FORMIA – Favorire il rilancio del commercio a Formia con una forma di liberalizzazione normativa circa l’apertura di nuovi esercizi commerciali e artigianali di vicinato in rapporto alla conformità della destinazione urbanistica dei locali in cui le stesse attività dovranno essere svolte. E’ l’imperativo che campeggia in una circolare che due dirigenti del comune, Domenico Di Russo per l’avvocatura e Bonaventura Pianese per il settore urbanistica hanno sottoscritto e diramato in questi giorni dopo anni di palese conflittualità circa l’interpretazione delle norme vigente nel settore commerciale. A Formia d’ora innanzi non vigerà più alcuna differenza o incompatibilità tra la destinazione d’uso dei locali commerciali con quella delle attività professionali libere ed economiche di servizio anche se qualificate come attività artigianali.
Dopo anni di contrapposizioni interpretative la circolare dei dirigenti Di Russo e Pianeserivolge un monito ai funzionari in servizio presso il settore urbanistica ed il Suap, lo sportello unico delle attività produttive. La circolare è stata inviata ai dipendenti istruttori dei due settori e, per conoscenza, al sindaco Gianluca Taddeo, all’assessore alle attività Produttive Chiara Avallone, alla segretaria generale Marina Saccoccia e al Comando di Polizia Locale. La disposizione ha un monito: basta “inutili” blocchi procedurali in relazione alla richiesta apertura da parte di cittadini ed imprese di attività commerciali e artigianali. Cade ora il muro della destinazione urbanistica che sinora impediva ad un negozio di diventare ufficio o viceversa. Insomma non ci sarà più bisogno per un aspirante imprenditore del settore il rilascio, preventivo, del titolo edilizio legittimamente il mutamento della destinazione urbanistica di quel locale. A monte restano inderogabili il rispetto della normativa igienico sanitari e le indicazioni prescrittive della stessa Asl di Latina.
L’avvocato Di Russo e l’architetto Pianese scrivono affermando come siano due disposizioni alle quali fare riferimento “ai fini di un corretto inquadramento delle fattispecie sotto il profilo prettamente urbanistico: l’articolo 23-ter del DPR 380/2001, dove viene introdotta la nozione di “mutamento rilevante della destinazione d’uso e l’articolo 3 ultimo comma del D.M. 02/04/1968, numero1444 il quale, nel disciplinare i rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi stabilisce che .. “salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 metri quadrati di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 metri cubi vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 metri cubi vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).
Per quanto riguarda, nello specifico, gli studi professonali, i dirigenti Di Risso e Painese avanzano un’ulteriore puntualizzazione nella misura in cui scrivono come “nelle zone di completamento e nel tessuto consolidato, ai sensi del Decreto ministeriale 1444/68 la destinazione d’uso principale resta quella residenziale, mentre sono previste come complementarie connesse le attività commerciali (fino a 250 metri quadrati), le artigianali (non insalubri o nocive), le ricettive e di servizio, gli studi professionali, gli uffici, e infine le autorimesse di uso pubblico o privato.
La nascita quindi di nuovi usi e funzioni all’interno dell’unità immobiliare non comporta – concludono i due dirigenti del comune di Formia – cambio di destinazione d’uso urbanistico, ai sensi delle richiamate norme, qualora i nuovi usi non eccedano, nel complesso, il 20% della Superficie Utile dell’intera unità immobiliare (art. 3 comma 1 lett. e.6) D.P.R. n. 380/2001) o i 250 metri quadrati di Superficie Utile in caso di attività commerciali, ovvero se non comportano frazionamento catastale o interventi di ristrutturazione edilizia per i quali occorre un titolo edilizio (CILA e/o SCIA). Ciò in quanto sono ovunque consentite, nell’intero Sistema insediativo, le destinazioni d’uso “servizi alle persone” e “studi professionali” (quota non superiore a 5 mq – pari a circa 20 mc vuoto per pieno – per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze – negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.-), mentre sono vietate le attività produttive insalubri o moleste, di cui agli articoli 216 e 217 del Testo unico delle sanitarie.