FORMIA – L’organizzazione sindacale uil fpl chiede di revocare il concorso per un posto a funzionario nel comune di Formia. “La scrivente OO.SS. ha rilevato che con Delibera di Giunta Municipale n. 245 del 12/08/2016, l’Amministrazione Comunale di Formia formalizzava un verbale di conciliazione in sede giudiziale per il riconoscimento di rapporto di lavoro a tempo determinato per un funzionario D3 e, conseguentemente, prevedeva una procedura concorsuale attraverso reclutamento speciale per la stabilizzazione dello stesso funzionario.
Successivamente a seguito di tale atto deliberativo il dirigente del settore area amministrativa – servizio personale, emetteva determina n. 84 del 21.09.2016, con la quale si indiceva il concorso per la copertura di un funzionario D3 con procedura “riservata”.
Rilevato che:
l’Amministrazione per il ricorso presentato dal collaboratore del sindaco scelto con rapporto fiduciario ai sensi dell’art.90 del TUEL Dlgs. 267/2000, aveva dato incarico con determina 80 del 31.7.2015 ad un legale e che successivamente aveva provveduto a liquidare la parcella dello stesso con determina 19 del 15.03.2016;
la predetta conciliazione è stata fatta dal Sindaco in rappresentanza dell’Ente, con la presenza di un legale diverso da quello a cui era stato dato l’incarico e che era stato liquidato;
né nel predetto verbale di conciliazione, né in atti successivi vengono riportati i pareri legali richiesti dall’ente a professionisti esterni, tantomeno vengono riportati pareri dell’avvocatura interna o le motivazioni che hanno costretto l’ente a rivolgersi a professionisti esterni;
l’Amministrazione in data 22 settembre 2006 aveva approvato la deliberazione di G. C. n.317, con la quale prevedeva le modalità di espletamento di tentativi obbligatori di
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conciliazione, individuando quale rappresentante dell’Amministrazione con l’autorizzazione a conciliare, un dirigente dell’Ente, ritenendo così giustamente di escludere rappresentanti politici da momenti gestionali in linea con quanto previsto dalla legge;
non sono a conoscenza della scrivente organizzazione altri atti a modifica o revisione di tale scelta, certamente condivisibile visto gli orientamenti legislativi, e che è oltremodo inopportuno, se non illegittimo, che il Sindaco vada a sottoscrivere un verbale di conciliazione, senza alcuna specifica autorizzazione che ne espliciti le motivazioni e le necessità, per una collaboratrice incaricata ai sensi dell’art.90 del TUEL Dlgs.267/2000;
fermo restando i forti dubbi di legittimità sulle modalità dell’avvenuta conciliazione e sul fatto che la legge vieta sia l’inquadramento giuridico a qualifiche superiori per il solo svolgimento di mansioni a tali qualifiche rispondenti, che la stabilizzazione per contratti a termine ai sensi dell’art.90 del TUEL richiamato, trattandosi di rapporto “intuitu personae” con l’organo politico, vi è comunque sicuramente l’illegittimità su una conciliazione che preveda la stabilizzazione del ricorrente;
la transazione per stabilizzare un dipendente pubblico, infatti, seppur nell’ambito di un giudizio civile, non poteva essere oggetto di transazione perché diritto indisponibile ed è fonte di danno all’erario, su tale principio si è espressa in modo inconfutabile la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, con sentenza n.54/2016, che ha ritenuto viziata di legittimità una transazione tra una Provincia ed un ricorrente poiché “la Giunta non ha la disponibilità del diritto alla stabilizzazione” riconoscendo il danno erariale nei confronti degli Amministratori e tecnici coinvolti.
Per quanto sopra, per la tutela dei diritti dei cittadini di avere percorsi trasparenti nella gestione della pubblica Amministrazione e della Loro legittima aspettativa di vedere i posti di lavoro pubblici assegnati a chi superi pubbliche selezioni di merito, così come prevede la legge, si chiede alle persone in indirizzo, ciascuno per il proprio ruolo e la responsabilità ricoperta nell’Ente, di intervenire per la revoca in autotutela degli atti richiamati; nello specifico si chiede l’intervento del Segretario Generale nella qualità di garante della legittimità degli atti amministrativi e di rappresentante della legalità e anticorruzione sui provvedimenti in questione.
Qualora ciò non avvenisse la scrivente organizzazione sindacale provvederà ad attivarsi in ogni sede competente per avere risposte alle richieste avanzate e chiarimenti sul corretto comportamento di chi è coinvolto nella vicenda”.