LATINA – Una licenza o autorizzazione ottenuta in altro paese comunitario non basta ad aprire un punto scommesse per il gioco d’azzardo. Lo sostiene il tar di Latina in una apposita sentenza emessa nei confronti di un imprenditore che avrebbe voluto aprire un centro di raccolta delle proposte a Ripi, in provincia di Frosinone, per poi inviarle telematicamente ad una nota agenzia con sede a Malta. Secondo la tesi del ricorso il rapporto si sarebbe instaurato direttamente con la società estera, già autorizzata da altro stato comunitario ed il cliente finale, avendo il punto scommesse mera funzione di intermediario. E dunque sarebbe stato illegittimo il comportamento della questura di Frosinone che ha negato il permesso in assenza dell’autorizzazione comunale.
Ma per il collegio, presieduto dal giudice Carlo Taglienti le cose stanno in maniera diversa. Infatti la legge italiana prevede un “doppio binario” per cui è necessaria sia l’autorizzazione del comune che quella della questura (ministero degli interni), anche se si è “intermediari”. La presa di posizione della sezione di Latina del tribunale amministrativo regionale si fonda del resto su una recente sentenza (n. 660/2013) della corte di giustizia europea che a sua volta dichiara compatibile la normativa italiana con quanto previsto dal trattato dell’Unione Europea