MINTURNO – Altra batosta dal Tar del Lazio in materia di antenne telefoniche. Infatti il tribunale amministrativo, sede di Latina, ha dato il via libera per l’installazione dell’impianto della Vodafone, al quale il Comune di Minturno si era opposto, revocando la concessione edilizia per fare spazio anche alla Telecom, sul tetto della Chiesa di San Nicandro Martire nella frazione di Tremensuoli.
Dalla sentenza del Tar si evince, per l’ennesima volta, l’inefficacia del solo regolamento per l’installazione delle antenne, approvato dal consiglio comunale del 23 gennaio 2013, al quale ancora oggi non è seguito un adeguato piano antenne. Risultato: il Comune di Minturno è stato condannato al pagamento delle spese processuali ammontanti complessivamente a 4.000 euro.
Con la nota prot. n. 44847 del 13 giugno 2014 , “il Responsabile del Procedimento del Comune di Minturno – si legge nella sentenza – comunicava a Vodafone Omnitel B.V. il parere negativo sulla richiesta di autorizzazione inoltrata all’Amministrazione Comunale per l’installazione la modifica e l’adeguamento dell’impianto Vodafone esistente per telefonia mobile in località Tremensuoli, parrocchia San Nicandro Martire, denominato Scauri e l’installazione di una stazione radio base Telecom sulle infrastrutture di comunicazione di proprietà di Vodafone Omnitel B.V. da modificare per renderle idonee alla coubicazione e comunicava, altresì, la revoca della concessione edilizia n. 39 del 20.3.1997 relativa all’impianto Vodafone esistente”.
La Vodafone ha presentato il ricorso lo scorso 11 novembre 2014, impugnando il provvedimento del diniego di rilascio della autorizzazione richiesta e la revoca della concessione edilizia n. 39 del 20.3.1997 relativa all’impianto esistente.
Il collegio, presieduto dal giudice Carlo Taglienti, si sofferma molto in sentenza sul regolamento comunale, in particolare sugli articoli 4 e 5 che riguardano la disciplina sulla localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica, che definisce illegittimi. Nell’articolo 5, si legge nella sentenza, “nel vietare l’installazione nelle cd. ‘aree sensibili’, infatti pone una norma che, lungi dallo stabilire un criterio di localizzazione (…) stabilisce un generalizzato e praticamente indifferenziato divieto di collocare gli impianti in questione in zone abitate; è chiaro che vietare l’installazione su e/o in corrispondenza di tutti gli edifici e loro pertinenze esterne adibiti a residenza o ad attività lavorativa e di studio equivale a vietare gli impianti di comunicazione elettronica nelle zone abitate, il che in pratica impedisce la creazione di una rete di comunicazioni dato che, poiché la rete si pone al servizio delle esigenze delle persone, essa va creata nelle aree in cui le persone vivono e operano e non certo in aree disabitate dove le esigenze di copertura sono evidentemente assenti o comunque inferiori a quelle delle aree abitate”.
“In definitiva – continua il Tar – la disposizione pare avere una finalità di protezione della salute umana, come si desume sia dalla denominazione di ‘aree sensibili’ che dal riferimento alla permanenza di persone per almeno 4 ore quotidiane; ma, come è noto, la tutela della salute umana in questa materia è riservata allo Stato e alle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente”.
Considerazioni analoghe vengono fatte anche in riferimento alle aree soggette a vincolo ambientale, in quanto “non rientra tra i poteri del Comune quello di introdurre – in deroga (o meglio in aggiunta) a quanto già prevede il codice delle comunicazioni elettroniche – ulteriori titoli abilitativi per la realizzazione degli impianti in questione”.
Pertanto, il Tar di Latina ha accolto il ricorso della Vodafone, annullando il provvedimento impugnato e condannato il Comune di Minturno al pagamento delle spese processuali per 3.000 euro a favore della Vodafone e 1.000 euro alla Telecom. A questi andrà aggiunto l’onorario dell’avvocato dell’Ente, Vincenzo Colalillo.
Giuseppe Mallozzi