva evidenziato che il trasferimento di somme di denaro dalla società di gestione (Acqualatina) ai Comuni deve essere considerato come un semplice e puro rimborso della rate dei muti accesi per il finanziamento di investimenti, per cui va trattata come un’operazione che ha comeoggetto la cessione di danaro ed in quanto tale non soggetta ad IVA.
Tra gli altri motivi evidenziati nella memoria difensiva, vanno ricordati l’ingiustificato disconoscimento dell’accollo, la carenza del presupposto oggettivo ed errata configurazione del rimborso come corrispettivo. La Commissione Provinciale di Latina ha accolto il ricorso del Comune di Santi Cosma e Damiano, ritenendo ben articolate e motivate le tesi esposte che hanno spaziato sulle diverse argomentazioni ed eccezioni sollevate dalle difesa, annullando le pretese dell’Agenzia delle Entrate di Latina, ritenendo l’accertamento notificato illegittimo per insussistenza di presupposti e le relative risultanze, essendo prive di alcun valore probatorio e di conseguenza
totalmente disattese. Una sentenza di grande importanza il cui valore cresce notevolmente, evidenziando la bravura dei difensori, se si pensa che rappresenta una delle prime decisioni in materia ed è quindi destinata a fare giurisprudenza sull’argomento.
Soddisfazione espressa anche dal Palazzo Comunale, per bocca del Vice Sindaco Vincenzo Petruccelli che ha voluto evidenziare l’importanza di questa decisione, sia pure in primo grado, tesa a stabilire una verità e una buona fede consolidata nel comportamento del Comune di Santi Cosma e Damiano, ma anche degli altri Comuni che hanno agito tutti allo stesso modo.
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