SANTI COSMA E DAMIANO – Una signora residente a Santi Cosma e Damiano da un giorno all’altro si vedeva il proprio immobile di residenza all’asta, senza avere ulteriori notizie in merito. In particolare, nel 1998 veniva avviata un’esecuzione immobiliare, attualmente ancora pendente presso il tribunale civile di Latina, sul terreno di proprietà del padre, medesimo podere su cui la signora costruiva successivamente con fatica il proprio immobile di residenza e con cui viveva e vive tutt’oggi insieme all’intera famiglia e con la nipotina di soli 2 anni.
Dall’analisi della copiosa documentazione, si evinceva l’iscrizione di una ipoteca giudiziale sull’immobile nonché la trascrizione dell’atto di pignoramento immobiliare. L’Istituto di Credito pignorante, tuttavia, non aveva mai provveduto allo spoglio del possesso dell’immobile posto in esecuzione.
L’avvocato Bruno Redivo, cui si rivolgeva la famiglia, pertanto, nel 2017 incardinava, innanzitutto un contenzioso ordinario ai sensi dell’art. 1158 c.c. con cui veniva accertata e dichiarata l’intervenuta usucapione in favore della Cliente, con Sentenza di accoglimento emessa dal Tribunale civile di Cassino nell’anno 2018, passata in giudicato e divenuta quindi definitiva.
Successivamente, viene presentata dallo studio legale indicato un’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c., lamentando e documentando che la istante era divenuta, nelle more della procedura esecutiva immobiliare, proprietaria a titolo originario dell’immobile posto in esecuzione e richiedendo, così, il pronunciarsi di un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione sugli immobili di Sua esclusiva proprietà.
In effetti, il difensore nominato, evidenzia come la Sentenza dichiarativa di usucapione, era destinata a spiegare i propri effetti anche nei confronti del creditore ipotecario ai sensi dell’art. 404 c.p.c., nonostante fosse pubblicata successivamente alla data di iscrizione ipotecaria ed alla trascrizione del pignoramento.
In altri termini il legale contesta che l’usucapione può validamente pregiudicare i diritti dell’Istituto di Credito, anche se maturata o dichiarata successivamente alle formalità iscritte.
L’atto di opposizione è stato accolto dal Tribunale civile di Latina, Giudice dell’esecuzione, con Ordinanza del 23 Novembre 2019, in piena aderenza alle difese azionate dall’avvocato: una pronuncia giurisprudenziale ed una tutela di enorme importanza, delicatezza ed interesse giuridico all’interno di una materia estremamente tecnica e complessa.