GAETA – Carente di ogni analisi sotto i profili economico-finanziario e tecnico gestionale e poi iniquo nei confronti di tanti cittadini comuni rispetto a talune categoriche economiche produttive. In primis quelle dei balneatori. A distanza di quasi otto anni e mezzo dall’adozione da parte del consiglio comunale, la quinta sezione del Consiglio di Stato, ravvisando la violazione dell’articolo 8 del Dpr 158 del 27 aprile 1999, ha bocciato l’operato del comune di Gaeta definendo illegittima l’approvazione il 4 gennaio 2014 del piano tariffario della Tari, la tassa comunale sui rifiuti.
Il secondo grado della magistratura amministrativa per la seconda volta ha dato ragione ad un gruppo di cittadini, Alfredo Cardi, Marzio Padovani, Domenico Guerra, Francesco Como, Luigi Di Sarcina, Benedetto Viola, Luigi Bossolo, Daniele Camporeale, Maristella Di Tucci, Beniamino Gallinaro, Marcello Di Marco e Filippo Magliozzi, che, assistiti dagli avvocati Lino Magliuzzi e Francesco Falzone, avevano contestato con successo il 4 gennaio 2017 davanti il Tar le delibere 56 e 57 riguardanti l’entità delle tariffe della Tari per quell’anno. Il Consiglio di Stato ha definito ora il piano del Comune di Gaeta carente e null’altro che una semplice tabella riassuntiva dei costi del servizio. Di programmazione – fanno rilevare i giudici di palazzo Spada – in quel piano non c’era nulla.
Le conclusioni cui era giunto il Tar sono state condivise dal Consiglio di Stato (presidente facente funzione Fabio Franconiero, giudice estensore Giorgio Manca) nella sentenza pubblicata lunedì 8 gennaio dopo la discussione del ricorso del comune di Gaeta avvenuta il 24 ottobre scorso. “L’approvazione di una tabella riassuntiva dei costi fissi e variabili del servizio non può essere considerata equipollente all’approvazione di un piano (che di fatto non risulta essere stato sottoposto all’approvazione del consiglio comunale”. Da qui la decisione del Consìglio di Stato di annullare, dopo 8 anni e mezzo, quelle due delibere consiliari e di condannare il comune di Gaeta al pagamento delle spese giudiziali – 5000 euro – sostenute dai cittadini ricorrenti.
Se il comune di Gaeta (l’avvocatura aveva scelto il legale romano Stefano Fiorentino) aveva lamentato l’”inesistenza di alcun interesse qualificato in capo ai ricorrenti in primo grado, né tantomeno alcun vantaggio nell’accoglimento del ricorso”, i cittadini assistiti dagli avvocati Magliuzzi e Falzone, hanno dimostrato, anche mediante la produzione in giudizio degli avvisi di pagamento emessi nei loro confronti dal Comune di Gaeta per la Tari 2014, la condizione di soggetti passivi del tributo in questione, in quanto possessori o detentori di immobili sul territorio comunale. Pertanto, per la loro qualità di utenti del servizio e di contribuenti, si sono considerati titolari di una posizione giuridica soggettiva che li ha legittimati a impugnare le deliberazioni comunali di determinazione del costo del servizio e delle conseguenti tariffe della tassa sui rifiuti.
Il consiglio di Stato ha contestato la legittimità della procedura del comune di Gaeta nella misura in cui il piano economico-finanziario sulla Tari doveva essere “corredato da una relazione nella quale dovevano essere indicati il modello gestionale ed organizzativo; i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; la ricognizione degli impianti esistente, relativamente al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni”. E invece con la delibera 56/2014 il piano economico-finanziario approvato “è risultato privo anche degli ulteriori elementi come programma degli interventi necessari; il piano finanziario degli investimenti e le risorse finanziarie necessarie. Con la deliberazione consiliare – scrivono concludendo i giudici del Consiglio di Stato – l’amministrazione comunale di Gaeta si è limitata ad approvare una semplice tabella riassuntiva dei costi del servizio (denominata “Allegato A – Prospetto economico-finanziario – analisi dei costi relativi al servizio di igiene urbana”), nella quale viene operata una distinzione in costi fissi e costi variabili, con finale indicazione della incidenza percentuale di quest’ultimi sul costo complessivo”.