VENTOTENE – E’ salva la consiliatura al comune di Ventotene. Lo ha deciso la prima sezione di Latina del Tar del Lazio che, respingendo un mirato ricorso del consigliere comunale d’opposizione ed ex vice-sindaco Modesto Sportiello e di un folto gruppo di cittadini, ha messo al sicuro l’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio che che, avvenuta in ritardo, il 12 agosto, metteva in pericolo il futuro del primo mandato amministrativo del sindaco Gerardo Santomauro.
Erano stati impugnati dal ricorso di Sportiello (rappresentato e difeso dall’avvocato Irene Lieto) in particolare questi sinificativi provvedimenti: la deliberazione del Consiglio del Comune numero 33 del 12 agosto 2018 relativa alla variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio; al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e alla ratifica della deliberazione della Giunta municipale n. 77 del 10 luglio 2018; la deliberazione di Giunta numero 77 del 10 luglio 2018 che aveva definito la destinazione delle somme accantonate nel risultato di amministrazione per decadenza vincolo; la deliberazione di Giunta numero 81 del 14 luglio 2018, avente ad oggetto il documento unico di programmazione (DUP) del periodo 2019-2021e, soprattutto, la deliberazione del Consiglio numero 23 del 3 luglio 2018 che licenziava un più accomodante funzionamento del consiglio comunale grazie al quale le delibere si ritenevano approvate con 5 voti favorevoli anziché con sei… Quella instaurata dall’ex vice-sindaco di Ventotene è stata una durissima battaglia legale promossa contro il comune (difeso dall’avvocato Stefano Tarullo) e la Prefettura di Latina che, rappresentata dall’avvocatura generale dello Stato, già lo scorso 6 agosto aveva dichiarato in una lettera che “gli atti adottati dall’Ente locale non sono soggetti al controllo della Prefettura e che eventuali vizi di illegittimità possono essere sollevati esclusivamente dinanzi ai competenti organi giurisdizionali”.
Sportiello, nello specifico, aveva chiesto di annullare soprattutto la delibera riguardante l’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio (sollecitando la conclusione anticipata della consiliatura) sulla seconda isola pontina ipotizzando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 141 e 193 del decreto legislativo 267 del 18 agosto oltre che degli articoli 21, 71 e 72 dello Statuto del Comune di Ventotene e un eccesso di potere per sviamento, arbitrarietà, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione e violazione dei principi di trasparenza, efficienza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione I giudici del primo grado della magistratura amministrativa – Antonio Vinciguerra Presidente, Roberto Maria Bucchi, Consigliere e Valerio Torano, estensore – hanno dichiarato inammissibile il ricorso (inammissibile per carenza di legittimazione attiva e di interesse) dell’ex vice-sindaco Sportiello in quanto lo stesso amministratore non ha saputo dimostrare come le delibere consiliari e di Giunta da lui stesso impugnate “abbiano leso in qualche modo leso le sue prerogative individuali inerenti la sua carica elettiva”.
Il Tar ha anche aggiunto che…”neppure la lamentata riduzione del numero di consiglieri richiesto ai fini della formazione del quorum costitutivo del consiglio comunale può ritenersi misura specificamente lesiva delle attribuzioni individuali del sig. Sportiello, perché non gli preclude né gli rende più difficoltoso l’esercizio delle prerogative connesse al mandato ricevuto dagli elettori”: E ancora: “Il ricorso all’esame sia palesemente inammissibile anche riguardando la posizione del sig. Sportiello non come membro del Consiglio comunale ma come cittadino-elettore del Comune di Ventotene, dal momento che non è possibile individuare nell’atto introduttivo del giudizio un interesse personale, concreto, diretto ed attuale dello stesso a contestare gli atti individuati in epigrafe”. Il Tar ha anche spiegato perché ha rigettato il ricorso ad adiuvandum proposto da un gruppo di cittadini guidato da Silvestro Verde: “Nel processo amministrativo l’intervento ad adiuvandum è necessariamente accessorio al ricorso principale e ne segue lo svolgimento e la sorte, sicché ove quest’ultimo sia dichiarato inammissibile, come nella specie, anche l’intervento viene dichiarato tale…” Insomma il sindaco Santomauro resta in sella mentre il Tar ha condannato il suo ex “vice” al pagamento delle spese processuali di 3000 euro da “ripartire in parti uguali tra il Comune di Ventotene e il Ministero dell’interno, oltre ad accessori di legge”.
Le opposizioni sono rimaste rigorosamente in silenzio ma, stando ad alcuni commenti carpiti sui social, il Tar di Latina “ha deciso di non decidere”. Il sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, ha dichiarato testualmente: ” Mi fa piacere che questa parentesi giurisdizionale si sia chiusa nel modo in cui speravamo, perché indirettamente si riafferma il primato della politica, la sola che interessa la gente comune, quella che serve per stare a loro fianco e dare risposta alle loro legittime aspettative”.
Saverio Forte
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