GAETA – Anche il comune di Gaeta, oltre che l’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, ha deciso di difendersi “ad adiuvandum” davanti il Tar del Lazio-sezione di Latina contro la decisione di una dozzina di operatori al minuto della vicina Peschiera di impugnare davanti il primo grado della magistratura amministrativa il contenuto del bando, tanto atteso dopo una laboriosa gestione, con cui l’ex Autorità portuale del Lazio decideva di affidare l’occupazione, l’uso e la gestione 14 singoli stalli per la vendita di prodotti ittici al dettaglio all’interno del mercato del pesce realizzato, tra non pochi sacrifici, nella nevralgica località ex Canaga, non molto lontano dall’attuale e superato (anche se rinomato) mercato del pesce.
Il ricorso, la cui discussione è in programma il 7 novembre, era stato ufficialmente notificato nel penultimo giorno utile, lunedì 16 settembre, dai tre legali incaricati dagli operatori al minuto, gli avvocati Angela Viola, Ester Tallini e Sara Bergamini, secondo i quali il bando pubblicato con il decreto del presidente dell’Adsp, Francesco Maria Di Majo, il numero 224 del 7 agosto scorso, conterrebbe una serie di presunte anomalie tecnico-procedurali ed amministrative. Sarebbe stata riscontrata – a loro dire – una discrasia tra la procedura transitoria con cui la Giunta municipale di Gaeta con la delibera 263 del 2014 avrebbe approvato il progetto esecutivo del nuovo (e più moderno, o almeno) mercato ittico della città ed il carattere concessorio del bando dell’ex Autorità portuale del Lazio di cui è stato contestato soprattutto l’offerta economica al rialzo – non potrebbe essere diversamente – per poter gestire nei prossimi quattro anni 14 box vendita aventi una superficie, ciascuna, di 30 metri quadrati. Gli avvocati Viola, Tallini e Bergamini hanno chiesto ora una discussione del merito del loro ricorso (e non la sospensiva dell’efficacia del bando) stralciando la richiesta cautelare per la semplice circostanza che gli stessi loro assistiti non hanno ritenuto opportuno rispondere all’avviso pubblico, poi andato formalmente deserto – redatto dalla filiale di Gaeta dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, il cui operato sarà difeso dall’avvocato Anita Fantozzi.
L’istanza del Comune di Gaeta sarà invece tutelata dall’avvocatura interna, interessata a dimostrare come il bando di assegnazione dei punti vendita del pescato avrebbe potuto concretizzare un progetto dell’Asdp, dello stesso comune, dell’Asl e della Capitaneria di Porto di Gaeta ad individuare “un’idonea allocazione alternativa ai banchi vendita al del dettaglio dei prodotti ittici ubicati nel tratto di via Lungomare Caboto”. Il progetto definitivo del nuovo mercato ittico era stato approvato dalla delibera di Giunta municipale mentre quello esecutivo era stato licenziato dal commissario straordinario dell’ex Autorità portuale per la costruzione della struttura, di 618 metri quadrati, nell’area dell’ex cantiere Canaga. La redazione e la pubblicazione del bando sottoscritto dal presidente Francesco Maria Di Majo, per certi versi , erano stati accelerati anche dalla sentenza di inizio luglio del Tar del Lazio – sezione di Latina secondo la quale lo storico e tradizionale mercato del pesce in località Peschiera a Gaeta non poteva essere trasferito. Almeno per ora. Il Tar ha accolto, infatti, un ricorso presentato dallo stesso gruppo di operatori del settore della Peschiera concedendo la sospensione cautelare relativamente all’ordinanza emessa dal Comune di Gaeta in cui era stato disposto, appunto, lo sgombero del mercato ittico di Gaeta.
La discussione del merito è in programma il prossimo 20 gennaio ma il Tar il suo orientamento l’aveva anticipato il 10 giugno scorso, giorno in cui, su richiesta dei difensori dei ricorrenti aveva concesso l’immediata sospensione del provvedimento impugnato in quanto “estremamente lesivo degli interessi dei ricorrenti”. Nessun effetto aveva sortito, nel frattempo, l’ordinanza in autotutela del Comune di Gaeta, successiva alla notifica del decreto emesso dal Tar il 10 giugno. L’avvocato Angela Viola aveva evidenziato durante la discussione che la richiamata ordinanza non aveva soddisfatto gli interessi lesi dei ricorrenti e che gli stessi profili di indeterminatezza, di carente motivazione evidenziati nell’ordinanza impugnata erano stati ripresi nella stessa ordinanza in autotutela.
Saverio Forte