FONDI – Entrerà in vigore domani, 1° Novembre, e lo resterà fino al 30 Aprile 2017 l’ordinanza n°9 pubblicata in data odierna a firma del Sindaco di Fondi Salvatore De Meo relativa alle modalità di accensione occasionale di residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole.
L’ordinanza fa seguito alla n°196 del 2015 e recepisce le disposizioni del legislatore nazionale (Decreto Legge 24 Giugno 2014, n°91) che in merito al «materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse» consente «la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza dal Sindaco competente per territorio».
Nell’ordinanza sindacale si prende atto, tra l’altro, che il territorio del Comune di Fondi ha una vocazione agricola importante e che l’attività di gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione controllata rappresenta una pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, anche al fine di impedire il propagarsi di fitopatie e di escludere in alcuni casi il ricorso a trattamenti chimici. Si rileva inoltre che in caso di forti piogge i residui agricoli potrebbero confluire in scoline e corsi d’acqua, provocando ostruzioni e diminuzione della capacità di deflusso, e che lo smaltimento controllato di potature e residui preserva altresì dal rischio di innesco e propagazione di incendi.
In base all’ordinanza è pertanto consentita la combustione occasionale, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture agricole secondo i seguenti orari: fino al 28 Febbraio dal sorgere del sole alle ore 8.30 e dalle ore 15.30 al tramonto, dal 1° Marzo dal sorgere del sole alle ore 8.30 e dalle ore 17.30 al tramonto.
Numerose le prescrizioni da osservare, tra cui: spegnimento dei fuochi in caso di vento o in condizioni di propagazione delle fiamme; creazione di una fascia parafuoco di almeno 5 metri priva di vegetazione nel terreno in cui si esegue la combustione, la quale deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade; divieto di combustione in caso di condizioni meteorologiche che favoriscano il ristagno della fumosità prodotta o l’accumulo verso il basso, tali da impedire un’ottimale dispersione nell’atmosfera dei fumi e delle particelle.
La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nell’ordinanza è sempre vietata. Inoltre la combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo lo «stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi», ovvero in caso di espresso divieto dell’Autorità. E’ consentito l’accumulo per una naturale trasformazione in composto o la triturazione in loco per la stessa finalità. L’inosservanza delle disposizioni è soggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino ad Euro 500,00.