“Latina chiama Stato, ma lo Stato non risponde”. E’ il commento del senatore Vacciano (iscritto al gruppo Misto), di fronte alla risposta scritta fornita dal governo alla sua interrogazione sul ristoro nucleare. In provincia di Latina il solo comune di Minturno ha fatto ricorso, avendo riconosciuto, insieme al comune di Sessa Aurunca e ad altri comuni italiani la partecipazione ad un fondo di indennizzo di 100 milioni (nel 2005 i fondi destinati ai comuni erano ridotti del 70%). Dopo la sentenza del tribunale di Roma del luglio 2016, il governo ha proposto appello ed ottenuto a febbraio la sospensione del pagamento, almeno fino al 5 dicembre 2018, quando il tribunale d’appello prenderà una decisione definitiva. Rimarrà invece in ogni caso esclusa da questo tipo di ristoro Latina, non essendo parte in causa. Nell’interrogazione Vacciano, dato il termine così lungo, chiedeva di intavolare una trattativa sia con i comuni ricorrenti, sia con quelli, come Latina, esclusi da ogni possibilità di ristoro per non aver partecipato al ricorso, ma che di fatto ospitano sul loro territorio ancora strutture nucleari, dato che i tempi dello smantellamento si sarebbero protratti oltre le previsioni.
Nel luglio del 2016 un giudice del Tribunale di Roma ha stabilito che l’amministrazione statale avrebbe dovuto provvedere al pagamento in solido della cifra di 100 milioni di euro – calcolati sui tagli al ristoro – in favore degli enti locali ricorrenti, cioè i Comuni di Ispra, Rotondella, Saluggia, Caorso, Trino, Piacenza, Minturno e Sessa Aurunca. Latina invece, non inclusa dalle passate amministrazioni in questa platea di risarcibili, continua a percepire a singhiozzo la servitù nucleare per di più ridotta del 70% a causa di un comma della Legge Finanziaria del 2005 non armonizzato con la normativa che a tutt’oggi regola questa materia.
Tutto ciò è stato ribadito durante la mia replica al Viceministro, ma malgrado sia un ragionamento logico e condivisibile il MEF ha deciso di affidare a queste parole l’epilogo della vicenda: “La causa è stata rinviata al 5 dicembre 2018 per la precisazione delle conclusioni”.
L’interrogazione parlamentare completa. Atto n. 3-03341 (in Commissione)
Pubblicato il 6 dicembre 2016, nella seduta n. 731
VACCIANO , BIGNAMI , MOLINARI , SIMEONI , MUSSINI , PEPE , CASALETTO – Al Ministro dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:
con la sentenza n. 14894 del 22 luglio 2016, il giudice della II sezione civile del Tribunale di Roma ha riconosciuto che l’amministrazione statale non ha integralmente corrisposto le somme relative al contributo che legittimamente spettano, o dovrebbero spettare, alle città che ospitano o confinano con una centrale nucleare in via di dismissione e impianti del ciclo di combustibile nucleare;
nello specifico, ad intentare causa nel 2011 furono solo i Comuni di Ispra (Varese), Rotondella (Matera), Saluggia (Vicenza), Caorso (Piacenza), Trino (Vicenza), Piacenza, Minturno (Latina) e Sessa Aurunca (Caserta), ed è evidente che le città nominate sono solo una parte dei Comuni vittime di questa decurtazione che, secondo il Tribunale di Roma, è indebita. Il Comune di Latina, nonostante ospiti sul proprio territorio un’ex centrale nucleare, è rimasto escluso da questo procedimento giudiziario poiché le due amministrazioni che hanno preceduto quella attuale, a tempo debito, non hanno provveduto ad inserire la città pontina tra le parti della causa poi vinta lo scorso luglio dai Comuni menzionati;
considerato che:
il magistrato ha condannato in primo grado la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Cipe ed il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento in solido della somma complessiva di circa 100 milioni di euro relativa alla parte di contributi non versati ma previsti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003, il quale stabilisce misure di compensazione territoriale per quei siti che ospitano centrali nucleari e affini. La causa era scaturita da un’interpretazione della Presidenza del Consiglio dei ministri dell’articolo 1, comma 298, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), che ha comportato il taglio del 70 per cento dei fondi destinati ai Comuni interessati dal decreto-legge n. 314 del 2003;
è a conoscenza degli interroganti che la sentenza sembra essere ormai passata in giudicato e che l’appello tempestivo nel frattempo proposto dall’Avvocatura dello Stato risulterebbe inammissibile, stante la mancanza di elementi essenziali per la validità dell’azione;
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che l’appello giudiziario presentato dall’Avvocatura contenga elementi di grave criticità che ne pregiudicano (o possono pregiudicarne) la stessa ammissibilità;
quali disposizioni abbia adottato, o intenda adottare, per far fronte al rilevante debito scaturente dalla sentenza citata, ritenuto che la sentenza del giudice civile in primo grado è immediatamente esecutiva;
se non ritenga opportuno aprire un confronto con le amministrazioni diverse da quelle partecipanti al contenzioso originario, poiché appare inutile avviare un nuovo contenzioso pur a fronte di un chiaro disposto giurisdizionale;
La risposta del ministro dell’Economia e Finanze.
Risposta interrogazione 3-03341 – Comuni nuclearizzati