GAETA – L’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Porto di Gaeta è pronta ad inaugurare un procedimento amministrativo finalizzato alla pubblicazione di un bando pubblico per l’assegnazione e gestione dei 14 stalli realizzati nel nuovo mercato ittico realizzato in località ex Canaga. Lo ha anticipato l’ufficio legale dell’ex Autorità portuale del Lazio dopo che il Tar del Lazio nei giorni scorsi con la sentenza numero 655/2019 ha considerato improcedibile il ricorso presentato dagli avvocati Angela Viola, Ester Tallini e Sara Bergamini, i legali dei nove esercenti presso l’attuale mercato ittico in località Peschiera di Gaeta contro la decisione dell’ente di Civitavecchia di pubblicare un bando pubblico per l’affidamento e la gestione quadriennale della nuova struttura realizzata, tra non pochi sacrifici, in località ex Canaga.
L’iter era iniziato il 7 agosto scorso quando il presidente dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Francesco Maria Di Majo aveva dato il via alla procedura pubblica per l’affidamento della concessione demaniale marittima. Su un punto i legali degli operatori della Peschiera vogliono mantenere un punto fermo: il Tar non ha respinto il loro ricorso ma l’ha definito “improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”. Dalla lettura testuale della sentenza si evince chiaramente che – hanno commentato gli avvocati Angela Viola, Ester Tallini e Sara Bergamini – il ricorso non è stato definito nel merito. Il Tar non ha preso posizione sul punto della legittimità o illegittimità del bando ma semplicemente ha rilevato che essendo andata deserta la gara, vale a dire, che nessun esercente ha presentato domanda al bando impugnato, questo fatto che si traduce in un aspetto puramente procedurale e non di merito, ha determinato l’inevitabile dichiarazione per il Tar di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Sulla base di questo assunto meramente procedurale il Tar ha difatti compensato le spese sussistendone i giusti motivi, in caso di rigetto della domanda ci sarebbe stata la naturale condanna alle spese. Nel loro ricorso i legali degli esercenti del mercato ittico in località Peschiera avevano dedotto vizi di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. Nella sentenza del Tar si legge testualmente…” tenuto conto che la delocalizzazione del mercato ittico, avviato con la vista procedura di evidenza pubblica, (si) pone in allegato contrasto con la antecedente delibera giuntale numero 239/14, quale atto presupposto, che avrebbe riguardato essenzialmente…
La approvazione in linea teorica del progetto definitivo di delocalizzazione come soluzione al relativo procedimento mediante l’adozione del provvedimento conclusivo; considerato che il procedimento avviato con l’avvio di gravame è stato archiviato, in quanto la richiamata gara pubblica è andata deserta, come comprovato dalla documentazione versata in atti e confermato dai difensori delle parti alla udienza pubblica; e che non resta al Collegio di dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse; che sussistono giusti motivi per compensare le spese”.
Saverio Forte