FROSINONE – Un provvedimento “spropositato e soprattutto illegittimo” circa l’obbligatorietà dell’uso della mascherine anti Covid 19. Si è espresso in questi termini il giudice del lavoro del Tribunale di Cassino Annalisa Gualtieri annullando la sanzione disciplinare, caratterizzata da un richiamo scritto, comminata da un’importante società di Roccasecca, impegnata nella costruzione di vetri per il gruppo Stellantis e per altre realtà industriali dell’automotive, il 14 settembre 2022 nei riguardi di un suo carrellista, in servizio nel sito produttivo dal lontano gennaio 2005.
Il pesante richiamo scritto venne notificato all’operaio di Roccasecca in quanto alle ore 15 del 24 agosto 2022, in occasione del secondo turno di lavoro, venne sorpreso senza mascherina presso la postazione imballo violando – a dire dell’azienda di Roccasecca – le prescrizioni aziendali ed il protocollo anti Covid vigente in quella fase. L’operaio provò da solo a difendersi affermando di essere affetto da una deviazione del setto nasale che gli rendeva difficoltosa la respirazione se avesse indossato la mascherina. In più aggiunse di essere stato sottoposto a visita medica interna senza mai ottenere il relativo referto. Niente da fare. L’azienda di Roccasecca fu irremovibile e notificò all’operaio un richiamo scritto che sarebbe potuto culminare, in caso di recidività del comportamento definito “pregiudizievole per la sicurezza interna, nel licenziamento”.
Il giudice Gualteri, al termine di una durissima causa di lavoro, ha legittimato ora la condotta dell’operaio grazie alla difesa dell’avvocato Mauro Marsella. Il Tribunale di Cassino ha condiviso appieno la conclusione del legale facendo rilevare come “l’ultimo protocollo condiviso da governo e parti sociali relativo alle misure per il contrasto della diffusione del virus era datato 30 giugno 2022 e non prevede più come generale e indifferenziato l’obbligo di indossare la mascherina sui luoghi di lavoro. Imponeva l’utilizzo della mascherina di protezione solo laddove vi fossero reali e concreti rischi di contagio tra lavoratori per la promiscuità di più persone in un’area circoscritta”.
E l’avvocato Marsella ha dimostrato il contrario: il suo assistito ,“svolgendo mansioni di carrellista, si trovava da solo, a bordo del muletto, ad ampia distanza da altre persone per la maggior parte del tempo e, solo in alcune circostanze, si trova in condizioni di promiscuità con altri lavoratori o comunque a distanza ravvicinata da altre persone”. L’avvocato Marsella ha ottenuto un ampio riconoscimento dalla dottoressa Gualtieri quando ha ricordato nella sua memoria e nel duro contenzioso, documentale e testimoniale, come l’operaio sanzionato sino al giorno della sanzione “per garantire la sicurezza propria e quella altrui aveva sempre indossato regolarmente la mascherina di protezione” e di essere affetto da deviazione del setto nasale che gli provoca “un serio disturbo respiratorio e “fame d’aria”, per cui “indossare la mascherina per otto ore al giorno (..) rende ancor più faticoso per il lavoratore approvvigionarsi di ossigeno”.
Su quest’ultimo aspetto l’azienda di Roccasecca, una delle più importanti dell’indotto ex Fiat-Fca, provò a difendersi precisando che “dalle visite mediche cui il ricorrente si sottoponeva periodicamente non emergeva alcuna patologia o altra condizione ostativa all’uso della mascherina, aggiungendo che i documenti medici prodotti dallo stesso risalivano al 2020 e non ve ne erano di successivi, nonché che il medico competente…aveva sottoposto il ricorrente anche ad ossimetrie in data 28.2.2022 e 25.8.2022 con e senza mascherina e dagli esami effettuati non era emerso alcuna situazione di salute ostativa al suo utilizzo, precisando, in merito all’attività concretamente espletata, come il ricorrente si muovesse nel reparto con il carrello, incontrando le persone a distanze non prevedibili”.
L’azienda di Roccasecca nel merito aveva utilizzato quale arma a difesa del proprio operato a difesa delle maestranze l’adozione con le parti sociali del Protocollo Condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus del 30 giugno 2022. Vi si sottolineava “ come l’uso delle mascherine FFP2, anche se obbligatorio solo in alcuni settori, rimanesse un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del conteggio nei contesti di lavoro in ambienti condivisi da più lavoratori o dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per il tipo di attività lavorativa”. Il protocollo aggiornato il 7 luglio 2022 prevedeva al punto 2 di seguire le indicazioni esposte nello stabilimento, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina, e al punto 7 si individuavano le modalità con cui indossarle, conservarle e di distribuzione”.
E invece il giudice Gualtieri ha censurato la sproporzionalità del rispetto dell’articolo 2106 del Codice civile circa la discrezionalità dell’imprenditore di infliggere sanzioni disciplinari rispetto alla gravità dell’infrazione commessa. Secondo la sentenza numero 8679 del 2006 della Corte di Cassazione ad operare il controllo, la legittimità e la congruità della sanzione applicata è “soltanto il giudice”. E così è stato da parte del Tribunale di Cassino che, dichiarando l’illegittimità della sanzione irrogata all’operaio di Roccasecca il 14 settembre 2022, ha condannato l’azienda di Roccasecca al pagamento delle spese legali per quasi 3700 euro. Oltre l’Iva naturalmente e la cassa forense.
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