FONDI – Pubblichiamo integralmente la sentenza del tar che conferma i provvedimenti sanzionatori ed altri atti presi presi dal commissario straordinario del comune di Fondi, dal segretario generale, dal ministero degli Interni e dalla prefettura di Latina nei confronti dell’allora dirigente al personale Cosmo Mitrano, poi spostato al settore Bilancio (dove opera attualmente insieme a ricoprire la carica di sindaco per il comune di Gaeta). I provvedimenti erano stati presi a seguito del “Caso Fondi” per il quale il prefetto di Latina Bruno Frattasi aveva chiesto lo scioglimento del comune di Fondi per infiltrazioni Mafiose
Di seguito il documento.
Sul ricorso numero di registro generale 242 del 2010, proposto da:
Cosmo Mitrano, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Buonemani e Giuseppe Gallinaro, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Latina, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Fondi, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
nei confronti di
Giuseppina Anna Valerio, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– del decreto del Ministero dell’Interno – UAT n. 17102/128/40 del 18.12.2009, notificato con omissis con la nota commissariale prot. 3/P del 13.1.2010 nella parte in cui – ai sensi del co. 5 dell’art. 143 del d.lgs 267/2000 – viene comminata la misura interdittiva del divieto di ricoprire per la durata di cinque anni l’incarico da cui è stato sollevato, nonché l’ordine di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del citato dirigente;
– della nota prot. 3/P del 13.1.2010 del Commissario Straordinario del Comune di Fondi ad oggetto: decreto del Ministero dell’Interno – UAT n. 17102/128/40 del 18.12.2009 che notifica al dott. Mitrano – per la parte di suo interesse – l’allegato D.M., con riserva dell’avvio del procedimento disciplinare;
– della nota prot. 19/RS del 30.3.2010 del Segretario Generale del Comune di Fondi ad oggetto: comunicazione avvio procedimento. Contestazione addebito. Irrogazione; e degli stralci delle parti di interesse per le finalità disciplinari della relazione del prefetto del 14.9.2009 e relazione della Commissione di accesso presso il Comune di Fondi del 2.9.2008 che si impugnano per quanto di ragione;
– di ogni altro atto o provvedimento comunque antecedente, inerente, contestuale o connesso, ivi compreso – occorrendo i seguenti atti del Prefetto di Latina richiamati ma non comunicati al ricorrente: Relazione del 14.9.2009; Proposta del 23.11.2009; Nota prot. 21282/Area II del 26.1.2010 comprensiva di ogni allegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale il (passato il 15.3.2010) e depositato il successivo giorno 17 con cui il dott. Cosmo Mitrano, dirigente in servizio presso il Comune di Fondi in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 30.12.2005, ha impugnato i provvedimenti descritti in epigrafe – adottati nell’ambito di una complessa vicenda contraddistinta da una ispezione prefettizia nei confronti del Comune di Fondi e dal successivo commissariamento dello stesso (con DPR del 30.10.2009) ai sensi dell’art. 141 comma 1 lett. b) n. 3 del D.lgs n. 267/2000 – con i quali nell’ordine:
– il Ministro dell’Interno, considerato che gli atti di natura organizzatoria con i quali il Sindaco p.t. e il Commissario Straordinario hanno disposto la destinazione ad altro incarico dei dirigenti e dipendenti ivi indicati (tra cui il ricorrente, già dirigente del Settore Servizio alla Persona, assegnato con provvedimento sindacale dell’11.8.2009 al Settore 2 Bilancio e Finanze), ha decretato la cessazione del pregiudizio in atto, il divieto della durata di cinque anni per i predetti dirigenti di ricoprire gli incarichi da cui sono stati sollevati e la previsione dell’avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei citati dirigenti a cura dell’Autorità competente;
– il Commissario Straordinario ha inviato al ricorrente copia del succitato decreto ministeriale riservandosi l’avvio del procedimento disciplinare;
– il Segretario generale ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento disciplinare in argomento contestandogli i relativi addebiti;
Considerato, che a sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure di seguito riassunte in sintesi:
