SPERLONGA – Una sentenza destinata a fare giurisprudenza. E’ quella emessa della seconda sezione della Corte d’Appello specializzata in materia d’impresa che ha rinnovato al comune di Sperlonga la titolarità di una lunga fascia di territorio che si estende lungo il suo litorale di ponente, sino a lago Lungo e dunque, ai confini con i comuni di Fondi e Terracina. I giudici d’appello hanno posto dunque fine ad una complicatissima controversia, dal punto di vista tecnico-urbanistico ma anche storico, confermando l’efficacia della sentenza numero 12218 emessa il 15 giugno 2017 emessa dalla seconda sezione civile del Tribunale di Roma. Vi si era appellata l’Agenzia del Demanio che, difesa dall’avvocatura dello Stato, chiedeva la disponibilità, giuridica ma anche patrimoniale delle aree costiere (e non) comprese nei fogli 6,7, 8 e 11. Il comune ha dovuto avviare una complicata difesa che, curata in maniera dettagliata dall’avvocato Vincenzo Macari e da un perito in materia demaniale, ha dovuto contestare, sotto ogni profilo, le rivendicazioni dell’agenzia del demanio.
Il Tribunale civile prima e ora la Corte d’Appello hanno fatto un analogo ragionamento; le superfici contese provengono dagli ex usi civici e ancor prima dal demanio feudale e questo tratto di territorio ha perso le caratteristiche su utilizzo per fini marittimi nonostante insistesse anche su porzioni di spiaggia. Ne è nato, dunque, un contenzioso caratterizzato anche da una guerra di perizie. I consulenti dell’Agenzia del Demanio hanno definito carente la rivendicazione promossa dal comune di Sperlonga, accusato di ottenere giudizialmente la dichiarazione di proprietà di questa fascia di litorale ma senza qualificare i suoi confini. In più il consulente dell’Agenzia del territorio è andato oltre: se questi terreni fossero stati soggetti agli usi civici, sarebbero dovuti essere privi della possibilità di essere edificati…La zona, in questione, ha subito nel corso del tempo una forte presenza antropica ed urbanistica.
Il contenzioso ha conosciuto, dopo sette anni dalla prima sentenza, una seconda svolta positiva a favore del comune di Sperlonga invece per altri due motivi. Il primo è storico. L’avvocato Macari ha consegnato ai giudici d’appello una perizia di parte che hanno confermato la titolarità di questi terreni rivieraschi confinanti con il demanio marittimo sulla base della loro ricostruzione storica, a partire dalla legge sull’”eversione” della feudalità – la numero 130 del 2 agosto 1806- dalla creazione del Catasto Murattiano e della relazione dell’ingegner Raffaele D’Ambrosio, nominato agente demaniale il 26 giugno 1908 dal regio Commissario ripartitore dei demani. Non era altro che il Prefetto della Provincia di Terra di Lavoro, istituzione investita oltre 120 anni fa dell’incarico di procedere alla separazione in massa del demanio feudale tra gli eredi del principe di Fondi e, appunto, il comune di Sperlonga. Il lavoro di ricerca di questo consulente demaniale divenne parte integrante – e lo sottolinea la sentenza della sezione Impresa della Corte d’appello – dell’articolo 41 della legge 1766/1027 che riconobbe stabilità “a tutti gli atti compilati dai commissari sino alla data di pubblicazione della presente legge”
Tornando alla stretta attualità i giudici di secondo hanno respinto il secondo ricorso dell’Agenzia del Territorio perché, alla luce delle prescrizioni della sentenza della Corte di Cassazione numero 18307 del 2015, le sue argomentazioni contro la sentenza del Tribunale civile di Roma non “inficiano il suo fondamento logico giuridico”. In questa querelle hanno pesato non poco – come detto- l’esito delle perizie e quella prodotta dal Comune di Sperlonga è stata determinante, alla luce di una consolidata giurisprudenza della Cassazione del 2018, per qualificare appartenente al demanio marittimo un’area rivierasca, a prescindere dalla natura geografica del terreno.
Per i giudici d’appello Gianni Maria Zannella e Lilia Popoff devono verificarsi tre condizioni: l’area deve “normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie”; qualora non lo sia ora, lo deve essere stata in passato e tuttora utilizzabile per uso marittimo e, terza ipotesi, il bene deve essere “necessariamente adibito, anche se in via potenziale, ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca e alla balneazione”.
Insomma la fascia di litorale di ponente di Sperlonga – secondo la Corte d’Appello – non può essere oggetto di rivendicazione da parte dell’Agenzia del Demanio, peraltro sconfitta per la seconda volta e condannata a riconoscere al comune di Sperlonga il pagamento di 6000 euro per le spese di lite affrontate.
Duro il commento del sindaco e ex presidente della Provincia Armando Cusani: “Devo innanzitutto complimentarmi con l’avvocato Vincenzo Macari e con i consulenti dell’ente perché hanno fatto davvero un lavoro egregio, quasi monumentale. Il mio primo grande rammarico è che questo contenzioso sia stato sollevato da un’istituzione pubblica contro un’alta che siamo noi. Lo sono doppiamente perché l’agenzia del demanio non ha tenuto conto di una normativa nazionale, quella su federalismo fiscale che, tuttora in vigore, contiene elementi di sussidiarietà circa la gestione del demanio o presunto tale a favore degli enti locali, compresi i comuni.
“Questa vertenza poi ha creato – ha rimarcato Cusani – una situazione di colpevole confusione di natura tributaria. Tanti operatori economici nell’incertezza hanno cominciato a riconoscere dal 2017 in poi i canoni all’agenzia del Demanio dopo averlo fatto a favore del comune di Sperlonga. Con questo contenzioso inaugurato nel 2017 tantissimi operatori hanno smesso di pagare sia all’una che all’altra istituzione e questo tipo di canone, dopo cinque anni, non è più oggetto di riscossione a causa della prescrizione…Per me questo prodotto si chiama danno erariale e a subirne le conseguenze è chi l’ha provocato, l’Agenzia del territorio”.