TERRACINA – Per quel capo di imputazione, il numero 40 della chilometrica ordinanza del Gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota, l’ex sindaco di Terracina Roberta Tintari dopo essere stata arrestata il 19 luglio scorsi dovette rassegnare le sue dimissioni dall’incarico mettendo fine al mandato pieno iniziato in occasione delle elezioni amministrative svolte nell’autunno 2020. Ora quel capo d’imputazione ufficialmente non esiste più dopo essere stato annullato l’11 agosto scorso dall’11° sezione del Tribunale del Riesame di Roma. A deciderlo, su richiesta degli avvocati Giovanni Lauretti, Toni De Simone, Dino Lucchetti, Vincenzo e Matteo Macari, Massimo D’ambrosio, Maria Cristina Sepe e Giovanni Malinconico, è stato il Gip del Tribunale di Latina Mario La Rosa accogliendo una specifica richiesta del Procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e dai sostituti procuratori Antonio Sgarrella, Giuseppe Bontempo e Valentina Giammaria, gli stessi magistrati che firmarono l’inchiesta “Free Beach” sul rilascio e gestione, a più riprese delle concessioni balneari da parte dell’amministrazione comunale di Terracina.
Il capo d’imputazione numero 40 dell’ordinanza del Gip Castriota ipotizzava il reato di turbata libertà d’incanto per l’ex sindaco Tintari, per l’ex dirigente del settore demanio marittimo del comune Corrado Costantini, per l’avvocato comunale Martina Iannetti, per l’imprenditore ed amministratore unico della “White srl” Raffaele Graziani e per il suo tecnico di fiducia Giuseppe Zappone. Erano accusati di aver pilotato l’esito della gara d’appalto per l’affidamento di un tratto di arenile in viale Circeo a favore della società “White srl”. I fatti di cui non dovranno più rispondere in un eventuale processo i cinque indagati risalgono all’aprile 2020. Secondo la ricostruzione della Procura Costantino avrebbe pubblicato il bando di gara per soli 15 giorni (al posto dei 35 previsti) e avrebbe ammesso alla licitazione la “White srl”, al termine di alcuni incontri con i suoi dirigenti, nonostante la società fosse destinataria di un procedimento di decadenza di una precedente decadenza di una concessione demaniale marittima e avesse omesso di produrre il documento di gara unico europeo.
Zappone e Graziani avrebbero raggiunto un accordo per partecipare a quella gara d’appalto con le società “2M srl” e la “White srl” “salvo poi decidere di far ritirare dall’appalto la “”M srl” per favorire la seconda. L’allora sindaco facente funzione di Terracina Tintari avrebbe sollecitato il dirigente del settore demanio del comune, Costantino, a definire la procedura di gara richiedendo un parere legale all’avvocato dell’ente Marina Iannetti che aveva nel frattempo organizzato un incontro tra il dirigente Costantino, i soci della “White srl” ed il sindaco Tintari.
Per questo capo d’imputazione l’ex primo cittadino era finito ai domiciliari mentre Graziani e Zappone hanno subito il divieto di dimora nel comune di Terracina e di esercitare per un anno rispettivamente le attività di imprenditore e di geometra. Gli stessi Pm La Speranza, Sgarrella, Bontempo e Giammaria, nella loro richiesta di archiviazione del capo d’imputazione numero 40 dell’ordinanza del Gip Castriota avevano specificato come lo stesso Riesame “non avesse ravvisato un’efficacia casuale” della condotta dell’ex sindaco “rispetto all’andamento della gara” specificando come avesse avuto un carattere “casuale” l’incontro avuto presso il comune di Terracina il 19 maggio 2020 con i dirigenti e tecnici della “White srl”.
Per la stessa Procura questa conclusioni “appaiono logicamente estensibili anche agli altri coindagati, i quali nel corso degli interrogatori davanti il Gip (Zappone e Graziani) e al Pm (Iannetti) avevano negato gli addebiti” loro formulati” rimarcando “l’occasionalità” dell’incontro del 19 maggio di due anni fa. Gli stessi legali avevano prodotto alla Procura una corposa serie di documenti, in buona parte anche di fonte Giudiziaria, che, anche in esito ai provvedimenti assunti dal Riesame, hanno consentito “di rivisitare gli originari asserti accusatori ed avanzare la richiesta di archiviazione” hanno dichiarato gli avvocati Lauretti, De Simone, Lucchetti, Macari, D’ambrosio, Sepe e Malinconico. Dimettendosi dall’incarico primancora del definitivo scioglimento del consiglio comunale, l’ex sindaco di Terracina Roberta Tintari non poteva reiterare il reato ed inquinare le prove e pertanto poteva tornare in libertà. In più non le è stata riconosciuta una “sistematicità nel delinquere come invece ritenuto dal Gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota”.
Lo avevano scritto, i sintesi, i giudici dell’11° sezione del Tribunale della Libertà nelle motivazioni, contenute in ben 20 pagine, dell’ordinanza dell’8 agosto scorso con cui erano stati annullati per l’ex sindaco di Terracina non solo il capo d’imputazione numero 40 ma i numeri 16, 34 e 38. Il Riesame per l’ex primo cittadino aveva confermato soltanto l’impianto accusatorio del capo d’imputazione numero 27 dell’ordinanza d’arresto relativamente alla costruzione, grazie ad alcuni fondi europei, di un terzo ponte di attraversamento del canale navigabile Pio VI nell’ambito del progetto di miglioramento della viabilità ciclabile di questo tratto di Terracina.
Il Riesame, a differenza degli altri capi di imputazione, ha confermato per l’ex sindaco Tintari il solo reato di falso perché nella delibera di approvazione del progetto, risalente al 25 agosto 2017, quando svolgeva l’incarico di vice sindaco e presiedeva la seduta di Giunta la Tindari in una riunione preliminare (la Procura ha denunciato lo smarrimento del verbale) avrebbe giustificato l’opera per il miglioramento delle aree di sbarco dei pescherecci contrariamente alla finalità con cui erano stati chiesti ed ottenuti i fondi europei. Nelle motivazioni, di fatto, erano state recepite completamente le istanze dei legali dell’ex primo cittadino, gli avvocati Dino Lucchetti e Massimo D’Ambrosio. Avevano fatto leva sull’insussistenza delle esigenze cautelari definendo pressoché marginale il ruolo svolto dall’ex sindaco di Terracina nell’ambito dell’inchiesta “Free Beach” relativamente all’illegittima gestione delle concessioni balneari e sulla realizzazione di interventi sul demanio marittimo.