I) Omessa indicazione del termine e dell’autorità a cui ricorrere (art. 3 comma 4 della L. 241/90) anche ai fini della rimessione in termini;
II) Illegittimità del D.M. del 18.12.2009, nella parte in cui – ai sensi del co. 5 dell’art. 143 del d.lgs 267/2000 – commina la misura interdittiva del divieto di ricoprire per la durata di cinque anni l’incarico da cui è stato sollevato, per violazione del principio generale di irretroattività della legge (tale misura sanzionatoria essendo stata introdotta a decorrere dal 24.7.2009 successivamente agli addebiti contestati);
III) Illegittimità del D.M. del 18.12.2009 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;
IV) Illegittimità della succitata misura interdittiva del divieto di ricoprire per la durata di cinque anni l’incarico da cui è stato sollevato, per estraneità del ricorrente ai fatti contestati;
V) Illegittimità della succitata misura interdittiva del divieto di ricoprire per la durata di cinque anni l’incarico da cui è stato sollevato, per estraneità del ricorrente ai fatti contestati, tenuto conto che la motivazione del provvedimento sindacale di attribuzione del nuovo incarico fa riferimento solo a esigenze tecniche;
VI) Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione;
Visti, l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno depositato in data 20 maggio 2010 e la successiva memoria difensiva;
Rilevata, in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta contro la nota prot. 3/P del 13.1.2010 del Commissario Straordinario del Comune di Fondi e la nota prot. 19/RS del 30.3.2010 del Segretario Generale del Comune di Fondi ad oggetto la comunicazione avvio procedimento disciplinare trattandosi di atti non provvedimentali privi di efficacia lesiva;
Considerato, che con l’impugnazione di tutti gli atti specificati il ricorrente lamenta come unica lesione ai propri interessi la disposizione, contenuta nel D.M. del 18.12.2009, secondo la quale per la durata di cinque anni non potrà ricoprire nuovamente l’incarico da cui è stato sollevato (nella specie Settore Servizio alla Persona;
Considerato, in particolare, che il ricorrente – tra le altre censure – deduce la violazione del principio generale di irretroattività della legge (tale misura sanzionatoria essendo stata introdotta a decorrere dal 24.7.2009 successivamente agli addebiti contestati);
Considerato, che il conferimento al ricorrente con provvedimento dell’11.8.2009 dell’incarico di dirigente Settore II Bilancio e Finanze non è stato effettuato ai sensi dell’art. 143 comma 5 D.lgs 267/2000 (di cui non c’è alcun richiamo) ma da mera opportunità di rimodulare gli incarichi motivata anche dagli eventi occorsi recentemente;
Considerato, inoltre, che l’art. 143 comma 5 non contempla espressamente la misura del divieto di “ricoprire nuovamente l’incarico da cui è stato sollevato”, ma che tuttavia tale divieto può ricondursi nell’alveo del “provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto”, richiamato nella norma citata;
Ritenuto, che tali misure rivestono natura esclusivamente cautelare in quanto dirette a far cessare i pregiudizi a danno della imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione e pertanto non sono soggette al principio di legalità, in virtù del quale non si può essere sanzionati se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione dell’illecito;
Considerato, che anche le altre censure sono infondate in quanto:
– l’omessa indicazione del temine e dell’Autorità a cui ricorrere non determina illegittimità dell’atto ma al più mera irregolarità, suscettibile di giustificare la rimessione in termini per errore scusabile;
– la comunicazione di avvio del procedimento è esclusa nei casi, come quello in esame, in cui sono prevalenti le esigenze di natura cautelare;
– le misure di cui all’art. 143 cit. sono comminabili a prescindere dalla commissioni di reati essendo sufficiente l’accertamento di forme di condizionamento tali da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto e che le spese devono seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 242/10 lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo rigetta nei termini di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila), oltre spese forfettarie ex T.F., Iva e Cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore