ECONOMIA – Le compravendite immobiliari sono transazioni complesse, che richiedono verifiche ed accertamenti da parte di svariati professionisti; i controlli preliminari, tanto a tutela del compratore quanto del venditore, sono necessari per garantire che l’intera trattativa si concretizzi in conformità con le normative vigenti. Com’è facile intuire, ciò si traduce in svariati oneri burocratici, a carico di ambedue le parti in causa: acquirente e venditore sono pertanto chiamati a produrre un’ampia documentazione, sulla base della quale la compravendita può essere formalizzata regolarmente (in assenza di difformità). In questo articolo vediamo quali sono i documenti necessari per comprare casa (o un altro tipo di immobile) da presentare al notaio per gli accertamenti notarili del caso.
La documentazione richiesta all’acquirente
Il soggetto che intende comprare l’immobile deve fornire anzitutto un proprio documento di identità; nel caso in cui la residenza sia diversa da quella riportata su quest’ultimo, deve comunicare anche il nuovo indirizzo. Sono generalmente richiesti, inoltre, il codice fiscale, il certificato di matrimonio o di unione civile oppure un eventuale accordo di convivenza. Gli acquirenti che non hanno la cittadinanza europea devono produrre anche una copia del permesso di soggiorno o del visto di ingresso.
Se l’acquirente è un soggetto giuridico (società, azienda o simile), i documenti da fornire sono la carta di identità del rappresentante e gli estremi identificativi dell’impresa, estrapolati tramite visura camerale. Al notaio deve essere consegnata anche un’eventuale delibera di delega.
In aggiunta, nel caso in cui l’acquirente abbia già versato un acconto o una caparra, deve rendicontare le somme versate, fornendo una copia delle attestazioni dei pagamenti effettuati. Lo stesso vale per eventuali provvigioni riconosciute ad intermediari incaricati di portare avanti la compravendita mentre qualora il compratore abbia richiesto un mutuo, deve comunicare le informazioni necessarie a mettersi in contatto con l’istituto bancario.
I documenti che deve fornire il venditore
Nell’ambito di una compravendita, il soggetto che vende ha il dovere di fornire informazioni conformi allo stato reale dell’immobile. A tale scopo, e per consentire le verifiche preliminari necessarie, il venditore deve anzitutto comprovare la provenienza dell’immobile, ossia in base a quale titolo è venuto in possesso dell’immobile (acquisto, donazione, compravendita). Ragion per cui, è chiamato a presentare almeno uno dei seguenti documenti:
- copia dell’atto di acquisto della casa;
- copia del testamento in virtù del quale ha ereditato la casa;
- copia dell’atto di accettazione dell’eredità;
- copia dell’atto di donazione dell’immobile.
Allo scopo di consentire all’acquirente di verificare la reale conformità dell’immobile con i riscontri catastali, il soggetto venditore deve presentare una planimetria catastale aggiornata. Si tratta di un disegno tecnico che riporta, in scala, la rappresentazione grafica dell’immobile; nel caso si tratti di un fabbricato, il rilievo planimetrico consente di verificare se i locali sono accatastati o meno (e se sono accatastati correttamente) e se sussistono discrepanze tra i dati registrati al Catasto e l’effettivo stato dell’immobile. La planimetria può essere consultata tramite visura catastale, da richiedere all’Agenzia delle Entrate oppure a portali online specializzati; è possibile consultare il sito Ivisura.it per avere maggiori informazioni a riguardo, sia in relazione alle modalità di richiesta di visura sia ai costi del servizio.
Come previsto per l’acquirente, anche il venditore deve rendicontare eventuali cifre già ricevute a titolo di acconto o caparra, attraverso la copia dell’attestazione dei pagamenti ricevuti.
L’acquirente deve inoltre fornire una copia del regolamento di condominio nonché un attestato, firmato dall’amministratore, che dimostri come il venditore ha saldato tutte le spese condominiali dovute.
Infine, nella documentazione necessaria rientrano anche una copia del permesso a costruire (assieme a quelle degli altri provvedimenti edilizi), una del certificato di agibilità (o della richiesta dello stesso) e l’attestato di prestazione energetica.