SANTI COSMA E DAMIANO – Il consorzio industriale del sud pontino non può rivendicare la proprietà della “Mancoop”, lo stabilimento di Santi Cosma e Damiano che, specializzato nella produzione di nastri adesivi, è diventato in tutta Italia un positivo simbolo della rinascita dell’immagine industriale del comprensorio dopo la cessazione dell’attività e un doloroso fallimento nel 2012. A decretarlo è stato la prima sezione del Tar di Latina che ha accolto un ricorso dell’avvocato Leonardo Gnisci per conto di Vincenzo Manciocchi, il curatore fallimentare dell’Evotape srl – era il nome della società fallita sulle sui ceneri ha preso vita l’attività imprenditoriale ed occupazionale della Mancoop – che ha avviato una durissima battaglia legale contro due delibere del consiglio di amministrazione del consorzio industriale del Sud Pontino, la numero 81 del 7 ottobre e la numero 126 del 23 dicembre 2016, che avevano concluso una procedura di acquisizione della struttura immobiliare di via Porto Galeo esercitando una sorta di diritto di prelazione previsto dall’articolo 63 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sui siti produttivi dichiarati falliti.
Il Tar ha dato ragione alla curatela fallimentare dell’ex Evotape sostenendo alcuni principi: lo stabilimento industriale è stato costruito in epoca ampiamente anteriore all’inclusione dell’area nel perimetro del consorzio industriale del sud pontino di superfici che mai sono state espropriate, cedute o assegnate dal consorzio stesso, poi alcune arre di pertinenze del sito produttivo, distinte e separate, sono state acquistate privatamente nel 1987 e non sono state mai oggetto di attività produttiva ed edificatoria.
Insomma – si legge nella sentenza del Tar – i consorzi industriali non possono applicare l’articolo 63 della lege 448 rivendicare alcunché quando si tratta, nello specifico, di riappropriarsi di aree che non sono mai state assegnate dagli stessi enti di sviluppo industriale per la realizzazione di siti produttivi. In effetti il consorzio industriale del Golfo, costituitosi davanti il Tar attraverso l’avvocato Marcello Anastasio Pugliese, aveva operato con le due delibere del CdA il “riacquisto” del complesso immobiliare appartenente alla Evotape Packaging s.r.l., in stato di fallimento, nel “presupposto che l’operazione fosse conveniente per l’ente sia dal punto di vista economico che da quello funzionale. Il perito nominato dal Tribunale di Latina lo aveva stimato per circa 7 milioni di euro a fronte di quello, attualizzato, dei contributi pubblici erogati per la realizzazione dello stabilimento di oltre 35 milioni di euro.
La curatela fallimentare dell’Evotape l’ha spuntata davanti il primo grado della magistratura anche per un’altra oggettiva ragione: l’articolo 63 della legge 448 non è esercitabile poiché l’attività industriale non è mai cessata essendo stata continuata dalla Mancoop s.r.l. (che altro non è che una società costituita tra gli ex dipendenti della Evotape Packaging) cui lo stabilimento è stato locato dalla curatela del fallimento. E ancora la curatela fallimentare dell’ex Evotape ha contestato la pretesa del Cosind di decurtare dal valore dell’immobile dei contributi pubblici erogati, contributi “che non sono stati erogati alla Evotape Packaging ma alla Tyco Adhesives e comunque non vi è alcuna prova – si legge nella sentenza del Tar – che questi contributi siano stati effettivamente erogati a tale soggetto per la realizzazione dello stabilimento”.
Il sito produttivo di San Cosma è stato costruito dal 1962 al 1975, mentre l’acquisto della Tyco Adhesives risale al 2001 e risulta successivo alla data di supposta erogazione dei contributi che, secondo quanto attestato dal ministero dello sviluppo economico, risale al 1999. Il Tar – presidente Antonio Vinciguerra, consiglieri Davide Soricelli e Antonio Massimo Marra – entra nel merito nel “gioco” del valore delle perizie per la stima delle aree dello stabilimento: il consorzio industriale illegittimamente avrebbe utilizzato la perizia redatta nell’ambito del procedimento (anziché quella redatta dal perito nominato dal Presidente del Tribunale) che aveva infatti proposto una stima del valore delle aree superiore di circa euro 70.000 euro rispetto a quella del perito nominato dal Presidente del Tribunale. Intanto il consorzio per lo sviluppo industriale del sud pontino è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore della Curatela dell’ex Evotape per 4000 euro ma è probabile che proponga, quanto prima, ricorso davanti il Consiglio di Stato.
Saverio Forte