FORMIA – In merito all’articolo comparso in data odierna avente come oggetto il concorso per la copertura di un posto di Funzionario amministrativo, categoria D3, e recante il contenuto della nota fatta pervenire al Comune di Formia in data 6 ottobre dal sindacato UIL Fpl di Latina, l’Amministrazione comunale evidenzia quanto segue:
– con delibera n. 245 del 12.08.2016, previo parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, la Giunta comunale ha approvato il piano annuale e triennale delle assunzioni in osservanza delle disposizioni dettate dal Testo Unico per il Pubblico Impiego ( d.lgs 165/2001);
– nella delibera si prendeva atto dell’avvenuta definizione del procedimento giudiziale a mezzo verbale conciliativo di un funzionario comunale e dei connessi adempimenti. L’Avvocatura comunale si era dichiarata incompatibile a partecipare a tale giudizio invitando l’Amministrazione a rivolgersi ad avvocati esterni all’Ente (delibera di G.M. n 119 del 06.05.2015);
– in corso di giudizio l’avvocato nominato rassegnava le proprie dimissioni. A seguito di reiterata conferma di incompatibilità da parte dell’Avvocatura comunale, l’Amministrazione si è vista costretta ad incaricare un nuovo difensore (delibera di G.C. n. 14 del 27.01.2016);
– conformemente a quanto avvenuto in precedenza per casi analoghi (vedi delibere di Giunta n. 353/205-372/2012- 373/2012 – 374/2012- 395/2012 – 401/2012- 292/2013), il Sindaco ha presieduto l’udienza conciliativa quale legale rappresentante dell’Ente;
– la delibera di Giunta, chiamata in causa dalla nota pubblicata (che nel prevedere le modalità di espletamento dei tentativi obbligatori di conciliazione individuava quale rappresentante dell’Amministrazione un dirigente dell’Ente e non un rappresentante politico) è riferita solo ed esclusivamente alle conciliazioni da tenersi presso la Commissione Provinciale del Lavoro;
– è totalmente errato ritenere che si sia proceduto a stabilizzare personale assunto (ex art. 90 del Testo Unico degli Enti Locali) o che si siano riconosciute mansioni superiori, dal momento che il giudizio si è svolto in contesti completamente diversi, ovvero con il riconoscimento di attività gestionali svolte nel periodo compreso tra il 2008 e il 2013 con la conseguente applicazione di quanto previsto in materia di reclutamento dal Dlgs 165/2001 (concorso pubblico) al fine di garantire il merito attraverso l’espletamento della procedura concorsuale (di cui all’art. 4 comma 6 del d.l. 101/2013 convertito) e non già, come prassi precedente, di immissione diretta nell’Ente;
– le ragioni che hanno costretto l’attuale Amministrazione ad accettare la conciliazione sono da ricercare dunque nell’improprio affidamento di mansioni gestionali attribuite dalla precedente Amministrazione alla persona in oggetto;
– l’attuale Amministrazione ha collocato l’attività della stessa solo ed esclusivamente nei compiti propri dell’ufficio di Staff;
– tutti gli atti sono stati dunque assunti in regime di piena trasparenza con la pubblicazione all’albo pretorio e l’inserimento nella sez. “Amministrazione trasparente”.